Trib Pescara Sent. n. 720/01

N.6188/97 R.G. notizie di reato
N°1113/01 Reg. SENTENZE
N.720/01 R.G. – Tribunale (stralciato dal n°540/00 R.G.Trib.)

TRIBUNALE DI PESCARA
 – RITO MONOCRATICO –
SENTENZA (art. 544 e segg. c.p.p..)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI  PESCARA
Dott. Nicola VALLETTA

alla pubblica udienza del giorno 26.09.2001 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura dei dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di: TIZIA Libera – assente
Difeso di fiducia dall’avv. Andrea Monti del foro di Pescara

IMPUTATI
A)del reato p. e p. dall’ art. 648 c.p. perché, al fine di trarne profitto nella qualità di responsabile della società …omissis… acquistava o comunque riceveva, programmi per elaboratore provenienti dal delitto di cui all’art 171 bis I. 633/1941 (perché abusivamente duplicati ai fini di lucro) o comunque 171 stessa legge (perché i programmi venivano in ogni caso riprodotti da terzi senza averne la licenza d’uso) e precisamente:
-Microsoft Windows 95 -Microsoft Plus! Pescara in epoca prossima e anteriore al 02/2/98 Reato per il quale si è proceduto separatamente

B) del reato di cui all’art. 171 bis L.633/1941 perché, una volta ricevuti i programmi di cui al capo che precede, li duplicava abusivamente a scopo di lucro. Pescara, epoca prossima ed anteriore al 02/02/98.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona della dott.ssa D’AMICO;

con l’assistenza del difensore di fiducia dell’imputato avv. A.Monti

le parti hanno concluso come di seguito:

Il P.M.: mesi due di reclusione e £ 1.000.000 di multa

Il difensore dell’imputato: assoluzione con formula più ampia; in subordine minimo della pena, benefici o conversione

MOTIVAZIONE

TIZIA è stata tratta a giudizio per rispondere dei reati rubricati. In ordine al capo A) dell’imputazione si è proceduto separatamente, ed è stata emessa sentenza assolutoria – sollecitata pur dalla pubblica accusa- ex art. 129 cod. proc. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Si è invece proceduto al dibattimento per il reato rubricato sub B), e all’esito dell’istruttoria dibattimentale le parti hanno concluso sì come precisato in epigrafe. Gli elementi di prova acquisiti impongono l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il dott. Cilli, consulente del Pubblico Ministero (relazione acquisita in atti), ha dichiarato che i programmi “de quo” risultano installati, a giudicare dalla data di creazione della “directory”, in data 17/9/’97, e dunque in epoca posteriore alla data della fattura -in atti- di acquisto dell’hardware, risalente al 26/12/’96. Poiché peraltro non sussiste possibilità tecnica di certezza in ordine alla genuinità della data di installazione della “directory” (essa comunque dipende dall’impostazione al momento data dall’utente); poiché il sistema operativo “windows” è connotato da instabilità che ne rende necessaria reinstallazione anche integrale, con sovrascritturazione della data pur se genuina; poiché la fattura di acquisto appare consona, in ordine al prezzo pagato, con l’ipotesi di fornitura di pc già munito del sistema operativo, ovviamente non menzionato in fattura poiché abusivo; poiché il fornitore risulta ditta già coinvolta in analoghi processi, ove si è accertato che la vendita ebbe appunto ad oggetto pc completo di sistema operativo privo di licenza; poiché non sussiste prova decisiva in ordine alla sussistenza del fatto contestato agli odierni prevenuti; per tali motivi va emessa sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

visto l’art. 530 cod. proc. pen. assolve TIZIA dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Pescara 26/9/’01.

 IL GIUDICE

(Dott. Nicola VALLETTA)

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