Trib. Lecce Ord. 28 maggio 2003

Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità solo in caso di incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario segnalante – sussistee
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità in caso di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori – non sussiste
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito “a sofferenza” – idoneità a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità e determinazoione di progressiva accentuazione degli stessi – integrazione elementi del periculum in mora – concedibilità di un provvedimento d’urgenza – sussiste

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Commerciale

Nr. 2855/2000 Ruolo generale affari contenziosi
IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.08.03;

letti gli atti e i documenti di causa

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA

Da

PELLEGRINO Cosimo e PERRONE M. Rosaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Avv.TANZA ANTONIO RENATO ed Avv. LEGANZA Ernesto;

nei confronti di

Intesa Gestione Crediti spa, rappresentati e difesi dagli avvocati Avv.ALBIONE VITO ANTONIO ed Avv. Prof. COSTANTINO GIORGIO;

******

1. ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.:

L’eccezione appare infondata.

E’ vero che l’opposizione avrebbe dovuto contenere la indicazione della qualità della spa Intesa Gestione Crediti di procuratore della Cariplo (qualità spesa nel ricorso per ingiunzione).

Tuttavia, che l’opposizione si riferisse al decreto ingiuntivo nr. 4838/00 del 07.08.00 emesso dal giudice del Tribunale di Lecce (sebbene il ricorso recasse, nell’intestazione, il riferimento alla sezione distaccata di Campi Salentina) è desumibile in modo in equivoco dal tenore dell’atto di citazione, in cui si fa espresso riferimento:

– al decreto ingiuntivo nr. 4838/00

– alla data di pronuncia dello stesso: 07.08.00

– alla somma di cui si è intimato il pagamento: £ 25.579.128.

La giurisprudenza afferma che la procura speciale a compiere un atto, abilita il procuratore a stare in giudizio nell’eventuale, conseguente, giudizio.

la procura speciale per l’amministrazione di un immobile concesso in locazione od affitto, la quale contempli il potere del procuratore di “procedere a sfratti ed atti esecutivi”, deve intendersi comprensiva non soltanto della facolta’ di promuovere il processo sommario, con intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto per morosita’, ma anche della facoltà di stare in giudizio nell’eventuale processo ordinario di cognizione che si instauri per effetto dell’opposizione dell’intimato, e, quindi, pure del potere di assumere direttamente, in via contenziosa ordinaria, analoghe iniziative processuali, con domanda diretta a conseguire una pronuncia di accertamento della cessazione del rapporto di locazione od affitto, od a una pronuncia costitutiva di risoluzione del rapporto medesimo, per inadempimenti del locatario od affittuario, ancorche’ diversi dal mancato pagamento del canone (Cass., S.U., 6918/83).

Ne consegue che l’opposizione avrebbe dovuto essere notificata, pur sempre, alla spa Intesa Gestione Crediti.

L’omessa indicazione della qualità di procuratore della spa Cariplo non ha comunque impedito alla spa Intesa Gestione Crediti di avere rituale notizia della opposizione, essendo principio giurisprudenziale pacifico che la domanda giudiziale va interpretata, non essendo consentito né al giudice né alla controparte limitarsi al solo nomen juris (Cass. 12413/2000).

2. FUMUS BONI JURIS:

Allo stato, appare sussistere il requisito del fumus boni juris, atteso che la consulenza tecnica disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina (nell’ambito del giudizio nr. 5083/99) ha concluso per la insussistenza del credito della banca e – per contro – per la esistenza di un credito degli odierni attori in opposizione (credito variabile, a seconda delle varie opzioni formulate dal giudice, da un minimo di £ 36.708.273 ad un massimo di £ 62.752.704).

La dichiarazione resa da PELLEGRINO Cosimo l’8 settembre 1998 non può essere qualificata come confessione ma come ricognizione di debito.

E’ sufficiente infatti evidenziare che detta comunicazione contiene soltanto la disponibilità a provvedere al completo pagamento delle somme dovute a codesto Istituto entro il termine di 18 mesi mediante versamenti rateali mensili.

Non vi è alcuna ammissione di fatti sfavorevoli, fatti che – nel caso di specie – dovrebbero consistere nella indicazione del quantum dovuto.

La giurisprudenza infatti afferma – in assoluta sintonia con il disposto dell’art. 2730 c.c. – che per l’individuazione di una dichiarazione a contenuto confessorio, è necessaria l’indicazione di fatti sfavorevoli.

La dichiarazione di essere debitore costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 Cod. civ. e non confessione, la quale ha per oggetto fatti e non rapporti giuridici, od opinioni e valutazioni (Cass. 363/75).

La promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l’indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiché, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all’adempimento della prestazione, oggetto della promessa, essa non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza. Anche in tale ipotesi, pertanto, vige la regola – stabilita dall’ultima parte dell’art. 1988 Cod. civ. – secondo cui il promittente può dimostrare l’inesistenza della causa, e perciò la nullità della promessa; mentre le particolari limitazioni di prova poste dall’art. 2732 Cod. civ. (impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza) per la confessione, potranno trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. 1972/75; Cass. 629/95).

Ne consegue che l’onere di inversione della prova (scaturito dall’art. 1988 c.c.) appare – allo stato – assolto con l’esito della consulenza tecnica disposta nella causa nr. 5083/99, nei limiti necessari per la configurazione del fumus boni juris richiesto per l’accoglimento del ricorso cautelare.

3. PERICULUM IN MORA:

3.1 Orientamento giurisprudenziale:

La giurisprudenza ammette senza dubbio che una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi possa fondare un ricorso cautelare per ottenerne la cancellazione, ravvisando il periculum nella compromissione della onorabilità e quindi della immagine del correntista e/o nella difficoltà ad accedere al credito bancario o, ancora, nel rischio concreto di una revoca degli altri affidamenti (con conseguente crisi dell’impresa).

E’ sufficiente esaminare le seguenti pronunce, per rendersi conto anche della attualità della problematica in esame:

Nella prestazione del servizio cosiddetto della “centrale rischi” la Banca d’Italia svolge un ruolo di mero esecutore materiale delle segnalazioni ricevute dalle banche e dalle società finanziarie, delle quali non può sindacare la fondatezza. L’eventuale rettifica inoltrata da un intermediario finanziario in ottemperanza ad una pronuncia giudiziaria sarebbe acriticamente registrata e resa immediatamente disponibile agli utenti del servizio. Nelle more del giudizio di merito, si possono verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato (Trib. Salerno, 22.04.02, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210)

Il c.d. pactum de non petendo in perpetuum concluso fra il creditore e l’obbligato, pur non implicando remissione del debito e non dando perciò luogo all’estinzione del rapporto obbligatorio, determina l’attuale e perenne inesigibilità del credito nei confronti del debitore. La segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza può derivare solo dall’incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario segnalante e non può essere fatta in funzione di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori. La non corretta segnalazione alla CEntrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito “a sofferenza” verso il cliente e’ idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d’urgenza, consistente nell’ordine dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza (Trib. Napoli 22.10.02, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207).

Va ordinata , con provvedimento d’urgenza, la revoca della segnalazione di un credito in sofferenza operata da un istituto di credito, alla Centrale rischi della Banca d’Italia, in difetto di accertamento di una condizione di difficolta’ economico-finanziaria del cliente cui quella “sofferenza” sia riconducibile. Sussiste il periculum in mora che legittima la concessione del provvedimento d’urgenza nel caso di richiesta di revoca della segnalazione di una sofferenza alla Centrale rischi, poiche’ la reiterazione mensile della segnalazione mina la possibilita’ per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando cosi’ una lesione del “diritto all’impresa” (Trib. Palermo 04.11.02, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207)

Ai fini della sussistenza del presupposto per la segnalazione di un credito a sofferenza, il debitore deve trovarsi in una situazione d’insolvenza, intesa come incapacita’ di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, secondo il significato del concetto elaborato in relazione all’art. 5 legge fallim., ovvero anche in una situazione che, in considerazione della liquidita’ del soggetto, delle sue condizioni finanziarie complessive, della sua capacita’ produttiva e/o reddituale, della situazione contingente di mercato in cui opera, dell’importo del credito accordato, dell’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, ovvero di altri dati indicativi, induca a ritenere la riscossione del credito “a rischio”, ossia delle probabilita’ di successo non elevate. Pertanto, se e’ vero che le banche sono tenute a segnalare le posizioni “a rischio”, le stesse, tuttavia, devono operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e non possono dar rilievo al semplice ritardo nel pagamento di un debito” (Trib. Salerno 22.04.02, in Dir. Fall., 2002, II, p. 407)

La segnalazione di crediti “in sofferenza”, eseguita in difetto delle condizioni giustificative, legittima il ricorso alla tutela cautelare atipica in mancanza della quale la banca sarebbe sottratta ad ogni sindacato di merito nell’assolvimento delle incombenze imposte dall’autorita’ di vigilanza. Non potendo il diritto di iniziativa economica e la reputazione commerciale essere risarciti interamente per equivalente, il pericolo presenta i requisiti sia dell’imminenza che dell’irreparabilita’. Per addivenire alla segnalazione di un credito “a sofferenza”, la banca non puo’ mai prescindere da un adeguato e ponderato apprezzamento dello stato di difficolta’ economica e finanziaria del cliente. La contestazione della misura delle variazioni unilaterali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, anche quando attenga alla totalita’ dei crediti vantati dalla banca e pur in mancanza di una pronunzia giudiziale, non e’, di per se’ sola, circostanza sufficiente a giustificare tale segnalazione. Una segnalazione erronea alla Centrale dei rischi puo’ determinare la lesione del diritto di impresa, puo’ incidere sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio. Il danno per la lesione del diritto di impresa e’ in re ipsa, essendo plausibilmente ostacolato il futuro svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale (Trib. Potenza, 04.05.01, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210)

La segnalazione alla Centrale rischi dei nominativi degli attori e dei saldi negativi dei loro conti correnti da parte della banca prima della formale revoca degli affidamenti non e’ condotta corrispondente ai canoni di diligenza professionale come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d’Italia. Tale condotta ben puo’ quindi integrare specifico titolo di responsabilita’ della banca verso i correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall’ordinamento professionale risulta uno specifico indice sia della sussistenza di colpa rilevante ex art. 2043 cod. civ. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 cod. civ.. Rispetto al profilo del danno alla immagine personale, l’accertamento di una lesione della onorabilita’ della persona (vale a dire di una posizione soggettiva di per se’ tutelata dall’ordinamento in quanto correlata alla stessa identità di ciascun individuo) determina in re ipsa anche l’accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente e indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso (Trib. Milano 19.02.01, in Giur. It., 2002, p. 334)

Tralasciando l’ipotesi della perdita, in linea di massima può ritenersi che l’istituto di credito, per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio non soggetto a segnalazione ed una sofferenza che va invece trasmessa debba, in pratica, stabilire se la controparte versi ” in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita” (Trib. Cagliari 25.10.00, in BBTC, 2002, II, p. 442)

L’appostazione di un credito a sofferenza e la conseguente segnalazione presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero in situazioni equiparabili: per la prima ipotesi, e’ chiaro il riferimento al concetto di insolvenza previsto dalla legge fallimentare, per cui la segnalazione in questione deve avvenire nelle ipotesi di cronica incapacità del correntista di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; per quello che riguarda invece le “situazioni equiparabili”, deve ritenersi che queste ricorrano nelle ipotesi di oggettiva difficoltà economica-finanziaria del correntista. Nell’ambito di un rapporto di conto corrente ed apertura di credito, la banca, avendo l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, ne’, tanto meno, a segnalazioni abusive, e cioè intenzionalmente dirette a comunicare dati non veritieri riguardo ai propri clienti: ciò in considerazione dell’interesse del correntista a non subire segnalazioni che, oggettivamente, potrebbero pregiudicare il suo futuro accesso al credito e misure gravemente la sua reputazione commerciale, con conseguente danno non solo all’immagine imprenditoriale, ma anche strettamente patrimoniale, sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti (Trib. Brindisi 26.09.00, in BBTC, 2002, II, p. 219)

3.2 Decisione:

Quanto alla strumentalità del ricorso cautelare, è sufficiente evidenziare che nelle conclusioni assunte con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno chiesto di condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti a seguito della illegittima segnalazione ala Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia, a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato.

Nel caso in esame, le conseguenze pregiudizievoli provocate dalla segnalazione alla Centrale Rischi appaiono documentate dalla lettera 09.05.03 della BNL, con cui si preannuncia la revoca dell’affidamento, facendo espresso riferimento alla segnalazione nella categoria “Sofferenze” della Centrale Rischi Bankitalia, mese febbraio 2003, per € 19.564,00.

Il giudice ritiene pertanto che il ricorso cautelare debba essere accolto.

Tuttavia, considerato che l’esito delle due cause non è pronosticabile con sufficiente certezza, appare opportuno – al fine di contemperare l’interesse degli attori con quello della generalità delle aziende di credito di poter confidare su una completa informazione (funzione propria della Centrale Rischi) – ordinare non la cancellazione di loro nominativi, bensì l’inserimento nella segnalazione di una opportuna precisazione.

4. CONTINENZA:

Il giudice ritiene che tra le due cause vi sia un rapporto di continenza, essendo pacifico in giurisprudenza che Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso e’ oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. 15178/00).

Occorre quindi disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la riunione della presente causa a quella nr. 5083/99 pendente innanzi al giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina

P.Q.M.

a) visti gli artt. 669quater e 669octies c.p.c.;

ordina alla spa Intesa Gestione Crediti spa di comunicare alla Centrale Rischi, con riferimento alla segnalazione del credito in sofferenza di € 19.564,00 vantato nei confronti di PELLEGRINO Cosimo (nato a Trepuzzi il 18.11.45, c.f.: PLL CSM 45S18 L383T) che detto credito è in contestazione e che allo stato attuale appare inesistente, considerate le risultanze della consulenza tecnico-contabile disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina (causa nr. 5083/99);

b) visto l’art. 274 c.p.c.;

dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per la riunione della presente causa a quella nr. 5083/99 pendente innanzi al giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina

Lecce, lì 25.08.03

IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando

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