Art.171 bis L.d.a – mera presenza in esercizio commerciale di sofware duplicato, in assenza di ulteriori elementi che ne dimostrino la detenzione a scopo di lucro – configurabilità – non sussiste.
Art. 171 bis L.d.a. – deposizione della PG basata su fonti confidenziali – inutilizzabilità – sussiste.
N. 1593/05 Reg. Sentenze
N. 1513/04 R.G. – Tribunale
N. 7597/02 R.G. notizie di reato
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA – RITO MONOCRATICO
SENTENZA
( art. 544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE del TRIBUNALE DI PESCARA – dott. Nicola VALLETTA alla pubblica udienza del giorno 29 settembre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
XX XX nato a XXXX il XXXX, residente in XXXX (XX) via XXXX n° XX domicilio eletto in XXXX (XX) XXXX n° XX presso “XXXX”. LIBERO CONTUMACE – · Difensore di fiducia avv. Andrea Monti del Foro di Pescara
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 171 bis e ter L. 22.4.1941 n. 633 per avere, quale titolare egestore dell’esercizio pubblico denominato “XXXX”, a fini di lucro, abusivamente duplicato e detenuto per la vendita n. 493 Compact Disk contenenti programmi per elaboratore e giochi per PC e Play Station 1 e 2 (meglio specificati nel verbale di sequestro e negli elenchi di materiale software messi a disposizione della clientela acquisiti in atti), privi del contrassegno SIAE.
In Pescara, l’11.10.2002.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con l’intervento di
P.M. in persona del dott. Michele D’AMBROSIO;
Avv. MONTI, difensore di fiducia dell’imputato;
le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVAZIONE
XX XX è stato tratto a giudizio per rispondere del reato rubricato e – benché ritualmente citato – è rimasto contumace al dibattimento, all’esito del quale le parti hanno concluso sì come precisato in epigrafe.
Gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a ritenere la sussistenza del fatto contestato ed impongono l’assoluzione del prevenuto.
I testi Giordano, Ricci e Censori (Polizia di Stato) hanno riferito (ud. 29/10/04) che in data 11/10/02 venne espletata attività di perquisizione presso l’esercizio commerciale “XXXX” gestito dall’odierno imputato, nel corso della quale vennero rinvenuti i manufatti magnetici in giudiziale sequestro (verbale in atti) e oggetto (quanto a descrizione del contenuto e verifica della funzionalità) di analitica perizia dibattimentale (relazione scritta depositata in atti all’ud. 7/6/05).
Vennero rinvenute liste di prodotti “software” e svariati cd-rom masterizzabili, pc con masterizzatore (idonei a masterizzare una sola copia per volta di cd-rom), nessuna stampante serigrafia, nessuna apparecchiatura di masterizzazione multipla.
L’istruttoria dibattimentale non ha fornito prova soddisfacente in ordine alla sussistenza del fatto contestato.
In particolare, non risulta provato che il XX abbia detenuto i 493 supporti magnetici “de quo” per la vendita previo duplicazione a terzi e dunque a fini di lucro.
Infatti, sul punto, oltre a non utilizzabili “fonti confidenziali” riferite dai testi escussi non risultano elementi di prova.
Non senza rilevare che numerosi supporti – tra quelli sequestrati – contenevano programmi dimostrativi e comunque non soggetti a diritto d’autore, e che non risulta univocamente destinazione ad uso della clientela (e dunque lo scopo di profitto) per i supporti contenenti programmi coperti da diritto d’autore.
Va dunque emessa sentenza di assoluzione per incompletezza della prova sulla sussistenza del fatto contestato.
Va disposta la restituzione del compendio sequestrato all’imputato, ad eccezione del CD-ROM indicato a pag. 105 della relazione, poiché contenente immagini a carattere apparentemente pedopornografico, per le quali è stata interessata la Procura della Repubblica con separata denuncia del giudicante.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 cod. proc. pen. assolve XX XX dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Restituzione del compendio sequestrato all’imputato, ad eccezione del CD-ROM indicato a pag. 105 della relazione.
Pescara 13/10/05
Il Giudice
Depositato in cancelleria
19.01.06
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