Trib. Ivrea Sent. 17 luglio 2000

EL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI IVREA 

Il Presidente del Tribunale Luigi GRIMALDI in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83/99 R.G. Cont.

promossa da 

I.C.N. S.r.l., con sede in Abbiategrasso (MI), rappresentata e difesa dall’avv. Roberto VISCOMI del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata in Ivrea, Via Baratono. 3, presso lo studio dell’avv. Mario BENNI, per delega in data 11/02/1999, posta in calce all’atto di citazione; 
– attrice – 

contro 

ITALIA – ONLINE S.p.A., con sede in Ivrea, Via Jervis, 77, rappresenta e difesa dagli avv.ti prof. Giorgio FLORIDIA del Foro di Milano e Claudio d’ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Ivrea, Piazza di Città, 21, per delega in data 06/04/1999 posta a margine della seconda facciata della comparsa di costituzione e risposta; 
– convenuta – 

avente ad oggetto “risarcimento danni”. 

Assegnata a decisione all’udienza del 26 gennaio 2000 sulle infrascritte conclusioni delle parti. 

CONCLUSIONI DELL’ATTRICE: 

“- Riconoscere e dichiarare che l’Italia Online s.p.a. – Gruppo Olivetti-Infostrada s.p.a.- ha utilizzato illegittimamente marchio “Pagine Blu” del quale è esclusiva e legittima concessionaria la I.C.N.; 
– Riconoscere e dichiarare, pertanto, che Italia Online s.p.a. – Gruppo Olivetti –Infostrada s.p.a. ha cagionato danni alla società I.C.N., sia in ordine all’uso illegittimo di marchio sia in ordine alla perpetrata condotta sleale, che si quantificano in lire 11.280.000.000 (undicimiliardiduecentottantamilioni); 
– Condannare la Italia Online s.p.a. – Gruppo Olivetti – Infostrada s.p.a. in persona del suo legale rappresentante al risarcimento dei danni così come sopra specificati e quantificati o nella misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, rispettata la competenza del Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 
– Condannare l’Italia Online s.p.a. – Gruppo Olivetti – Infostrada s.p.a. al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.. 

In via istruttoria: 
– Si chiede sia disposta consulenza tecnica al fine di accertare l’uso legittimo del marchio “Pagine Blu” da parte della I.C.N. S.r.l. e quello illegittimo della Italia Online s.p.a. –Gruppo Olivetti- Infostrada s.p.a. dello stesso marchio; 
– Si chiede consulenza tecnica al fine di accertare e quantificare i danni provocati dalla I.C.N. a seguito dell’uso illegittimo del marchio “Pagine Blu” da parte dell’Italia Online s.p.a. –Gruppo Olivetti – Infostrada s.p.a.”. 

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: 

“Voglia il Tribunale Ill.mo: 
– respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione; 
– emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie; 
– rifiutato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che dovessero essere inserite dall’attrice nella precisazione delle conclusioni, 
così provvedere: 
A) respingere tutte le domande proposte dall’attrice; 
B) dare atto che l’azione giudiziale promossa dall’attrice, essendo finalizzata ad uno scopo bassamente speculativo, comporta una responsabilità processuale aggravata per lite temeraria e condannare l’attrice a rifondere il danno conseguente quanto meno nella misura delle spese processuali non ripetibili; 
C) condannare in ogni caso l’attrice alla rifusione delle spese processuali comprensive di I.V.A. e CAP. 

In via istruttoria: 
D) ammettere la consulenza tecnica chiesta dalla controparte e diretta ad illustrare a questo Ill.mo Tribunale il “funzionamento” dei domain names presenti in Internet ed il significato della loro composizione, nonché il “funzionamento” dei motori di ricerca per rispondere al quesito diretto a sapere se ed in quale misura la circostanza che per un breve periodo di tempo il servizio di autoinserzione fornito da Italia-Online nell’ambito del suo motore di ricerca “Arianna” sia stato denominato “Pagine Blu” abbia potuto influire negativamente determinando sviamento di clientela in pregiudizio del servizio informativo gestito con lo stesso segno da ICN con le caratteristiche che lo stesso C.T.U. avrebbe il compito di accertare; 
E) respingere tutte le domande istruttorie formulate dall’attrice”. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’11 febbraio 1999 la Internet Channel Network (di seguito ICN) s.r.l., corrente in Abbiategrasso (MI) ed avente come oggetto sociale la fornitura di servizi informativi e pubblicità attraverso il media INTERNET nonché attraverso una testata giornalistica cartacea e la formazione di personale, citava
in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società Italia Online S.p.A. (di seguito IOL), facente parte del gruppo Infostrada, al fine di essere risarcita del danno subito ad opera della società convenuta, la quale, avendo utilizzato lo stesso servizio “Pagine Blu” usato dall’attrice sul media INTERNET e sul periodico omonimo, con gli stessi caratteri e colori distintivi, sviava clientela, attraverso atti di concorrenza sleale, e violava palesemente il diritto di autore ed editore sorto in capo ad essa attrice. 
Dopo la prima udienza di comparizione del 28 aprile 1999, accertata la regolare costituzione delle parti, il G.U. rinviava per la prima udienza di comparizione alla data del 24 giugno 1999. 
In quest’ultima udienza il G.U., dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, risultato vano in quanto l’attrice rifiutava l’offerta risarcitoria di lire 30.000.000 proposta dal rappresentante di parte convenuta e dal suo procuratore, dava termini a norma dell’art. 183 c.p.c. e rinviava all’udienza del 27 ottobre 1999. 
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice, ritenuto che la causa era matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per deposito e scambio di memorie conclusionali. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione è sorta quando la IOL ha promosso un apposito sito, dedicato alla raccolta gratuita di inserzioni pubblicitarie di aziende su tutto il territorio nazionale, con il nome (“domain name” secondo il gergo INTERNET) di “Pagine Blu”. 
Ovviamente la IOL s’è preoccupata di non usare un nome già utilizzato da altre aziende che raccolgono in apposite pubblicazioni cartacce indirizzi, numeri di telefono e pagine pubblicitarie di varie imprese dividendole per settori merceologici. 
Si pensi alle “Pagine Gialle” della SEAT o alle “Pagine utili” della Mondadori. 
Non ha pensato, però, che quel nome “Pagine Blu” potesse essere già in uso su INTERNET, adoperato da altra azienda che in precedenza aveva avuto la stessa idea sia pure in ambito territoriale più ridotto. 
Infatti, da circa due anni due giovani imprenditori piuttosto intraprendenti avevano registrato presso la camera di commercio di Milano e la SIAE il marchio “Pagine Blu”. 
Contemporaneamente presso il Tribunale di Milano era stata registrata, dagli stessi imprenditori, soci della ICN S.r.l., una testata giornalistica con il medesimo nome.

In base all’art. 2598. l° co. n. 1, cod. civ. compie atti di concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri. 
Quando fu emanata questa norma è ovvio, nessuno pensava ed aveva in mente né INTERNET né il c.d. domain name. 
Non è la prima volta che gli operatori giuridici ed economici devono confrontarsi con una realtà imprenditoriale che non trova riscontro nelle norme per cui se non si vuole, come non si può né si deve, lasciare settori al di fuori di ogni disciplina normativa, occorre ricercare tale disciplina in settori analoghi. 
Basti pensare a quanto è successo non tantissimi anni fa a proposito delle nuove emittenti radiofoniche e televisive quando tanti imprenditori cercavano di accaparrarsi il maggior numero di bande e frequenze per sfruttare al massimo il business che in quel momento si stava realizzando in quel settore di attività. 
Giudici, avvocati e consulenti in genere hanno avuto il loro bel da fare per tentare di disciplinare il fenomeno in assenza di norme specifiche. 
La “guerra dell’etere” ha poi avuto termine quando finalmente il legislatore ha dettato norme chiare e precise per disciplinare l’attività radiotelevisiva. 
Lo stesso fenomeno si sta ora verificando riguardo al media INTERNET. 
Qui il problema non sta nel l’occupazione di siti perché questi, in teoria, sono infiniti. 
La “guerra”, invece, si sta sviluppando riguardo all’uso del c.d. domain name che, com’è noto, rappresenta la denominazione utilizzata da un soggetto per operare sulla rete INTERNET. 
L’interesse economico è così rilevante che vi sono addirittura delle organizzazioni che furbescamente registrano un domain con il nome di un personaggio famoso o di un marchio prestigioso e poi pretendono denaro per cedere il sito a chi, invece, avrebbe legittimamente diritto ad utilizzarlo in via esclusiva e senza pagare alcunché. 
Questi fenomeni si sono così diffusi che si stanno creando organismi nazionali ed internazionali con lo scopo precipuo di ricevere le registrazioni dei siti ed evitare duplicazioni o abusi. 
Anche nel nostro ordinamento si stanno ponendo le basi per la emanazione di regole volte a disciplinare il fenomeno INTERNET e disciplinare l’accesso ai domain name ed il loro utilizzo. 
In questa prospettiva il Governo, in data 12 aprile 2000, ha approvato uno schema di provvedimento legislativo per fissare le regole per l’assegnazione dei nomi identificativi dei siti INTERNET ed istituire l’anagrafe nazionale dei domini con l’obiettivo di porre un freno al l’indiscriminata registrazione di siti su INTERNET. 
Il provvedimento vieta l’utilizzazione di nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni note, dal momento che la registrazione effettuata da parte di soggetti diversi dal titolari è suscettibile di generare confusione negli utenti. 
E’ vietato anche l’uso di marchi e segni distintivi. 
L’uso indebito di un nome comporta, oltre alla cancellazione, un risarcimento del danno quantificato nella misura minima di 30 mila euro, vale a dire circa 60 milioni di lire. 
Allo stato attuale queste disposizioni naturalmente non hanno ancora valore ma è sembrato opportuno richiamarle sia per evidenziare quanto sia sentito ed importante il fenomeno dell’abusivo utilizzo dei nomi a dominio e sia per porre l’accento sul fatto che pure de iure condendo il legislatore intende vietare l’uso dei marchi e segni distintivi vale a dire di segni già utilizzati da altro soggetto. 
Quando IOL ha utilizzato il nome “Pagine Blu” questo stesso nome era già utilizzato dalla ICN.  
La giurisprudenza (v. tra le altre, Tribunale Roma 22 dicembre 1999, Tribunale Milano 10 giugno 1997) e la dottrina da tempo sostengono che il domain name è un vero e proprio segno distintivo assimilabile all’insegna per cui, anche in base al diritto vivente, deve ritenersi che l’impiego di un nome a dominio già utilizzato da altri
integri atto di concorrenza sleale ex art. 2598 già richiamato, quando sia idoneo a creare confusione. 
Evidentemente la IOL, quando ha deciso di utilizzare il dominio “Pagine Blu”, non ha effettuato alcuna analisi di mercato per accertare se tale nome fosse già utilizzato da parte di altro soggetto. 
Risulta chiara, poi, la possibilità di confusione dal momento che sia IOL che ICN offrivano lo stesso servizio rivolgendosi a tutte quelle piccole e medie realtà imprenditoriali che disponevano di un sito INTERNET attraverso il quale fornivano informazioni sulle proprie attività o anche la possibilità di fare acquisti via rete. 
Attrice e convenuta mettevano in contatto chi aveva un prodotto o un servizio da offrire con chi, tramite la rete, cercava tale bene o servizio. 
Del resto la confondibilità è dimostrata in concreto (e non solo in astratto, come pure sarebbe stato sufficiente) proprio dalle due lettere di disdetta prodotte dall’attrice: i clienti di questa. navigando sulla rete, scoprivano che c’era un sito avente lo stesso nome, che offriva lo stesso servizio e, per di più, gratuitamente mentre quello della ICN era a pagamento. 
A nulla rileva, infine, la circostanza che il sito utilizzato dalla convenuta era interno al motore di ricerca “Arianna”: Il navigatore medio, se digitava la parola “Pagine Blu” inserendola in un qualunque motore di ricerca, vi trovava entrambi i siti e scopriva che offrivano lo stesso servizio, l’uno a pagamento, l’altro gratis. 
Più confusione di così! 
In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dalla ICN va accolta e conseguentemente la convenuta va condannata al risarcimento del danno. 
A proposito del quantum occorre precisare che gli elementi forniti dall’attrice non risultano sufficienti a determinare la misura risarcitoria. 
Va subito detto che la richiesta formulata dall’attrice è fuori di ogni logica economica prima che giuridica. 
Essa presuppone che tutti i 15mila inserzionisti di IOL avrebbero sottoscritto il contratto con la ICN dimenticando, tra l’altro, che per questo bisognava pagare un corrispettivo medio di 500mila lire laddove IOL offriva il servizio gratis. 
Dal corrispettivo, poi, non vengono neppure dedotte le spese laddove tutti sanno che per l’impresa ad ogni incasso corrisponde un costo più o meno elevato. 
Si chiede il rimborso di 1.286.000.000 che sarebbero i proventi dei corsi di formazione della Regione Calabria ma non si dice se questi corsi sono stati tenuti e, se non lo sono stati, per quale ragione né si dimostra che queste cifre sono state in tutto o in parte rimborsate alla Regione. 
Occorre, invece, accertare attraverso apposita c.t.u. quanti sono stati nei vari anni i clienti a pagamento della ICN, quali i costi di gestione del servizio, se vi è stata o meno, e in che misura, una riduzione della clientela effettiva e potenziale a seguito della creazione da parte di IOL, di un sito omonimo, quali i redditi dichiarati
dall’attrice durante la sua attività in via esclusiva su INTERNET. 
Solo così si potranno avere dati certi ed obiettivi dal quali partire per determinare il danno subito dall’attrice e liquidarlo. 
La causa, pertanto, va rimessa in istruttoria per l’accertamento del quantum. 

P. Q. M.

Il Presidente del Tribunale 
in funzione di giudice unico, non definitivamente provvedendo sulla domanda proposta dalla I.C.N. S.r.l. nei confronti della ITALIA ONLINE S.p.A. contrariis reiectis, 
condanna
la convenuta a risarcire i danni all’attrice nella misura che sarà determinata nel prosieguo dei giudizio. 

Ivrea. 19 luglio 2000 
IL GIUDICE 
Luigi GRIMALDI 

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 
Geom. Vincenzo GURGONE 

Depositato in Cancelleria il …………………………………. 
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 
Geom. Vincenzo GURGONE 

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