N. 54800/04 R.G.
IL TRIBUNALE DI MILANO sezione feriale
cosi’ composto
dott. ssa Nicoletta Ongania Presidente
dott. Massimo Fabiani Giudice
dott. Claudio Marangoni Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
ORDINANZA
in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies proposto nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE INVESTICI e di xxxxx xxxxxxxx avverso il provvedimento emesso dal Giudice di questo Tribunale in data 3.8.2004 all’esito del procedimento cautelare promosso da Trenitalia S.p.A. nei confronti degli odierni reclamanti.
Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e debba pertanto essere accolto.
Invero appare necessario – al di la’ delle ulteriori questioni sollevate dalle parti – verificare se nel caso di specie sia possibile individuare nel contenuto della pagina web contraddistinta dall’indirizzo telematico ricollegabile alle odierne parti reclamanti http://www.autistici.org/zenmai23/trenitalia e nel pop up presente sulla corrispondente pagina gli estremi di un lecito esercizio del diritto di satira.
A tal fine deve rilevarsi in via generale che il diritto di satira e’ riconosciuto e tutelato nell’ordinamento quale particolare espressione della liberta’ di manifestazione del pensiero e di critica ed e’ dunque ricompreso nell’ambito di tutela garantita dall’art. 21 Cost.
Invero se per un verso la satira non si propone di rappresentare una situazione o un fatto nei suoi termini reali ed effettivi, tuttavia dalla realta’ stessa trae spunti per l’espressione di un giudizio critico su di essa tramite riferimenti ed immagini di natura comica e paradossale.
In tale prospettiva la satira si configura quale diritto di critica esercitato in forma sarcastica ed ironica e pertanto, in relazione all’intrinseca esasperazione grottesca dei toni che in genere la contraddistinguono, la valutazione del legame funzionale tra la forma espressiva e il giudizio critico-valutativo che essa comunque manifesta non puo’ implicare il rigoroso rispetto di parametri espressivi improntati a criteri di stretta razionalita’ e di adeguatezza in genere richiamati a proposito del diritto di critica.
Tali criteri risulterebbero di fatto incongrui rispetto a raffigurazioni satiriche in forma sarcastica e paradosale, cui per antica tradizione si connettono anche espressioni ed immagini non di rado pesanti e velenose.
E’ evidente tuttavia che la necessaria elasticita’ di valutazione della forma espressiva della raprresentazione satirica non puo’ spingersi fino al limite di giustificare anche l’ingiuria gratuita, svincolata cioe’ da qualsiasi concreto riferimento ad un giudizio critico – sia pure aspro nei toni – che trovi comunque fondamento attendibile nel quadro degli elementi dialettici e di fatto che hanno dato origine al tema della polemica.
Nel caso di specie l’obiettivo polemico delle pagine web oggetto delle contestazioni da parte di Trenitalia S.p.A. risultava il contributo che tale societa’ avrebbe fornito alla partecipazione italiana alle operazioni belliche in Iraq mediante l’esecuzione del trasporto di veicoli ed attrezzzature militari a tale scopo destinati.
E’ noto – e comunque anche documentalmente attestato in atti (v. docc. da 1 a 19 fasc. Ass. Investici) – che tale contributo all’epoca dei fatti era stato soggetto ad aspre critiche da una parte del movimento pacifista contrario alla partecipazione del nostro Paese alle operazioni militari in Iraq e che numerose manifestazioni erano state indette proprio in riferimento a tali trasporti.
Tali circostanze risultano dunque tali da integrare un obbiettivo e valido colegamento tra le raffigurazioni e i temi proposti nel sito con eventi reali ed attinenti a questioni implicanti scelte e motivazioni ideali di indubbia rilevanza sotto diversi profili.
L’intento satirico risultava dunque perseguito nel caso di specie mediante la ripresa pressoche’ integrale dell’aspetto esteriore dell’home page del sito di Trenitalia s.p.a., modificata nella denominazione dei vari servizi offerti in maniera tale da far risultare il trasporto di mezzi militari – e l’ausilio ad imprese belliche – come l’attivita’ esclusiva della societa’ stessa.
Deve dunque confermarsi dalla visione della pagina web contestata che la tecnica utilizzata per raggiungere l’effetto satirico sia di natura sostanzialmente parodistica, intendendosi con essa lo stravolgimento dei contenuti concettuali dell’opera parodiata (nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell’inversione sostanziale del mezzo espressivo) operato, per finalita’ comiche, burlesche o – appunto – satiriche attraverso l’utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della sua forma esteriore (v. Tribunale di Milano 29.1.1996, in motivazione , che seppure attinente a controversia relativa ad opera letteraria risulta pienamente richiamabile nel caso di specie al fine di precisare i tratti caratteristici dell’opera parodistica).
Il fenomeno della parodia – peraltro in se’ non normativamente definito ma di antica e costante tradizione – si esplica secondo canoni o schemi non predefiniti e implica un ineliminabile carattere di parassitismo rispetto
all’opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento proprio nella preesistenza di un’opera di riferimento cui operare ripetuti rimandi in chiave deformante.
Sul piano della tutela del diritto d’autore – profilo peraltro non trattato nel presente procedimento cautelare, ma nell’ambito del quale si registrano i maggiori approfondimenti sul punto e che appare rilevante in se’ al fine di dare conto in via generale della possibile tutela assicurata dall’ordinamento – e’ ormai opinione generalmente condivisa quella che attribuisce all’opera parodistica la natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una (seppur modesta) attivita’ creativa, e dunque una protezione ai sensi degli artt. 1 e 2 L.A. in quanto dotata di propria autonoma individualita’.
Essa evidentemente sfugge alla necessita’ di un preventivo consenso da parte dell’autore dell’opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta indirizzata, consenso che difficilmente sarebbe concesso – in ragione del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all’opera di derivazione o al soggetto coinvolto – e la cui mancanza determinerebbe un’intollerabile compressione di una forma espressiva direttamente e storicamente ricollegabile all’esercizio del diritto di critica e di manifestazione del pensiero.
Nel caso di specie non vi e’ dubbio che l’elaborazione contestata abbia integrato uno stravolgimento dell’home page del sito di Trenitalia s.p.a., ricollegando i riconoscibili elementi formali e grafici a vicende di indubbio
rilievo politico al fine di manifestare in chiave satirica un evidente e severo giudizio critico sul contributo posto in essere dalla societa’ alla movimentazione di mezzi militari e dunque – secondo la tesi che fonda tale
elaborazione – all’indebita partecipazione del nostro Paese ad eventi bellici in ossequio a direttive politiche di parte.
In tale prospettiva non puo’ negarsi che l’elaborazione grafica in questione risulti effettiva espressione di uno spunto critico – espresso anche con raffigurazioni di un certo impatto simbolico (v. il pop up contestato) – che tuttavia nel suo complesso non appare eccedere l’ambito di una accesa polemica politica condotta da posizioni radicalmente contrapposte in ordine a questioni che involgono inevitabilmente anche profili di rilievo sia politico, che giuridico che di natura morale.
In tale contesto i rilievi sollevati da Trenitalia s.p.a. circa la pretestuosita’ delle critiche ad essa rivolte per i trasporti di mezzi militari a suo tempo eseguiti – in quanto dovuti per effetto della sua qualita’ di
monopolista del trasporto ferroviario – non risultano tali da inficiare la legittimita’ dell’esercizio della critica avverso tali comportamenti, attenendo essi non gia’ all’effettiva realta’ del fatto dal quale la critica aveva preso le mosse, quanto proprio ad una interpretazione di fatti e comportamenti necessariamente frutto di una visione soggettiva, difficilmente riconducibile al criterio di necessita’ della verita’ del fatto in quanto l’esercizio del diritto di critica comporta una valutazione da parte dell’interprete che puo’ esprimersi in termini di condivisibilita’ o meno delle tesi affermate, non gia’ sotto il profilo delle verita’ medesime.
La liceita’ dell’elaborazione grafica presente sulla pagina web contestata da Trenitalia s.p.a. comporta dunque il rigetto delle istanze cautelari avanzate dalla medesima, risultando ogni ulteriore profilo di doglianza assorbito dalla positiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti del diritto di critica espresso in forma satirica.
A cio’ consegue pertanto l’integrale riforma del provvedimento oggetto di reclamo nonche’ la condanna di Trenitalia al rimborso delle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare, liquidate in Euro 5.100,00 (di cui Euro 300,00 per spese, Euro 800,00 per diritti e Euro 4.000,00 per onorari) oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 15 T.F.
P.q.m.
visto l’art. 669 terdecies c.p.c. :
– in accoglimento del reclamo avanzato dall’ASSOCIAZIONE INVESTICI e da xxxxx xxxxxxxx nei confronti di TRENITALIA s.p.a. recova il provvedimento cautelare emesso dal Giudice designato di questo Tribunale in data 3.8.2004 e respinge le istanze cautelari proposte da TRENITALIA s.p.a. nel ricorso depositato in data 23.6.2004;
– condanna TRENITALIA s.p.a. al rimborso delle spese del procedimento in favore delle controparti, liquidate in Euro 5.100,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese ex art. 15 T.F.
Cosi’ deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 settembre 2004.
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