Trib. Teramo Sez. Atri Ord. 23 luglio 2002

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 3.7.02, letti gli atti;

considerato in fatto che:

con ricorso depositato il 15.5.02 la Villaggio Club spa, con sede in Tortoreto, premesso: di essere iscritta alla CCIAA di Teramo fin dal 28.8.79; di aver richiesto (nel gennaio 2002) alla Registration Authority Italiana (RA) la registrazione del dominio “villaggioclub.it”; che tale domain name era già stato registrato dall’Hotel President Club, con sede in Silvi Marina, in data 19.11.01; che l’utilizzazione di una tale nome di dominio, che non ha alcun riferimento alla ragione sociale dell’Hotel President, crea invece turbativa alla Villaggio Club spa nella gestione delle attività turistico ­ alberghiere svolte sulla stessa riviera adriatica della Provincia di Teramo, a pochi chilometri di distanza; che in data 23.2.02 contestava pertanto l’assegnazione a dominio ai sensi dell’art. 14 delle Regole di Naming dettate dalla RA italiana, allo scopo di ottenere l’annullamento del dominio “villaggioclub.it”, per evitare di protrarsi di una spendita illecita della propria ragione sociale e per evitare confusione e danni sia diretti, nell’uso via Internet, della ragione stessa nei rapporti con banche, fornitoriÉ, sia indiretti, per sviamento della numerosa clientela italiana e straniera; che l’Hotel President non aveva dato riscontro alcuno alla contestazione della RA ed aveva proseguito nell’uso del nome di dominio “villaggioclub.it”; che l’occupazione di tale nome di dominio da parte dell’Hotel President costituirebbe tra l’altro una usurpazione di nome di società concorrente, ai sensi dell’art. 2564 c.c., e sarebbe foriera di una situazione di confondibilità o di sovrapposizione di nomi prima non esistente, gravemente dannosa sino ai limiti della concorrenza sleale; tutto ciò premesso, la società ricorrente richiedeva ordinarsi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “l’annullamento del nome a dominio “villaggioclub.it” o altri simili, già in contestazione presso la Registration Authority, inibendone l’uso esclusivo all’Hotel President Club srl di Silvi Marina, con ogni altro opportuno provvedimento di legge e con espressa riserva di adire l’AG ordinaria per la conferma del provvedimento cautelare ed il risarcimento dei danni subiti e con addebito di spese anche giudiziali”.

Con decreto depositato in data 16.5.02, ritenuto che non vi fossero i presupposti per decidere inaudita altera parte, questo giudice fissava udienza per il 12.6.02 per la comparizione delle parti.

In tale sede si costituiva l’Hotel President srl, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione passiva nonché la nullità del ricorso per carenza di indicazione della proponendo azione sostanziale; nel merito, la resistente rilevava comunque l’infondatezza delle lamentele avversarie, non essendo ipotizzabile nel caso concreto una ipotesi di “cybersquatting”, né uno sviamento di clientela, attesa la inesistenza di un dominio internet della ricorrente ed attesa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2564 c.c., neanche per via analogica, chiedeva pertanto respingersi tutte le richieste di cui al ricorso.

he per via analogica, chiedeva pertanto respingersi tutte le richieste di cui al ricorso.

All’udienza del 12.6.02 la ricorrente, sulla base delle avverse eccezioni,chiedeva breve termine onde appurare pressola RA Italiana il nome e l’indirizzo dell’ente che aveva effettuato la richiestadi registrazione; il procedimento veniva pertanto rinviato alla successiva udienza del 3.7.02, ove la ricorrente depositava documentazione ela resistente rinunciava all’eccezione di carenza di legittimazione passiva preliminarmentinarmente spiegata. Nel merito, ciascuna parte ribadiva sostanzialmente le proprie argomentazioni.

Osserva a questo punto il giudicante che, invia pregiudiziale, deve essere rigettata l’eccezione di nullità del ricorso spiegata dalla resistente per asseritacarenza di indicazionedella proponenda azione sostanziale; ed invero,nel ricorso introduttivo viene espressamente menzionata una “situazione di confondibilità o di sovrapposizione di nomi prima non esistente, gravemente dannosa sino ai limiti della concorrenza sleale”, mentrenelle deduzioni a verbale di udienza 12.6.02 si precisa che “l’accaparramentodi clientelaÉè attuato mediante l’uso di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con la ditta della ricorrente e, conseguentemente,comportadanno all’attività di quest’ultima per atti di concorrenza slealeai sensi dell’art. 2598 c.c.”; si osserva infine che nel ricorso introduttivosi el ricorso introduttivosi menziona espressamente una domanda di risarcimento danni da proporre insededi giudizio di merito.

Ciò premesso, non si ritiene pertanto che la domanda cautelare sia priva dell’indicazione dell’azione di merito, avendo la ricorrente indicato, qualequalecausa pretendi della domanda stessa, la concorrenza sleale a proprio danno, quantomeno sotto ilprofilo della confusorietà.

Venendo al merito,si osserva chenel casodi specie ci troviamo dinanzi adun’ipotesi di utilizzazione di segno distintivo (denominazione sociale) altrui tramite reteInternet, che la ricorrente qualifica come atto di concorrenza sleale: taleappare pertanto l’ambitoentro cuiindagare circa la sussistenzao meno del fumus boni iuris ai fini dell’emanazionedel chiesto provvedimento.

Ebbene, l’art. 2564 c.c. (applicabile anche alla ragione socialee alla denominazione di società, in virtù dell’espresso richiamo dell’art.2567 c.c.), prevede che“quando la ditta è ugualeo simile a quella usata da altroimprenditore e può creareconfusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogoin cuiquesta è esercitata, deve essereintegrata o modificata con indicazioni idoneea differenziarla”

Nel caso dispeciela ricorrente Villaggio Club spa lamenta l’uso del dominio Internet “villaggioclub.it” da parte della resistente, identico alla propria denominazione sociale e pertanto atto a creare confusioneai sensi dell’art. 2598 c.c.; è evidente che, essendo tecnicamente impossibile assegnare due nomi identici a due diversi richiedenti, tale ipotesi si verifica(come nel caso concreto si è verificata) solo quando la società la cui denominazione sociale si presume contraffatta non sia presente in Internet.

Ritiene la resistente che tale circostanza ­ unitamente al fatto che il termine “villaggioclub.it” non corrisponde alla propria denominazione sociale, bensì ad un mero sito Internet ­ renda non ipotizzabile uno sviamento di clientela (“la clientela cerca villaggi e club vacanze, e nonla Villaggio Club spa,che peraltro non potrebbe mai trovare su Internet, in quanto ivi inesistente)nonché inapplicabile l’art. 2564 c.c. alcaso di specie, anche soloin via analogica.

Ebbene, appare necessarioa questo punto premettere alcune considerazioni in tema didomain name:

sottoun profilo squisitamente tecnico, e per quanto risulta dalle regole di naming, il domain name è esclusivamente un indirizzo alfanumerico.

Da un punto di vista giuridico, tuttavia, esso è stato quasisempre consideratocome un “segno”, che indica un’attività corrispondente a quella che si esercita all’internodel sito relativo,ed è stato spesso valutato alla stregua di segno idoneo a contraffare un marchio oaltro segno distintivo (“segno atipico”).

I casi che solitamente la giurisprudenza ha affrontato hanno riguardatosituazioni in cui sono stati avanzati dei diritti nei confronti di untitolare di un domain name, ritenuto lesivo di un segno altrui (marchio, ditta, insegna, denominazionesociale).

Intal casi l’azione cui si è ricorsi più spesso quando si è ipotizzata la sussistenza di un rischio diconfusione tra un nome di dominio ed un preesistentediritto su una ditt, insegna o marchio, è quellaprevista dall’art. 2598 n.1 c.c..

Ed invero,poiché tale norma (che prevede che compieatti diconcorrenza sleale chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con inomi ocon isegni distintivi legittimamente usatida altri”) si riferisce, genericamente, a “nomi”o “segni”, essa sipresta ad essere applicata anche ai noi di dominente, a “nomi”o “segni”, essa sipresta ad essere applicata anche ai noi di dominio, indipendentementedal tipo diqualificazione che si voglia dare ai medesimi ed anche avolerli considerare “segni atipici”.

Nel caso di specie, pertanto, appare astrattamente applicabile ­ad avviso di questo giudice ­ la tutela invocata, non condividendosi lepronunce giurisprudenziali (minoritarie) secondo le qualiil domain name costituirebbe un mero indirizzo paragonabile ad un numero telefonico, non avente alcunaattinenza con l’attività svolta all’interno del sito relativo.

Ciò premesso, si osserva che nella concreta fattispecie appaiono ricorrere ­ sia pur a livello di fumus boni iuris ­ sia le condizioni richieste dalla legge nell’ipotesi di contraffazione di ditte, ai sensi dell’art.2564 c.c., sia le condizioni richieste dalla legge in ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art.2598 n. 1 c.c. ed invero, i soggetti in lite sono entrambi imprenditori, esercenti praticamente lamedesima attività e comunque operanti nel medesimo settore, in luoghi fisicamente contigui (Tortoreto e Silvi Marina), come si desume dalla documentazione versata in atti; è assai plausibile inoltre che l’uso da parte della società resistente deldomain name integrante la denominazione sociale della società ricorrente, oltre a recare un danno quantomeno potenziale alla attività d’impresa di quest’ultima ­ stante la possibilità di confusione per il luogo e per l’oggetto della stessa ­ rechi inoltre un pregiudizio alla medesima ricorrente per il fatto stesso che l’avvenuta registrazione del domain name “villaggioclub.it” le impedisce di potere a sua volta utilizzare quello stesso nome in Internet.

Ciò premesso, si ritiene pertanto sussistente il requisitodel fumus boni iuris con riferimento alla domanda di cautela avanzata dalla ricorrente.

Per quantoattienealpericulum in mora, tradizionalmente si afferma che in materia di concorrenza sleale il periculum sia in re ipsa, in quanto in sito nell’attualità del fenomeno della confusorietà.

Ed invero, se si tiene conto delle difficoltà di accertamento dei danni derivanti da attidi concorrenza sleale nonché del loro aumentare in maniera grave con il passare del tempo e, non ultimo, della struttura stessa del processo civile, deve ritenersi che ­ proprio per l’imprevedibile capacità espansiva del pregiudizio temuto (nel casodi specie rappresentato dalla sviamento della clientela) ­ esso non sia completamente riparabile, in caso di ulteriore protrazione.

Per tutti questi motivi, in accoglimento della domanda, deve essere inibito l’uso del domain name“villagioclub.it” da parte della resistente Hotel Presidentsrl.

P.Q.M.

Visto l’art. 669 octies cpc,

Fainterdetto immediato alla resistente Hotel President srl, inpersona del legale rappresentante pro tempore,dall’utilizzare il domain name identificato in atti “VILLAGGIOCLUB.IT”, corrispondente alla denominazione sociale della società ricorrente, ordinando che provvede alla rimozione della parola VILLAGGIOCLUB dal sito.

Fissa alla ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per iniziare il giudizio di merito.

Nulla sulle spese, riservate al giudizio di merito.

Si comunichi.

Atri, 23.7.2002

Il Giudice

Dott.ssa Flavia Grilli

Depositato in cancelleria il 23/7/2002

Il Cancelliere Antonio Creati-

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