N. 1006/01 Reg. Sent. “Mon.”
N. 921/99 Reg. Not. Reato
N. 48/01 Reg. G. “U”
Data del deposito 6.12.2001
Data di irrevocab.
N. Reg. Esecuzione
N. Reg. Camp. Pen.
Redatta Scheda il
TRIBUNALE DI CHIETI
(artt.544 e segg,549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Dott. Patrizia MEDICA – in qualità di Giudice Monocratico ex art. 222 D.L.vo 51/98 – nella udienza pubblica del 23 novembre 2001, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
TIZIO, nato il _______ a __________ residente in __________Via _________;
libero presente
IMPUTATO
a) del reato p. e p. dall’art. 648 C.P. perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva il programma per elaboratore COREL DRAW Ver. 7 (TM) provento del delitto di cui all’art. 171 bis L. 22 aprile 1941 n. 633 (perché abusivamente duplicato a fini di lucro) e 171 stessa legge (perché riprodotti da terzi senza licenza d’uso)
In ____________ acc. il 15.5.1998
b) del reato p. e p. dall’art. 171 bis L. 22.4.41 n. 633 per aver abusivamente riprodotto il programma per elaboratore di cui al capo a) della rubrica installandolo sull’hard-disk del proprio personal computer.
In _____________acc. il 15.5.1998
CONCLUSIONI
Con l’intervento del P.M. Dott.ssa Roberta CAPANNA -delegata dal P.M. – l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il Difensore dell’imputato – avv. A. Monti – : l’assoluzione con la formula più ampia e in caso di condanna il minimo della pena con i benefici di legge.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudice che dall’istruttoria dibattimentale non sia emersa prova della penale responsabilità dell’imputato TIZIO, chiamato a rispondere dei reati di ricettazione e violazione delle norme penali, poste a tutela del diritto d’autore.
Deve innanzitutto rilevarsi che, come chiarito con ordinanza a cui ci si riporta, l’accesso al computer in uso all’imputato non è atto irripetibile, in quanto è sempre possibile disporre accertamenti, sui programmi contenuti in un computer visionato. Nel caso di specie però, detto accertamento, astrattamente ripetibile, era divenuto di fatto irripetibile in quanto il computer, costituente corpo di reato, dopo gli accertamenti effettuati dal CT del P.M., era stato restituito.
Quanto all’istruttoria svolta risulta, dalle dichiarazioni rese dal dott. CILLI Antonio, CT del P.M., che sull’apparecchio da lui visionato erano installati diversi programmi software, assistiti da regolare licenza. L’unico programma privo di licenza era COREL DRAW ver. 7, in quanto la documentazione successivamente fornita, relativa all’acquisto di detto programma, era attinente ad una versione successiva, rispetto a quella installata.
Su domanda della difesa dell’imputato il CT riferiva che il programma, privo di licenza d’uso, attese le potenzialità del computer, non era in concreto utilizzabile, né risultava di fatto utilizzato.
Riferiva inoltre che il computer risultava adoperato, unicamente, per fini accademici. Constatato che la restituzione del computer non consente di procedere all’accertamento dei reati contestati all’imputato, che peraltro dall’istruttoria svolta è emerso che il computer ed i programmi ivi istallati non venivano utilizzati a fini di lucro, circostanza a cui la normativa vigente all’epoca dei fatti subordinava la rilevanza penale della condotta di abusiva duplicazione, l’imputato va assolto dai reati a lui ascritti, stante l’accertata insussistenza dei fatti contestati.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 cpp assolve l’imputato dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.
Chieti 23.11.2001
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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