Interlex n. 162
di Andrea Monti – 08.02.01
Se il DDL Passigli fosse un antibiotico, apparterrebbe alla categoria di quelli “ad ampio spettro”, i cui effetti si riassumono nel fare “piazza pulita” di qualsiasi essere vivente (anche il più microscopico). Ma se l’antibiotico ha dalla sua – almeno in teoria – la giustificazione di “combattere il male”, non altrettanto si può dire di questo sciagurato disegno di legge. Che nel suo tracimante (e confuso) ipernormativismo rischia fra l’altro di mandare in rovina la categoria dei mantainer.
I mantainer sono quei soggetti (non necessariamente internet provider) che – allo stato attuale delle cose – sono abilitati a compiere le operazioni tecniche in nome e per conto del richiedente un nome a dominio, operazioni che consentono il perfezionamento della registrazione.
Per diventare mantainer si deve sottoscrivere un contratto con l’Istituto di applicazioni telematiche (IAT) del CNR, anticipare il pagamento di 30 domini e poi saldare le fatture che vengono ricevute a fronte del superamento della soglia di 30 nomi.
Il DDL Passigli non prende praticamente in considerazione la categoria dei mantainer (oggi molto numerosa) che da un giorno all’altro potrebbe essere del tutto cancellata. Per esempio, disponendo che abilitati al ruolo di mantainer possono essere solo le persone giuridiche, con un capitale sociale minimo pari a, poniamo, 500.000.000 (quale garanzia per i danni provocati tramite la registrazione), oppure imponendo una polizza fideiussoria o qualsiasi altro “gadget” dovesse venire in mente alla commissione che viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le conseguenze pratiche di tutto questo si riassumono come segue:
Da un momento all’altro un certo numero (elevato) di nomi a dominio potrebbe essere di colpo privato dei mantainer.
I mantainer hanno comunque pagato anticipatamente delle somme: che fine faranno questi soldi?
Ad un sistema che, con tutti i suoi limiti, ha funzionato quantomeno decentemente, se ne sostituisce un altro nel quale la possibilità di registrare i nomi a dominio sarà probabilmente concentrata nelle mani di pochi soggetti.
Chi si preoccupa dei diritti acquisiti da parte degli assegnatari dei nomi a dominio, a seguito della stipulazione di contratti di servizio perfettamente validi ed efficaci?
E’ bene sottolineare che tutto questo avviene a danno di una categoria di operatori che non ha alcuna responsabilità nelle violazioni di legge commesse da qualche soggetto e repentinamente sanzionate dalla magistratura.
Ciò nonostante, alla fine della fiera, costoro verranno buttati via insieme all’acqua sporca: mirabile esempio di lungimiranza nell’applicazione delle politiche di sostegno della net-economy.
Ma anche sotto il profilo della tutela dei diritti civili le soluzioni somministrate dal DDL Passigli si rivelano drasticamente letali. Il legislatore, per l’ennesima volta, dimostra scarsa confidenza con la teoria generale della responsabilità, che pure sembrava argomento oramai consolidato anche nella manualistica universitaria. A conclusione diversa non si può giungere leggendo le norme sui cui contenuti già si è espresso Manlio Cammarata (vedi Delirio normativo o lucida premeditazione?).
Mi limito ad aggiungere che, sotto il profilo tecnico, le ipotesi di responsabilità che si vorrebbero introdurre rappresentano un grave colpo al principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 c. II Cost.). Come dimostra il proporre forme nemmeno troppo velate di responsabilità oggettiva (unico responsabile è il titolare del dominio) che superano addirittura l’ipocrita affermazione di principio contenuta nella direttiva 2000/31/CE: il provider non è responsabile dei contenuti illeciti, a meno che non ne sia stato informato. Almeno si fa salva la forma di un diritto altrimenti già martoriato.
Nulla di tutto questo riscontriamo nel DDL in questione. Che, ossessionato dalle manette, arriva a metterle anche a se stesso. Cioè allo Stato italiano, il quale, licenziante unico dei servizi su rete pubblica di telecomunicazioni, è quello che in definitiva vi “consente” l’accesso.
Anche leggendo attentamente le avvertenze, usare la cura del DDL Passigli per “guarire” i domini si rivela peggiore del male.
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