Trib. Bolzano- Sez. penale – Sent. n. 20/12/2005

Art. 171 ter L.633/41 – sussumibilità del videogioco e non applicabilità dell’art. 171 bis L. 633/41 – non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO – SEZIONE PENALE
in persona del Giudice:
Dott. Claudio Gottardi
alla pubblica udienza del 20.12.2005 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 401/05 DIB., contro
***********, nato il *********** a Bolzano, residente ***********, elettivamente domiciliato in Bolzano presso lo studio dell’avv. Marcello Mancini LIBERO – PRESENTE
IMPUTATO
del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633, lett. f bis), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della *********** S.n.c., ceduto a numerose imprese distribuite sul territorio nazionale, tra cui le ditte *********** ed altre, dei chip e delle consolle modificate per Playstation 2, grazie ai quali la consolle del computer può leggere i compact disk contenente giochi abusivamente duplicati, sistema atto ad eludere, decodificare, rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi.
In Salorno (BZ), negli anni 2002/2003
Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero, del difensore della parte civile, “Sony Computer Entertainment Europe Limited”, avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano, e dei difensori di fiducia dell’imputato, avv. Marcello Mancini del foro di Bolzano e avv. Giuseppe Tomaselli del foro di Siracusa.
Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: affermata la penale responsabilità, chiede condannarsi l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa; sospensione condizionale della pena, applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 171 ter n. 4) lett. a) e b) della Legge 633/41; confisca e distruzione del materiale posto sotto sequestro;

Il difensore della parte civile: dichiararsi l’imputato responsabile del reato a lui ascritto condannandolo alla pena che si riterrà opportuna. – Chiede condannarsi l’imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile costituita, che si indicano nella misura di almeno Euro 200.000,00. – Dichiarare la sentenza esecutiva fra le parti nel capo attinente la condanna civile, ai sensi dell’art. 540 c.p.p., ovvero concedere una congrua provvisionale ai sensi dell’art. 539 co. 2 c.p.p., da stabilirsi nella misura di almeno Euro 40.000,00. – Inoltre, subordinare la concessione dell’eventuale sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo del pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o della provvisionale, ai sensi dell’art. 165 c.p. – Ordinare la confisca e la distruzione del materiale posto sotto sequestro. – Disporre l’applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 171 ter, n. 4, lett. a) e b). – Disporre l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 174 quinquies, comma 3, Legge 633/41. – Infine condannare l’imputato al pagamento degli onorari e delle spese di costituzione di parte civile come da nota a parte;

Il difensore dell’imputato: chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Bolzano, *********** veniva tratto a giudizio avanti questo Giudice per rispondere del reato in rubrica a lui ascritto.

All’udienza del 27 settembre 2005 il Giudice, verificato che la parte offesa doveva individuarsi non già nella la Sony Computer Entertainment Italia, bensì nella Sony Computer Entertainment Europe Limited (titolare di una licenza esclusiva in ordine allo sfruttamento economico della consolle Playstation 2 in un’area geografica che comprende anche il territorio dello Stato italiano), respingeva l’eccezione relativa all’ esclusione della Parte Civile, per i motivi meglio esposti in separata ordinanza alla quale si fa integrale richiamo.

Alla stessa udienza 27 settembre 2005 l’imputato formulava istanza di ammissione al giudizio abbreviato, condizionandola all’acquisizione di una consulenza tecnica (attinente alla funzionalità operativa della consolle Playstation 2 modificata) e della documentazione attestante la vendita del sito Internet ad altra società.

All’udienza del 20 dicembre 2005, depositata la documentazione indicata, l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni, a seguito delle quali le parti formulavano le proprie conclusioni come da verbale.

La documentazione acquisita agli atti non ha posto in evidenza risultanze probatorie idonee a fondare la penale responsabilità del prevenuto ***********.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

La condotta contestata nel capo di imputazione è relativa nella sostanza all’ elusione di misure tecnologiche di protezione, rimosse mediante l’ inserzione di un modchip.
I fatti nella loro materialità sono pacifici, e non hanno neppure formato oggetto di contestazione da parte della Difesa.
Il presente processo è scaturito da una operazione di perquisizione e sequestro effettuata, in data 9 maggio 2003, dalla Polizia Tributaria di Venezia presso la videoteca “E-Motion” di Marostica gestita da tale ***********. Nel corso di tale operazione veniva rinvenuta e sequestrata, tra il resto, una fattura relativa all’ acquisto di n. sette Playstation modificate, acquisto effettuato dal Basso presso la società “***********, di cui *********** è il rappresentante legale. La Polizia Tributaria di Venezia, su ordine della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, si recava quindi, in data 6 giugno 2003, presso la sede della ***********. Nel corso delle operazioni di perquisizione e sequestro è stato rinvenuto e sequestrato il seguente materiale:• 38 “Playstation 2” modificate;• 3 “Playstation 1 modificate;• 2.085 “mod chip” necessari per la modifica delle consolle “Playstation”;• diverse fatture di vendita di “Playstation” modificate;• diverse schede di lavorazione per l’inserimento dei “modchip” nelle consolle dei privati e di altre società di distribuzione, oltre alla “E-Motion” di Marostica sopra indicata (le ditte *********** ed altre ancora).

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Non sfugge al Tribunale la complessa problematica giuridica sottesa all’ installazione ed all’ uso dei cd. “modchips”, vale a dire chip in grado di modificare le consolle, affinché le stesse siano in grado di far “girare” tutti i tipi giochi, anche quelli prodotti illegalmente o provenienti da altri ambiti di mercato.
Nel nostro ordinamento la norma di riferimento è l’art. 171 ter lettera f) bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (quale modificato dal Decr. Leg. n. 68 del 9 aprile 2003, entrato in vigore il 29 aprile 2003), il quale, in attuazione di una direttiva comunitaria (la 2001/29/CE avente ad oggetto l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’ informazione), così dispone: “(è punito chiunque) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. A sua volta l’art 102 quater della legge sopra richiamata stabilisce che: “1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.”.

Il Pubblico Ministero ed il patrono di Parte Civile hanno sostenuto la piena applicabilità della fattispecie prevista dall’ art 171 ter lett. f) bis legge 633/41 alla condotta posta in essere dall’ imputato ***********, poiché l’installazione di un “modchip” alla consolle Playstation 2 di produzione Sony comporta di per sé l’ elusione delle misure tecnologiche elaborate ed adottate dalla casa produttrice a protezione dei propri diritti di esclusiva.

Il problema che si pone è dunque quello di stabilire se la funzione primaria e prevalente dei modchips sia quella di consentire l’uso di copie pirata masterizzate, ovvero quella di meglio utilizzare la consolle.

Evidenziava in particolare la Difesa che il modchip può servire per plurimi scopi senz’altro leciti, quali leggere la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi e leggere supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto, ma legali, così sfruttando tutte le capacità e potenzialità della Playstation come computer.

In sintesi, una volta verificato che l’imputato ha detenuto per la vendita e posto in commercio, attraverso il sito internet www.hardstore.com nonché istallato chip in grado di modificare la consolle Playstation 2 prodotta dalla società Sony, affinché la stessa consolle fosse in grado di far “girare” tutti i tipi giochi -anche quelli prodotti illegalmente -, si pone la delicata questione giuridica di stabilire se tale comportamento integri o meno gli estremi del contestato reato.

Quanto alla modificabilità dei circuiti delle Playstation, va precisato che i produttori hanno inserito nelle macchine delle limitazioni, grazie alle quali esse sono in grado di leggere solo i supporti da loro stessi elaborati. Inoltre la distribuzione dei prodotti ha luogo in grandi aree territoriali (verosimilmente rispondenti a precise strategie di mercato, America, Asia, Europa ed Australia), e le Playstations distribuite in ognuna di esse non accettano i supporti prodotti per un’ altra area territoriale. Ad esempio nel marzo 2000 Sony Computer ha immesso sul mercato giapponese la consolle Playstation 2, uno dei sistemi più ambiti e rivoluzionari del periodo nel composito mondo dei videogiochi. Sul mercato europeo la consolle giungeva solo nel novembre del 2000.

I supporti sono inoltre registrati in modo tale che una copia di essi non viene accettata dalla Playstation, la quale riconosce solo i dischi originali. Ciò, ad avviso della Difesa del ***********, avviene in contrasto con la norma di legge italiana che consente ad ogni acquirente di software di eseguire una copia di sicurezza in caso di danneggiamento dell’ originale (sul punto ci si soffermerà diffusamente infra). In presenza di tali limitazioni della consolle Playstation 2, i tecnici hanno dunque elaborato un chip (cd. “modchip” ovvero “converter chip”), dal costo non elevato (acquistabile con una somma di denaro modesta), avente la funzione di ripristinare tutte le potenzialità della macchina. In tal modo la consolle risulta idonea a leggere supporti originali provenienti da una altra area territoriale di mercato, a leggere giochi creati da produttori indipendenti o dallo stesso proprietario, in definitiva a funzionare come un vero e proprio computer, mediante l’ aggiunta di alcuni accessori. In sostanza, il “modchip” o scheda di espansione va inserito nella consolle, ed opera interponendosi tra il lettore DVD della PS2 ed il microprocessore. All’atto del caricamento del disco la scheda di espansione genera il codice che autorizza il microprocessore ad eseguire qualsiasi tipo di software presente nei supporti inseriti nel lettore DVD/CDROM standard.

Prendendo posizione sulle accennate questioni, l’ imputato, in sede di spontanee dichiarazioni, all’ udienza del 20 dicembre 2005, ha dichiarato: “Una delle richieste che ci è stata fatta era perché non era possibile accedere al sistema Playstation 2 e fargli fare delle altre funzioni che erano puramente legittime, senza ledere i diritti d’autore di nessuno, cioè la possibilità di avviare un sistema operativo libero su Internet, che c’è, si chiama Linux, insomma non c’era questa possibilità di riuscire a…Io faccio l’esempio del computer, è come se mi vendessero un computer e non mi danno la possibilità di riuscire ad installare un software alternativo che mi amplia la possibilità e mi permetta di programmare qualcosa di nuovo, di fare…, cioè di inventarmi qualcosa di nuovo su questa consolle sempre nell’ambito del diritto di autore, senza ledere nessun diritto. A seguito di queste richieste, che noi valutavamo puramente legittime, perché al tempo, vedendo anche l’impianto normativo che c’era, non vedevamo impedimenti a questi tipi di utilizzi, avevamo richiesto, prima di partire ed informarci relativamente a certi dispostivi che potevano ampliare l’utilizzo della consolle, una consulenza ai nostri avvocati circa la fattibilità della distribuzione di questo prodotto. Dopo un’analisi è emerso che effettivamente questo prodotto, se utilizzato in modi leciti, era pienamente distribuibile, vendibile in Italia, non c’erano delle limitazioni. Perché non potevo ampliare l’utilizzo dei giochi di importazione al cliente? Perché non potevo dare l’accesso alla consolle?…”.

Tornando alla legislazione vigente, e cercando di trarre le fila di tutte le articolate argomentazioni giuridiche esposte con dovizia di particolari dal Patrono di Parte Civile e dal Difensore dell’ imputato (anche compendiate in analitiche memorie scritte), occorre ribadire che sono vietate le attrezzature e componenti destinati in via prevalente e principale alla elusione delle misure di protezione.

Come già precisato, la Pubblica Accusa e la Difesa della Parte Civile hanno sostenuto la piena applicabilità della fattispecie prevista dall’art 171 ter lett. f) bis L 633/41 alla condotta posta in essere dall’imputato, poiché l’istallazione di un “modchip” alla consolle comporta di per sé l’elusione delle misure tecnologiche elaborate e adottate dalla casa produttrice Sony a protezione dei propri diritti di esclusiva.
L’imputato si è invece difeso sostenendo che la finalità prevalente e principale dei “modchips” non è certamente quella di eludere i meccanismi di protezione.

Orbene le argomentazioni della Difesa dell’ imputato, ad avviso dello scrivente Giudice, risultano conferenti ed impongono l’ assoluzione del *********** perché il fatto non sussiste.

NATURA DI PERSONAL COMPUTER DELLA PLAYSTATION 2

Invero la Playstation 2 nella sostanza è un personal computer, possedendone tutte le caratteristiche. La stessa risulta composta da:
– Microprocessore I28 Bit CPU
– Memoria RAM pari a 32Mbyte
– Scheda Grafica con 4 Mbyte di RAM video
– Lettore DVD / CD 4x 24x
– Porte di comunicazione esterne,
• 2 porte USB (Universal Serial Bus / Connettore Seriale Universale normalmente utilizzato per connettere Stampanti, Mouse, Tastiere e una indefinita quantità di accessori per Personal Computer)
• 1 porta FIRE WIRE (Connettore standard per telecamere e periferiche PC veloci)
• 2 Ingressi Controller
• 2 Ingressi Memorycard
• 1 Connettore DIGITAL AUDIO OTTICO
• 1 Connettore Audio Video per il collegamento al televisore
– Alloggiamento EXPANSION BAY per installazione opzionale di un HARD DISK standard per computer
– Scheda di rete standard per Computer opzionale
– Scheda audio 48 canali 2Mbyte di ram
Da ciò deriva che le potenzialità intrinseche del prodotto Playstation 2 sono identiche od equiparabili a quelle di un personal computer in grado di poter eseguire qualsiasi tipo di software che un programmatore può elaborare. Come si è visto, l’inserimento della scheda di espansione o modchip consente l’avvio di una diversa modalità operativa alternativa all’originale, che estende la lettura a tutti i software prodotti non solo dalla Sony, ma da qualunque altro produttore. Del resto, la stessa Sony commercializza un kit per far girare Linux sulla Playstation 2. E’ noto al riguardo che Linux è un sistema operativo che in quanto tale funziona solamente su personal computer. Ricercando sul sito http://it.Playstation.com di proprietà di Sony Computer Entertainment Europe Limited (società che commercializza in Europa il prodotto tecnologico Playstation 2) è infatti possibile constatare che la stessa SONY vende e distribuisce un software Linux per Playstation 2. Si afferma testualmente che: “Il kit Linux offre a programmatori e appassionati tutto ciò che serve per installare su Playstation 2 una distribuzione completa di Linux, grazie alla quale sarà possibile programmare la consolle e se lo si desidera, usare la PS2 come un vero e proprio PC.”Oltre a ciò, per lo sviluppo di videogiochi per Playstation, la Sony rende disponibile un kit di sviluppo, vale a dire un insieme di hardware e software (un linguaggio di programmazione) che permette di realizzare i giochi per la consolle medesima. In sostanza, è in vendita ad opera della Sony un kit per programmare la Playstation2. A tale proposito va anche segnalato che la stessa Sony, di fronte alla Comunità Europea che voleva imporre le tasse doganali previste per le consolles (i computer sono invece esenti da dogana) è ricorsa alla Corte Europea sostenendo che si tratta proprio di computer. La Corte Europea di Giustizia, in sede di appello, ha stabilito che effettivamente di computer si tratta (decisione del settembre 2003).
In sostanza ci si trova di presenza di produttori che mettono in vendita delle macchine che i clienti possono usare solo per alcuni scopi (si presume ad essi graditi), ma non per altri.
A fronte di tali argomentazioni non risulta di pregio la contraria asserzione della Parte Civile che la Playstation 2 non può essere considerata un computer.

NATURA DI SOFTWARE DEI I VIDEOGIOCHI

Si ribadisce che in materia di tutela del diritto di autore relativo ai programmi per elaboratore elettronico il D.L.vo n. 68 del 9 aprile 2003 – attuativo della direttiva comunitaria n. 29/2001 – ha introdotto alcune modifiche alla normativa contenuta nella legge 633/1941, prevedendo l’art. 102-quater ,che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare misure tecnologiche di protezione quali dispositivi di accesso, distorsione, cifratura, nonché la lettera f) bis dell’ art. 171 ter, che tutela le misure di protezione apposte a qualunque opera di ingegno o materiale protetto da diritti connessi.
Ora i prodotti informatici per consolle, vale a dire i videogiochi, vanno considerati a tutti gli effetti software, Ne deriva che nel caso di specie non può trovare applicazione la normativa introdotta dal D.L.vo n. 68/2003, che si riferisce esclusivamente ai fonogrammi ed ai videogrammi, bensì l’ art. 171 bis della legge 633/41. La lett. f) bis delI’ art. 171 ter ha invece riscritto le condotte prima tipizzate dall’ultima parte della lettera d (che oggi quindi è limitato alle condotte aventi per oggetto supporti privi del contrassegno S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffatto o alterato), ammettendo che il dispositivo di elusione possa avere anche altri usi legittimi che comunque, al fine di scriminare la condotta, devono risultare prevalenti rispetto a quello di eludere le misure di protezione. In sostanza, la disciplina normativa applicabile al caso in esame deve essere quella di cui all’art. 171 bis della legge 633/41 (sulla base della quale troverebbe applicazione la sanzione penale solo ed esclusivamente ove si considerasse il modchip come mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’ elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e non invece quella di cui all’art. l7l ter (oggi contestato) applicandosi questa ultima disposizione normativa esclusivamente ai fonogrammi e videogrammi. Più nel dettaglio, la normativa comunitaria di cui alla direttiva 29/2001/CE è applicabile espressamente alle sole questioni riguardanti fonogrammi e videogrammi. Conseguentemente essendo i prodotti informatici per “consolle” da considerarsi giuridicamente come software, tale disciplina non può trovare applicazione nel caso di specie.
In definitiva, considerare i videogiochi (sovente molto complessi ed elaborati da un computer potente a seguito di programmazione software molto elaborata) come semplice sequenza di immagini in movimento e suoni pare francamente riduttivo ed inappropriato.

COPIA DI BACK UP

Altro scopo lecito cui può essere adibito il modchip è quello di permettere la lettura della copia di back up, vale a dire la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi. Invero in tema di software è consentito al proprietario del supporto originale contenente il programma per elaboratore concesso in licenza (art. 64 ter n. 2 e 3 L.d.A.) il diritto di effettuare una copia di backup (copia masterizzata) dello stesso. Tale facoltà è espressamente prevista per il solo software (art. 64 ter cpv.), nel cui ampio genus rientrano pure i videogiochi, come sopra diffusamente specificato. In ogni caso, ai sensi dell’art. 71 sexies L.d.A. l’acquirente del videogioco può farne una copia per fini privati.

CONCLUSIONI

Si è già più volte precisato che la scheda di espansione modchip opera aggiungendo un’informazione software atta a permettere alla Playstation 2 di eseguire altri software oltre a quelli distribuiti dalla Sony Computer Entertainment Europe Limited ampliando, quindi, le potenzialità della consolle. Tale scheda non può essere considerata come destinata in via prevalente o principale alla elusione delle misure di protezione del diritto d’autore contenute nei supporti dei giochi. La funzione primaria e prevalente del chip non è quella di consentire l’uso di copie “pirata”, bensì di utilizzare la Playstation in tutte le sue potenzialità, in quanto, si rimarca ulteriormente, il chip serve: – a leggere dischi di importazione; – a leggere dischi prodotti da società diverse da quella che ha prodotto la Playstation; – a leggere la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi; – a leggere supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto, ma sicuramente legali; – a consentire in definitiva di sfruttare tutte le potenzialità della Playstation come computer.

Ultima questione su cui occorre soffermarsi, e connessa a tutte le problematiche sopra esaminate, è se il produttore di una macchina possa inibirne un uso diverso da quello da lui voluto, tenuto conto del noto principio civilistico che chi è proprietario di un bene può goderne nel modo più ampio ed esclusivo.
Ritiene il Giudicante che colui che acquista una Playstation, come ogni altro personal computer, possa modificarla, in quanto proprietario, ampliandone le funzionalità. L’ acquirente per legge deve essere libero di disporre del bene nel modo più amplio ed esclusivo. In conclusione, il modchip facultizza l’ acquirente della macchina ad una serie di funzioni legittime (l’accesso al sistema da parte del legittimo proprietario dell’hardware, nel rispetto del diritto d’autore, utilizzo di software legalmente acquistato all’estero nel pieno rispetto della legge sul diritto d’autore, lettura di software liberamente sviluppato da programmatori di tutto il mondo e messo a disposizione gratuitamente, esecuzione di una copia di sicurezza del supporto esercitando una facoltà prevista dalla legge).

Ad onor del vero, l’ imputato era anche consapevole che una delle funzioni del modchip poteva essere contra legem, e causare problemi di uso illecito di questo apparato.
Per questo motivo i clienti della Hardstore venivano invitati a sottoscrivere delle liberatorie e comunque non è mai stata fornita alcuna informazione per usi illeciti. All’atto della perquisizione nei confronti del *********** non è stato rivenuto nulla di abusivamente riprodotto. Inoltre la Hardstore nel proprio sito internet prende le distanze in modo espresso dagli usi illeciti.

Ne consegue che si impone una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

Stante la particolare complessità della stesura della motivazione, ex art. 544 comma 3 c.p.p. si è indicato in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.
Visto l’ art. 530 c.p.p.
assolve
l’ imputato *********** dal reato a lui in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste;
Restituzione dei beni ancora in giudiziale sequestro al passaggio in giudicato della sentenza;
Visto l’ art. 544, comma 3 c.p.p.
indica
giorni 45 per il deposito della motivazione della sentenza.
Bolzano li 20 dicembre 2005

Il Giudice
dott. Claudio Gottardi

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