Trib. Ancona Ord. 31 maggio 2003

Il giudice, a scioglimento della riserva:

rilevato che ogni questione di contraddittorio e’ superata dalla costituzione della convenuta in cautelare.

Rilevato che nella fattispecie la società ricorrente, la snc “Autotrasporti Togni Beniamino & c.” lamenta l’indebita registrazione del domain name da parte della ditta resistente “Industrie Togni SpA”.

Che inoltre tale indebito utilizzo sarebbe presumibilmente avvenuto attraverso modalità dolose o gravemente colpose da parte della ditta resistente, nel senso che, essendo venuta a conoscenza la ditta resistente, per via fortuita (errore del provider) della procedura in atto per il rinnovo del dominio, si affrettava a registrare a sua volta a suo nome il domainname.

Considerato che il nome a dominio viene dalla giurisprudenza assimilato ad un segno distintivo dell’impresa, e per la precisione all’insegna, mentre tutti i paralleli con il marchio sottopongono l’interprete a più faticose elaborazioni.

Considerato che il nome a dominio viene dalla giurisprudenza assimilato ad un segno distintivo dell’impresa, e per la precisione all’insegna, mentre tutti i paralleli con il marchio sottopongono l’interprete a più faticose elaborazioni.

Considerato che, dalla documentazione in atti, appare, ai fini della cognizione sommaria di questo giudice, attendibile la ricostruzione in fatto fornita dalla ricorrente, mentre appare agevole trarre le ulteriori considerazioni secondo le quali la ditta resistente abbia voluto non lasciarsi sfuggire l’occazione, fortuitamente colta, di utilizzare il domain name a suo nome (questo giudice ritiene per evitare di modificare, in futuro, la propria denominazione del corpo delle caratteristiche del dominio, e dunque per ragioni di “comodità” e riconoscibilità intesa in senso lato, non essendovi altri plausibili motivi).

Che si pone il problema di verificare se sussistano i motivi per un provvedimento d’urgenza, dal momento che la stessa ditta ricorrente non solleva problematiche economiche di concorrenza merceologica o territoriale, stante il differente campo di attività ed ambito geografico tra le due ditte, né appaiono fenomeni di c.d. damain grabbing (es. sottrazione di inserzionisti pubblicitari sul sito), neppure a fini speculativi latamente intesi, sul tipo di quello agli onori della cronaca (cfr. l’episodio dell’imprenditore sardo Grauso che avrebbe chiesto la registrazione di un altissimo numero di domain names al fine di rivederli agli interessati) ma soltanto un conflitto tra ditte simile a quello che potrebbe registrarsi se il recapito telefonico fosse, come accade negli USA, scelto in qualche modo dall’utente nel suo contenuto.

Che sotto l’ultimo profilo da ultimo accennato è indubbio che, così come si concede tutela cautelare a chi per primo aveva diritto ad essere identificato in quel recapito, deve concedersi pari tutela alla prima ditta che ha chiesto la registrazione, soprattutto a fronte del comportamento poco lodevole che appare aver tenuto la convenuta, laddove tutte le ulteriori disquisizioni sul marchio appaiono ridondanti

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, inibisce alle Industrie Togni Spa l’utilizzo di nome a dominio su Internet “Togni.it”

Ordina alla R.A la sospensione dell’assegnazione dei due nomi a dominio sopra indicati a favore della Spa Industrie Togni ed il loro ripristino all’esito del perfezionarsi della relativa procedura, a favore della ditta ricorrente.

Fissa termine di giorni 90 per l’inizio del giudizio di merito.

Si comunichi

Ancona 31/5/03

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