Fornitore di connettività – procedimento cautelare per violazione di diritti d’autore commessi da terzi – legittimazione passiva – non sussiste
Rep. 4992/06
RG 28389106 – GD Rosa
Tribunale di Milano
Sez. Spec. P.I.I.
Il giudice designato,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30 maggio 2006;
- rilevato che con ricorso depositato il 4 maggio 2006 la Sky Italia – corrente in Roma – ha chiesto al Tribunale di Milano di “inibire la continuazione degli illeciti” addebitati dalla ricorrente a TVGratis ( in realtà, Tizio quale titolare del sito www.tvgratis.net) e Spa Telecom Italia, avuto particolare riferimento all’approntamento per il pubblico ed inserimento del sito suindicato di collegamenti telematici (links) che consentano di fruire di contenuti televisivi inseriti in rete da siti cinesi in (asserita) violazione dei diritti d’esclusiva di Sky; alla messa a disposizione del pubblico di un software idoneo all’accesso a detti contenuti; alla pubblicizzazione di siti cinesi cui è riferibile la primaria responsabilità della violazione dei diritti d’esclusiva, perché introducenti in rete i contenuti “de quibus”, regolarmente licenziati per la forma d’uso ordinario da Sky;
- rilevato che Telecom si è è costituita formulando eccezione d’incompetenza e contestando le domande nel merito, anche sotto il profilo del “periculum in mora “;
- rilevato che Tizio è comparso unitamente al proprio difensore munito di delega – all’udienza del 30 maggio 2006 dichiarando (e ribadendo, trattandosi di comunicazione già inoltrata il 29 maggio 2006 l’impegno a cessare le attività lamentate dall’attrice, come sopra sintetizzate;
ritenuto:
- a) che Sky Italia aziona – anzitutto – diritti autoriali, primari e connessi, che assisterebbero i propri materiali a trasmissioni televisive, di tal che non è dubbia la “competenza” delle Sezioni Specializzate P.I.I. a prescindere dal fondamento della prospettazione formulata dall’istante (del resto, dubbio con riferimento agli artt. 1 e 2 l. dir. aut. ma testuale relativamente agli artt. 78 ter e 79 l.d.a. – conf. appresso), e – in particolare – dalla Sez. Spec. PII di questo Tribunale, avuto riferimento alla residenza del resistente (Tizio), quale autore materiale dell’illecito (e – dunque – anche a prescindere dalla qualificazione processuale – ai presenti fini – dell Telecom , evocata ex artt. 33 cpc e 19 cpc);
- b) che la domanda cautelare – in quanto proposta nei riguardi di Telecom Italia – appare “ prima facie” destituita di fondamento, per l’insuperabile ostacolo costituito dal disposto dell’art. 14 1° co. D.leg.vo 70/2003 sancente l’irresponsabilità del “prestatore” del “servizio della società dell’informazione consistente… nel fornire un accesso alla rete di comunicazione…”(“access provider “: qui, Telecom) , a meno che l’operatore non compia attività incisive sulla trasmissione e le informazioni, secondo la specificazione sub. lett. a) – c): il tema è sostanzialmente eluso dalla difesa ricorrente ( che pure richiama in ricorso la norma) assumendo – apoditticamente – un inesistente “attività di concorso negli illeciti qui contestati dai siti cinesi e di tv gratis”(pag. 28, ibidem), ovvero – in diritto – richiamando il 3° comma dell’art. 14 cit. ed il nuovo testo dell’art. 156 l. dir. aut. (D. leg.vo 140/06), evidentemente inconferenti evocando –l’uno – un generico potere d’ordine della PA o dell’AG di valenza attuativo/esecutiva e – l’altro – un principio generale non pregiudicante quello speciale succitato in tema di mere conduit , mentre è da escludere che l’eventuale coinvolgimento di Telecom in sede di coattiva attuazione dell’inibitoria (inadempienza dell’autore dell’illecito) ne giustifichi la soggezione al procedimento cautelare;
- c) che la posizione di Sky Italia è tutelata – in primo luogo e direttamente – dagli artt. 78 ter 79 l. dir. aut. relativi ai produttori di opere audiovisive o di sequenza di immagini in movimento e, rispettivamente, agli esercenti l’attività d’emissione televisiva, disposizioni conferenti “jura excludendi”e cioè diritti assoluti azionabili “erga omnes”, dunque implicando la consumazione di solleciti ( quanto meno ) civili in capo a colui che le opera od immagini riproduca, fissi per la riproduzione, ritrasmetta e in genere metta “a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso… individualmente…” , senza l’autorizzazione dell’avente diritto (produttore e/o emittente televisiva) : rimane – dunque – disputa accademica quella della sussumibilità del “film” della partita nell’alveo degli artt. 1 e 2 l. dir. aut. in relazione ai particolari accorgimenti, contenuti ( visivi ed informatici ) e – in genere – elementi strutturali ed accessori della trasmissione , che ( un po’ sbrigativamente ) la ricorrente assegna alla creatività tipica della posizione autoriale, quantunque una valutazione pur sommaria non possa non porne in dubbio l’originalità (rispetto a prassi xxx risalenti, certamente antecedenti all’entrata di Sky Italia sul mercato televisivo) e la natura eminentemente tecnica;
- d) che – dunque – il Tizio, attuando sistemi di collegamento telematico del proprio sito internet con siti cinesi che curano la abusiva (trasmissione in rete di partite oggetto delle produzioni ed emissioni di Sky così permettendo al pubblico una generalizzata fruizione non acconsentita dello spettacolo, ha sicuramente violato i diritti sub c ) di parte ricorrente, di tal che si impone l’inibitoria degli illeciti lamentati dalla medesima (conf. premessa);
- e) che il “periculum in mora” non è cessato, né sul piano oggettivo (è imminente l’importante manifestazione calcistica dei mondiali di Germania, “regolarmente” pubblicizzate su www.tvgratis.net, di tal che la fine del campionato di calcio non ha portata dirimente) né su quello soggettivo, l’impegno del Tizio all’interruzione dell’attività e dei (mezzi tecnici di collegamento (attraverso il sito indicato a quello “mirror” fraudolentemente acceso nelle more del procedimento cautelare: conf. doc. III 18/21 ricorrente, costituenti videate del sito “www.tvgratis.altervista.org”, nonché l’esplicita presentazione del medesimo nell’home-page) non valendo oggettivamente – a rassicurare Sky rispetto a possibili manovre ed espedienti elusivi attuati dal resistente (direttamente o per interposta persona) in corrispondenza dell’inizio dei mondiali di calcio;
rilevato che ferma restando la “penale” da inadempimento di cui all’art. 183 2 co l.d.a. – non appare indispensabile la pubblicazione del provvedimento, atteso il carattere intefalmente precenitvo del medesimo rispetto all’evento illecito;
ritenuto che le spese vanno liquidate a vafore della ricorrente (conf. dispositivo), mentre possono esser compensate riguardo al rapporto processuale Sky-Telecom in relazione alla novità delle questioni trattate:
PQM
1) rigetta il ricorso di Sky Italia SRL (in quanto) proposto nei confrotni di SPA Telecom Italia e compensa le spese di procedimento tra le parti;
2)inibisice a Tizio – direttamente o per interposta persona – l’approntamento e la messa a disposizione del pubblico, nei siti telematici al medesimo facenti capo (quelli indicati supra, od altri), di collegamenti telematici (links) con altri siti idonei alla fruzione di contenuti televisivi oggetti dei diritti d’esculisva di Sky Italia; la messa a disposizione di softwares strumentali a detta fruzione; la pubblicizzazione dei siti stranieri responsabili dell’immissione in rete dei contenuti riproduttivi delle trasmissioni Sky;
3) fissa la somma di euro 30.000 (trentamila) per ogni giorno di inadempimento dell’inibitoria sub 2), a muovere dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza,
4) condanna Tizio a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 5.200 di cui € 3100 per onorari.
Milano, 3 giugno 2006.
Il Giudice delegato
L.Rosa
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