Trib. Rimini Ord. 11 settembre 2002

TRIBUNALE DI RIMINI

ORDINANZA

Il giudice designato

A Scioglimento della riserva di cui all’udienza del 03/09/2002;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

osserva

l’Ente Autonomo della Fiera di Rimini premesso:

di essere stato riconosciuto con DPR 06/02/1971 n. 369 e di essersi trasformato in SPA a seguito della L. regionale 25/02/2000 n. 12 con la denominazione Rimini Fiera SPA;

di aver utilizzato, nel corso degli anni, per contraddistinguere la propria attività per oltre un trentennio la denominazione “le Fiere di Rimini”, “Fiera di Rimini” e “Riminifiera”;

di aver registrato i seguente domain names:

il 17 febbraio 1997 www.fierarimini.it
il 06 dicembre 1999 www.riminifiera2001.it
il primo febbraio 2000 www.riminifiera.it
il 07 novembre 2001 www.fierarimini.biz
il 07 novembre 2001 www.riminifiera.biz
il 07 novembre 2001 www.riminifiere.biz;

di aver rilevato che la Riminifiere s.r.l. utilizzava il nome a dominio www.riminifiere.it confondibile con i propri segni distintivi, per pubblicizzare servizi attinenti alle manifestazioni fieristiche riminesi;

che le trattative per una definizione amichevole erano fallite ed anzi le era stato notificato atto di citazione con cui la Riminifiere s.r.l., costituita in data 10 ottobre 2001, premesso di aver depositato il 12 ottobre 2001 domanda n. IS 000024/2001 per la registrazione del marchio RIMINIFIERE per le classi 35, 41 e 42 e di aver registrato in data 25 giugno 2001 il sito www.riminifiere.it proponeva inibitoria nei suoi confronti.

Tanto premesso in fatto e ritenuta in diritto la mancanza dei requisiti di validità della registrazione del marchio “riminifiere” per difetto di novità e decettività del segno (c.d. impedimenti di valida registrazione) e l’abusivo utilizzo del marchio medesimo e del sito internet, nonché l’indebita diffusione su tale sito dei segni distintivi delle manifestazioni ospitate presso la Fiera di Rimini, registrati come marchi dall’ente fieristico, chiedeva:

A) inibitoria nei confronti della Riminifiere s.r.l. dell’uso in qualsiasi forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria anche tramite internet della denominazione RIMINIFIERE, anche come domain name o indirizzo nonché l’utilizzazione a qualsiasi titolo dell’indirizzo I.P. www.riminifiere.it.

B) inibitoria da parte di riminifiere in qualsiasi forma, dei nomi pianeta birra, sigepfiera, miafiera, medeseafood, nautex, endaprimavera, sibinternational, dismamusicshow, mondonatura, hydrogeo, parkshow, ricicla, siarimini, sugrworld, tecnargilla, enterteimentrimini, orietefinanza, liberirimini ed altri somiglianti.

La Riminifiere s.r.l. costituitasi contestava ogni assunto avversario;

Negava, in particolare, che il termine “Riminifiera”avesse assunto valenza di segno distintivo dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini e che potesse pertanto qualificarsi come marchio di fatto, non avendo mai acquisito funzione distintiva né carattere di notorietà;

Di qui la piena validità della propria domanda di marchio e liceità dell’utilizzo del sito internet registrato nel giugno 2001; concludeva pertanto per il rigetto del ricorso proposto dall’Ente Autonomo della Fiera di Rimini e chiedeva, in via riconvenzionale inibitoria nei confronti della ricorrente all’uso del termine Riminifiera e/o Riminifiere ed altro somigliante.

All’udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.

Deve preliminarmente negarsi la proponibilità della domanda riconvenzionale nel procedimento cautelare:

Non sembra infatti applicabile al rito cautelare l’art. 36 c.p.c. che si riferisce al solo procedimento a cognizione ordinaria;

Il giudizio cautelare appare inoltre incompatibile con la previsione dei termini decadenziali previsti per le domande riconvenzionali nel procedimento di cognizione ordinaria;

La posizione della riconvenzionale nella memoria di risposta e la conseguente trattazione unitaria di contrapposti ricorsi appaiono inoltre in contrasto con le forme previste dall’art. 669 bis c.p.c. e con il paradigma procedimentale delineato dall’art. 669 sexies c.p.c. nonché con le stesse esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento cautelare.

Passando al merito del ricorso proposto dall’Ente Fiera Rimini, nella sommaria delibazione propria del presente giudizio deve preliminarmente rilevarsi il conflitto del termine “Riminifiere” con il segno distintivo “FIERA DI RIMINI”, che costituisce la denominazione sociale della ricorrente ed è stata da questa altresì utilizzata come segno distintivo da oltre un trentennio.

Si rileva al riguardo che in base al principio di unitarietà dei segni distintivi il rischio di confusione si produce non solo in caso di interferenza tra segni distintivi di tipo omogeneo ma anche di tipi diversi a condizione che ricorra il rischio della confusione.

Nella fattispecie in esame, peraltro, l’espressione FIERA DI RIMINI non costituisce soltanto la denominazione sociale dell’ente ma sembra altresì potersi qualificare come marchio di fatto, sussistendo sia l’uso continuato che la notorietà su tutto il territorio nazionale dell’attività organizzativa espletata dalla ricorrente.

Il segno Fiera di Rimini deve inoltre ritenersi certamente confondibile con il termine Riminifiere.

Premesso che la valutazione di confondibilità va effettuata in modo sintetico, mediante una comparazione d’insieme dei due marchi, non è dubbio che gli elementi salienti delle due espressioni (c.d. cuore del marchio) sono sia concettualmente che foneticamente del tutto simili.

Tale valutazione appare altresì confermata dalla tipologia di servizi offerti dalla resistente, che nel proprio sito internet pubblicizza le manifestazioni fieristiche ospitate presso la Fiera di Rimini, con conseguente concreto rischio che gli utenti possano considerare il sito in oggetto come diretta emanazione dell’ente Fiera di Rimini.

Del pari illegittimo deve altresì ritenersi l’utilizzo senza autorizzazione da parte della resistente dei marchi registrati dall’Ente Fiera quale segni distintivi delle diverse manifestazioni fieristiche posto che ai sensi dell’art. 1 L. Marchi è vietata l’utilizzazione del marchio altrui a fine di profitto: è infatti riservato al titolare lo sfruttamento in qualsiasi forma, compresi gli introiti derivanti dalla pubblicità dei propri segni distintivi.

Passando al “periculum” tale requisito deve ritenersi “in re ipsa” nella lesione del diritto di marchio e nelle fattispecie concorrenziali, in quanto fondato sull’impossibilità di quantificare nel giudizio di merito il danno da contraffazione nel suo preciso ammontare, nonché nel concreto rischio derivante dalla permanenza di un sito recante un segno distintivo contraffatto, senza alcuna possibilità di preventivo controllo da parte del ricorrente sul contenuto del sito medesimo.

P.Q.M.

Il Giudice Designato, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

Visti gli artt. 669 quater, 669 sexies e 669 octies cpc, così dispone:

Inibisce alla Riminifiere s.r.l. l’uso in qualsiasi forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria, anche tramite internet, della denominazione RIMINIFIERE, anche come domain name o indirizzo nonché l’utilizzazione a qualsiasi titolo dell’indirizzo I.P. www.riminifiere.it.

Inibisce alla Riminifiere s.r.l. l’uso in qualsiasi forma, dei nomi pianetabirra, sigepfiera, miafiera, medeseafood, nautex, endaprimavera, sibinternational, dismamusicshow, mondonatura, hydrogeo, parkshow, ricicla, siarimini, sugarworld, tecnargilla, enterteinmentrimini, orientefinanza, liberirimini.

Spese al definitivo.

Tribunale di Rimini 11 settembre 2002

Il Giudice Istruttore
Dr. Guido Federico

Per gentile concessione di Altalex

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