Tr. Roma Sez. IX civile – Ord. 14 luglio 2007

Art. 156 L.d.a – Ricorso cautelare per l’ottenimento dei dati identificativi di utenti di servizi internet – trattamento finalizzato alla tutela del diritto – illegittimità – inutilizzabilità processuale – sussiste

Il Tribunale Ordinario di Roma Sezione IX civile
Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale
in persona del Giudice designato dotto Paolo Costa. ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare di prima istanza iscritto al n. 26125 del registro generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2007. e vertente

TRA

Techland Sp. Z 0.0. con sede in Ostrow Wlkp· (Polonia) in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, Peppermint Jam Records GmbH con sede in Hannover (Germania) in persona del legale rappresentante pro-tempore, – ricorrenti –

E

Wind Telecomunicazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, resistente –

Garante per la protezione dei dati personali in persona del presidente pro-tempore, – intervenuto –

Il G.d.,

  • letto il ricorso cautelare presentato dalla Techland sp. Z 0.0. e dalla Peppermint Jam Records GmbH nei confronti della Wind Telecomunicazioni s.p.a., avente ad oggetto la richiesta di comunicazione ed ostensione dei dati anagrafici necessari all’identificazione degli autori della violazione del diritto d’autore di cui le stesse erano titolari. e ciò in relazione all’illecita condotta di scambio e condivisione di files musicali e giochi elettronici dagli stessi operata mediante la rete peer to peer su internet, in considerazione del fatto che la Wind Telecomunicazioni s.p.a.in quanto provider per l’accesso a internet, aveva fornito a detti soggetti i servizi necessari di connessione al sistema informatico utilizzato per la violazione di detto diritto, ed era dunque in possesso delle complete generalità di tali soggetti;
  • lette le memorie di costituzione della resistente Wind Telecomunicazioni s.p.a. e del Garante per la protezione dei dati personali. intervenuto nel procedimento cautelare, e le contestazioni rispettivamente sollevate all’istanza cautelare in questione. di cui chiedevano la reiezione;
  • visti gli atti e documenti del procedimento;
  • sentiti i procuratori delle parti costituite;

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 31.5.2007.

OSSERVA

Le società ricorrenti deducevano di aver rilevato sulla rete internet e segnatamente sulla rete peer to peer un’attività di scambio abusiva di specifici files musicali e files di giuochi elettronici con omissione del pagamento dei diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno oggetto di tale attività di scambio in rete, diritti spettanti ad esse esponenti per i predetti files.
Di conseguenza, sul presupposto della violazione del diritto d’autore, invocavano l’applicabilità dello speciale strumento processuale, per la tutela dell’anzidetto diritto, previsto dall’art. 156 bis della L. 633/41 (L.A.), in forza del quale il titolare di un diritto d’autore leso può chiedere ed ottenere, anche da soggetti diversi dagli autori della violazione, la comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie all’individuazione dei responsabili della lesione del diritto, e ciò in quanto norma di attuazione della direttiva comunitaria 2004/48/CE (c.d. direttiva enforcement) per la portata applicativa della quale doveva farsi esclusivo riferimento interpretativo ai contenuti di detta direttiva che prevedeva espressamente l’applicabilità della disciplina anche a soggetti non coinvolti nella condotta illecita.

Nel caso di specie, la qualità di provider avuta dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a. (fornitrice del servizio di accesso ad internet), in relazione ai soggetti responsabili della violazione dei citati diritti, la rendeva controparte dello speciale procedimento di esibizione dei dati in parola rispetto ai propri clienti protagonisti dell’abusiva attività di scambio di files, dunque soggetto passivo dell’istanza cautelare in discorso.

Peraltro, i dati necessari all’identificazione di detti soggetti erano stati acquisiti dalla società Logistep (su incarico di esse ricorrenti) mediante l’ausilio di un programma informatico per la rilevazione degli indirizzi elettronici degli stessi denominati codici IP e GUID, dai quali solo il provider poteva desumere con certezza alle esatte generalità dei titolari dell’ulenza corrispondente a detti codici.

Tali dati, infatti. erano stati acquisiti operando nella rete peer lo peer e simulando l’attivazione di contatti per lo scambio di files col sistema della condivisione (c.d. file sharing), a mezzo dei quali contatti potevano rilevare gli indirizzi telematici dei medesimi poi risultati utenti di Wind Telecomunicazioni s.p.a Siffatte informazioni telematiche costituivano, pertanto, il supporto indiziario richiesto dall’art. 156 bis L.A., ossia i “seri clementi”, per la valutazione della fondatezza della domanda ai fini dell’accoglibilità dell’istanza di esibizione, non ostando all’accoglimento i limiti previsti dalla normativa a tutela della riservatezza delle comunicazioni, di cui al D.Lgs. 196/2003, in virtù dell’art. 24 di tale testo normativo che consentiva l’uso dei dati personali senza il consenso del titolare allorché tale dato risultava necessario a far valere un diritto in giudizio. dovendosi a tale fine ricomprendere in detta formulazione normativa anche l’esercizio delle azioni civili, di talché nel caso di specie ricorrevano tutti i requisiti per ottenere l’astensione dei dati richiesti.

La Wind Telecomunicazioni s.p.a., costituendosi nel giudizio cautelare, contestava la fondatezza ed ammissibilità dell’istanza delle ricorrenti e ne chiedeva la reiezione per la mancanza dei presupposti processuali e sostanziali di ammissibilità ed accoglibilità dell’istanza di esibizione. ln particolare, in ordine al fumus boni iuris, rilevava:

  • che la comunicazione dei dati personali chiesti dalle ricorrenti poteva essere disposta (solo dal pubblico ministero). in base all’art. 132 del D.L. 27.7.2005, n. 144 (c.d. decreto Pisanu) per un arco di tempo limitato e in relazione alla repressione di
    specifiche ipotesi di reato (di cui all’art. 407, II comma lett.a c.p.p., ed in danno ai sistemi informatici). Dunque, non sussisteva alcuna possibilità di ottenere tali dati per altri fini, ivi compresi quelli dedotti dalle ricorrenti, trattandosi di norme speciali non applicabili in via analogica o estensiva, come anche affermato dalla stessa autorità Garante della privacy con provvedimento del novembre 2005;
  • che gli artt. 156 e 156 bis L.A. non consentivano la tutela cautelare ma solo quella di merito, non contenendo tali norme alcun riferimento a tale tipo di tutela anticipatoria, inoltre le stesse norme non erano suscettibili di applicazione nei confronti degli
    intermediari, posto che solo l’art. 163 L.A. consentiva l’azione verso l’intermediario per provvedimenti a contenuto meramente inibitorio, c sul presupposto di una sua implicazione e partecipazione alla lesione del diritto d’autore. condizione nella specie
    non ravvisabile in capo ad essa esponente essendosi limitata a fornire l’accesso ad internet senza possibilità o dovere di controllo del contenuto delle comunicazioni trasmesse dagli utenti del servizio,
  • che in ordine ai dati identificativi richiesti col ricorso esisteva un’impossibilità giuridica di trattamento, come disposto dal titolo X del D.Lgs. 196/2003, e di conseguenza essa esponente non poteva essere obbligata all’ostensione di tali informazioni, in quanto tale normativa (art. 123) prevede l’obbligo del fornitore del servizio telematico di cancellazione e rendere anonimi tali dati, derivandone, quindi, una sorta di impossibilità giuridica all’ostensione dei medesimi giustificata, come osservato dalla Corte Costituzionale, datl’esigenza di armonizzare interessi contrapposti di rango costituzionale, quali quello alla riservatezza e la tutela della collettività di fronte a reati di particolare gravità, laddove nel caso delle ricorrenti venivano in evidenza situazioni soggettive meramente privatistiche prive di rilevanza costituzionale
  • che i dati raccolti dalle ricorrenti. ossia gli indirizzi IP e GUID, erano inutilizzabili perché acquisiti illecitamente in violazione della normativa sulla tutela della riservatezza. non potendosi avvalere le ricorrenti della deroga prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 (ossia non necessità del consenso dell’interessato quanto il dato è strumentale a far valere un diritto in giudizio), poiché il consenso dell’interessato all’utilizzazione per fini processuali dei dati personali, come previsto da tale norma, doveva comunque essere “espresso ed informato”, e non comprendeva anche il trattamento dei dati nella fase acquisitiva degli stessi, come viceversa fatto dalle odierne ricorrenti con l’incarico alla società Logistep, risoltosi di fatto nell’acquisizione di dati
    personali senza il consenso degli interessati nei confronti di migliaia di soggetti inserendosi nella rete peer lo peer, e simulando di essere un fruitore dei servizi, analogamente al modus operandi dell’agente provocatore. Oltre tutto, sussisteva l’ulteriore impedimento alla loro utilizzazione per via dell’acquisizione dei dati avvenuta in territorio svizzero;
  • che gli elementi documentali prodotti dalle ricorrente (c.d. moduli) non poteva costituire la base dei “seri elementi” richiesti dall’art. 156 bis L.A., trattandosi di elementi non riscontrabili oggettivamente in ordine alla loro attendibilità (come
    rilevabile dalla perizia dell’ing. Zimmermann, in punto di incertezza e mutabilità dei codici IP e GUID), e unilateralmente precostituiti dalla parte interessata, sicché pur non necessitando per tale azione di esibizione di prove in senso tecnico processuale, nemmeno poteva interpretarsi la citata disposizione in senso opposto tanto da elidere l’onere probatorio ordinariamente richiesto dal nostro sistema processuale a carico della parte;
  • che le ricorrenti non avevano dato prova della titolarità effettiva del diritto d’autore sulle opere asseritamente oggetto di scambio sulla rete peer to peer, sia perché non era certo che tali opere rispondessero ai requisiti di novità cd originalità, sia perché non era certo che, nel caso, le opere fossero state riprodotte interamente ed utilmente.

Quanto invece all’inesistenza del periculum in mora osservava:

  • che le condotte lamentate dalle ricorrenti erano state lungamente tollerate dalle stesse, dunque non si conciliavano con l’urgenza di provvedere in via cautelare, né tale urgenza poteva ascriversi all’impossibilità di conseguire l’integrale risarcimento dei danni, ovvero la loro esatta quantificazione, atteso che il controllo e monitoraggio delle condotte medesime dipendeva unicamente dalla diligenza ed iniziativa delle ricorrenti volte a procurarsi i dati per perseguire tali eventuali illeciti. Infine, non era ravvisabile alcun rischio di reiterazione proprio perché condotte concretamente tollerate dalle dirette interessate per lungo tempo, né poteva sussistere il pericolo di sviamento della clientela, ravvisandosi al più una riduzione delle vendite delle copie delle opere,
    integrante un danno pacificamente quantificabile.
  • Interveniva nel giudizio cautelare il Garante per la Protezione dei dati personali col patrocinio dell’avvocatura erariale, che in ordine alle problematiche sulla tutela della riservatezza investite dall’oggetto del ricorso cautelare svolgeva, in senso critico e di contestazione del ricorso, ritenendo, in sintesi, che il trattamento dei dati personali relativi alle connessioni dei servizi telematici della c.d. società dell’informazione rimaneva circoscritto e limitato alle sole indagini penali condotte da autorità pubbliche direttamente preposte alla sicurezza e difesa nazionale, e che ogni diversa soluzione contrastava con i diritti fondamentali alla riservatezza e segretezza delle comunicazioni, come affermato e garantito dai principi costituzionali e del diritto comunitario, oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In buona sostanza, osservava che la compressione di tali diritti poteva avvenire, con connotati di proporzionalità, solo in relazione alla salvaguardia di beni giuridici di superiore valore tutelati dalla normativa penale. Sicché non poteva trovare accoglimento l’istanza cautelare delle ricorrenti, giacché fondata su beni di minore rilevanza e protezione giuridica rispetto a quello della segretezza delle comunicazioni.

    Svolgeva, quindi, le seguenti argomentazioni:

    • la direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali, imponeva agli Stati la protezione e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e vietava la conservazione dei relativi dati di traffico (nel cui ambito si annoverava anche l’indirizzo IP e i dati anagrafici degli utenti) fatta eccezione per le finalità di prevenzione e perseguimento dei reati, quindi con esclusione degli illeciti civilistici, inoltre nel concetto di trattamento vi rientrava anche l’estrazione dei dati di traffico dalle banche dati dei fornitori dei servizi, nonché la raccolta e comunicazione degli stessi (art. 5 par. 1);
    • la direttiva 2004/48/CE, in materia di protezione della proprietà intellettuale, pur disponendo il principio di tutela per tali diritti, con estensione all’obbligo di fornire informazioni sull’origine e distribuzione di merci e servizi lesivi del diritto anche a soggetti diversi dall’autore della violazione, faceva salve le limitazioni contenute nelle disposizioni normative a protezione della riservatezza ed il trattamento dei dati personali, di conseguenza queste ultime prevalevano, per scelta del legislatore comunitario, sui diritti di proprietà intellettuale;
    • la direttiva 2001129/CE in materia di diritto d’autore e diritti a questo connessi, prevedeva la possibilità di rimedi giurisdizionali a protezione del diritto d’autore consistenti in un provvedimento inibitorio ove l’azione sia rivolta al terzo, di talché nel caso di specie tale direttiva non poteva trovare applicazione, inoltre la stessa direttiva in parola conteneva (art. 9) l’espressa salvezza delle altre disposizioni, tra cui vi rientrava certamente quella sulla protezione dei dati personali;
    • il D.Lgs. 196/2003 (cod. priv.) riproduceva gli stessi limiti posti dalla direttiva 2002/58/CE sopra citata, nel senso di vietare sostanzialmente ogni forma di conservazione e trattamento dei dati personali e di traffico delle comunicazioni elettroniche fatta eccezione per la repressione e prevenzione di fatti penalmente rilevanti, contemplati dall’art. 407, II comma, lett. a) c.p.p. e quelli in danno dei sistemi informatici, bilanciamento ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 372/2006 in relazione all’art. 132 cod.priv. Inoltre il fornitore dei servizi doveva considerarsi incaricato di pubblico servizio e dunque tenuto
      all’obbligo del segreto d’ufficio ex art. 201 c.p.p., con inevitabile ostacolo giuridico all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dello stesso, di modo che non poteva avere pregio la tesi sostenuta dalle società ricorrenti della possibilità di prescindere dal consenso dell’interessato, ex art. 24, l comma, lett.f) cod.priv. anche nel caso di specie;
    • in base alla stessa normativa interna, i dati personali raccolti e trattati dalle ricorrenti per la proposizione del presente procedimento cautelare dovevano ritenersi illecite perché conseguiti in violazione dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003. e in particolare l’attività di monitoraggio svolta dalle ricorrenti per opera della Logistep doveva essere preventivamente autorizzata dall’esponente Garante ex art. 37 cod.priv.. oltre che del diretto interessato ex art. 13 cod.priv., e tali omissioni rendevano illecita la condotta delle stesse, da cui conseguiva ex art. 11 cod.priv. l’inutilizzabilità dei dati “così raccolti per ogni ulteriore trattamento;
    • gli artt. 156 e 156 bis L.A. invocati dalle ricorrenti dovevano essere interpretati alla luce dei principi generali dell’ordinamento, quindi in considerazione dei principi Costituzionali dettati dagli artt. 2 e 15 Cost. in materia di riservatezza e segretezza delle comunicazioni, diritti comprimibili solo in presenza di valori collettivi ritraibili dalla normazione penale e non anche dal sistema di tutela dei diritti privatistici, di modo che non sussisteva alcun conflitto di norme tra siffatte disposizioni a tutela del diritto d’autore e gli artt. 123 e 132 cod.priv.

    MOTIVI

    Alla luce delle difese ed eccezioni nuove svolte nel presente procedimento cautelare, rispetto a precedenti casi analoghi esaminati da questo Tribunale, anche in composizione collegiale, e ciò in considerazione anche della significativa costituzione volontaria dell’autorità Garante per la privacy, deve ritenersi l’infondatezza dell’istanza cautelare in esame.

    La questione assolutamente assorbente e decisiva sottoposta all’esame del Tribunale è rappresentata invero dall’estensione del campo di applicazione della norma invocata dalle odierne ricorrenti per l’esibizione dei dati identificativi dei soggetti asseritamente autori della violazione del diritto d’autore. Infatti, l’art. 156 bis L.A., diretta espressione della direttiva comunitaria 2004/48/CE (cosiddetta direttiva enforcement) ad un primo esame si presta senza dubbio ad una possibile interpretazione estensiva, si da ricomprendere nel campo di applicazione della norma qualunque tipo di informazioni anche se detenute da un soggetto terzo non implicato nella violazione del diritto d’autore, e ciò proprio perché la direttiva sopra citata contempla espressamente la possibilità di estensione della richiesta dei dati anche ai soggetti diversi dagli autori della violazione che – in sintesi – abbiano fornito a questi servizi strumentalmente usati per compiere l’illecito.

    La stessa direttiva comunitaria enuncia la salvezza dei regolamenti esistenti a tutela della riservatezza e segretezza delle comunicazioni (cfr. ), sicché in base a detto inizialmente inquadramento della disciplina della fattispecie in esame le ricorrenti hanno (anche in precedenti ed analoghi procedimenti cautelari) hanno desunto la possibilità di applicazione della norma nei confronti dei provider per ottenere le informazioni necessarie all’identificazione degli autori della violazione del diritto d’autore, sul presupposto che tali soggetti intermediari di servizio di accesso a internet per i propri clienti avevano i dati richiesti e il servizio prestatp era risultato strumentale alla condotta illecita.

    La tesi qui esposta e sostenuta dalle ricorrenti non può accogliersi.

    Il combinato degli artt. 156 e 156 bis LA., ma anche quest’ultima norma singolarmente considerata, non può ritenersi estensibile come campo di applicazione ai dati ed informazioni che attengono alle comunicazioni lato sensu elettroniche, né ai dati di traffico da queste prodotte, ostando a tale estensione applicativa il divieto di trattamento e comunicazione di tali dati enucleabile in sintesi dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) e comunitario che disciplina la delicata materia della tutela della segretezza e riservatezza delle comunicazioni tra privati.

    Infatti, dall’esame complessivo di tale articolata disciplina, oltre al citato divieto assoluto di trattamento, emerge come unica eccezione a tale divieto l’uso e la comunicazione dei dati relativi alle comunicazioni solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa di interessi della collettività ovvero alla protezione dei sistemi informatici, di conseguenza l’eccezione al divieto di trattamento dei dati è ristretto a specifiche ipotesi delittuose senza alcun altra possibilità di estensione a ipotesi diverse da queste. In particolare, si ricava l’impossibilità di utilizzazione e trattamento di tali dati per ragioni di carattere contenzioso civile, come viceversa sostenuto dalle odierne ricorrenti sulla base dell’art. 24, l comma, D.Lgs. 196/2003.

    Tale norma, infatti, consente l’uso di dati personali senza il consenso del medesimo ove gli stessi siano strumentali a far valere un diritto in giudizio, il che evidentemente comprende per definizione il contenzioso civile, dato che solo e propriamente in tale ambito trova espressione naturale la tutela dei diritti soggettivi, tuttavia la norma presuppone che il dato personale utilizzato dal terzo senza il consenso del diretto interessato sia già in possesso dell’utilizzatore e, sopra tutto, che tale possesso sia avvenuto legittimamente.

    Nel caso di specie si verte in una diversa ipotesi da quella invocata dalle ricorrente con riferimento all’art. 24 citato, giacché la fase in cui si verte è ben anteriore all’utilizzazione dei dati personali, posseduti legittimamente. avendo al contrario ad oggetto proprio la richiesta di acquisizione del dato personale, di modo che si tratta di un ambito logicamente e temporalmente anteriore rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 24, sicché la norma richiamata non può costituire valida base argomentativa della presente richiesta di esibizione dei dati personali.

    A ciò deve aggiungersi che il possesso dei dati parziali avuto dalle ricorrenti sui presunti autori delle violazioni lamentate, ossia i codici IP e GUID, sempre in virtù della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 risulta illecito, trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell’autorità Garante per la privacy (in base all’art. 37) e del consenso informato dei diretti interessati (art. 13 e 23).

    Dunque, la norma dell’art. 24 D.Lgs. 196/2003 non può operare in senso favorevole alle ricorrenti per entrambi i motivi testè illustrati, con l’ulteriore rilievo che la connotazione illecita dell’acquisizione dei citati codici IP e GUID da parte delle ricorrente determina la completa inutilizzabilità di tali dati anche in sede giudiziale ai sensi dell’art. 11, II comma. del medesimo decreto, sicché gli stessi non possono costituire la base indiziaria (seri elementi) richiesta dall’art. 156 bis L.A. per la valutazione del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò rappresenta esso stesso un elemento ostativo per l’accoglimento dell’istanza cautelare in esame in quanto, in base alle specifiche norme richiamate (artt. n, 23 e 37 D.Lgs. 196/2003), le ricorrenti non potevano compiere le attività di acquisizione e conservazione (quindi il trattamento) dei dati posti dalle stesse a fondamento della richiesta cautelare, quali “seri elementi” di prova. della fondatezza della domanda.

    Pur risultando detto aspetto autonomamente ostativo all’accoglimento deIl’istanza cautelare non di meno deve rilevarsi come la questione fondamentale dell’infondatezza di tale pretesa sia rappresentata dall’anzidetto limite della segretezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale diretta espressione di tutela di interessi di rilevanza Costituzionale (art. 2 e 15 Cost), che la normativa esistente consente di superare solo in funzione della tutela di valori ed interessi della collettività con eguale e superiore rilevanza Costituzionale, e sempre in un ottica di equilibrio e comparazione. infatti l’unica possibilità ammessa di compressione di tali diritti personalissimi è quella strumentale all’accertamento prevenzione e repressione di illeciti penali di particolare gravità. ossia quelli previsti daII’art. 407 II comma lett. a) del c.p.p. (delitti associativi con finalità di terrorismo, di tipo mafioso ecc., e delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza giacché puniti con pena detentiva superiore, nel minimo, ad anni cinque di reclusione) e quelli in danno di sistemi informatici.

    Tale limite si trae, come detto, dal complesso sistema normativo comunitario e nazionale, in base ai contenuti delle direttive in materia di protezione e segretezza delle comunicazioni elettroniche, e della tutela del diritto d’autore (enforcement) che fa salva
    la precedente normativa per la tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

    In particolare, gli artt. 8 e 9 della direttiva 2004/48/CE (sui diritti di proprietà intellettuale) enunciano la necessità di adozione – da parte degli Stati – di normative volte alla tutela di tali diritti e la possibilità di ottenere dall’autore della violazione informazioni sull’origine e reti di distribuzione. ovvero dai terzi che abbiano fornito servizi utilizzati per commettere la violazione. non di meno la stessa direttiva (art. 8 par. 3) fa salva tutta la normativa regolamentare sulla protezione, riservatezza e protezione dei dati personali, di talché non può evincersi dalla direttiva invocata dalle ricorrenti, sulla protezione del diritto d’autore, una base interpretativa di tale portata rispetto all’ampiezza dell’art. 156 bis L.A. tale da ricomprendere anche l’esibizione dei dati personali in questione, proprio perché la protezione di tali dati è fatta salva, con espresso rinvio, dalla medesima direttiva.

    Per altro verso, la direttiva 2002/58/CE, sulla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, pone espressi divieti di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni, e nel contempo indicata essa stessa le ipotesi derogatorie in via di eccezioni non estensibili in via interpretativa – a tale divieto, che attengono in via esclusiva alla sicurezza dello Stato, alla difesa, alla pubblica sicurezza alla prevenzione, ricerca, accertamento e repressione di reati, come disposto dall’art. 15 della citata direttiva.

    La prevalenza sulla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3721/2006 in relazione alla legittimità costituzionale dell’art. 132 D.Lgs. 196/2003 ed alla possibilità di conservazione dei dati di traffico delle comunicazioni tra privati per un tempo maggiore rispetto a quello previsto dalla stessa norma. ritenendo la legittimità della norma in considerazione della necessità del contemperamento e bilanciamento del diritto alla
    riservatezza solo per esigenze di tutela di beni della collettività prevalenti minacciati dai gravi illeciti penali.

    Tutto ciò esclude. quindi, la possibilità di applicazione dell’art. 156 bis L.A. e dell’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati per finalità connesse alla tutela dei diritti soggettivi dei privati.

    Consegue, da ciò, il rigetto del ricorso cautelare in premessa.

    La complessità e particolarità della fattispecie in esame consente la completa compensazione delle spese del procedimento.

    P.Q.M.

    Il Tribunale definendo il procedimento cautelare, così provvede:

    1 rigetta il ricorso cautelare proposto dalla Techlands sp. Z 0.0. e dalla Peppermint Jam Records GmbH nei confronti della Wind Telecomunicazioni s.p.a.;
    2. compensa integralmente le spese del procedimento cautelare tra tutte le parti costituite.

    Si comunichi.

    Così deciso in Roma il 14.7.2007

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