Resoconto sommario della seduta n. 664 della commissione Giustizia al Senato 16/11/2000 sul ddl Passigli

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2000

664ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SENESE
Originale pubblicato sul sito del Senato


Interviene il sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio, l’artigianato e il commercio con l’estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE

(4594) Disciplina dell’utilizzazione di nomi per l’identificazione di domini Internet e servizi in rete

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SENESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO formula un quesito di carattere generale, in merito alla quantità di domini a disposizione dell’Italia.

Il relatore CARUSO precisa che astrattamente il numero è illimitato, ma che la determinazione di eventuali limiti complessivi dipende dagli accordi presi con l’Autorità centrale cui fanno capo le richieste delle singole autorità nazionali che assegnano i domini.

Ha quindi la parola il sottosegretario PASSIGLI il quale rileva che al momento della sua presentazione – che risale al maggio 2000 – il disegno di legge per la disciplina dei domini Internet intendeva preminentemente affrontare il preoccupante fenomeno, in progressivo sviluppo, costituito dall’accaparramento dei domini al solo scopo di rivenderli, ovvero allo scopo di registrare nomi o denominazioni tali da creare confusione o risultare ingannevoli, al fine di trarne profitto. Il notevole grado di destrutturazione normativa di tale materia ha dunque permesso a soggetti mossi da fini meramente lucrativi di realizzare notevoli vantaggi, anche perchè i soggetti danneggiati dall’accaparramento hanno spesso preferito giungere ad un accordo, piuttosto che ricorrere agli strumenti di tutela giudiziaria attualmente apprestati per la difesa del marchio o del nome, in quanto applicabili. La scelta si spiega con la nota lentezza di tali procedure e con la difficoltà di ottenere perciò la risoluzione della controversia nei tempi rapidissimi richiesti dalla stessa filosofia dell’utilizzo delle reti telematiche. Le esigenze di tutela già individuate, poi, si sono rivelate ulteriormente urgenti ora che, in vista delle prossime elezioni legislative, la presenza sulla rete rappresenterà un elemento di forza della campagna elettorale. In tale scenario, a giudizio del Sottosegretario, si presenta particolarmente apprezzabile la soluzione conciliativa prospettata nell’articolo 2, comma 2, del disegno di legge che stabilisce – tra l’altro – che alla registrazione del nome a dominio presso l’Anagrafe nazionale si provvede previa dichiarazione dell’insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall’Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. Sempre nella prospettiva di porre le condizioni per regolarizzare eventuali situazioni attualmente “a regime”, nel quadro della futura disciplina della materia, il Sottosegretario osserva che l’articolo 2, comma 3, introduce una procedura in base alla quale ove emerga, nel corso delle procedure di registrazione che si svolgeranno presso l’istituenda Anagrafe la non conformità di precedenti registrazioni alle disposizioni della nuova disciplina, l’Anagrafe ne disporrà la cancellazione anche se la richiesta di registrazione sia antecedente alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Il Sottosegretario procede dichiarando che il disegno di legge non si propone di intervenire in maniera esaustiva su tutta la complessa materia, ma intende effettuare un primo intervento sulle questioni più sensibili, che sono quelle descritte nell’articolo 1 e già illustrate dal relatore. Anzi, con riferimento ad alcune delle considerazioni problematiche del relatore in merito alla regolamentazione delle ipotesi di registrazione di domini contenenti nomi di genere, prevista dalla lettera d) del medesimo articolo 1, il rappresentante del Governo ne sostiene la opportunità, soprattutto nella prospettiva di favorire la creazione di “portali” che in certi settori commerciali potrebbero, in caso contrario, essere monopolizzati da pochi speculatori.
In merito alle considerazioni del relatore concernenti certe caratteristiche di autoreferenzialità della Naming authorithy (NA) italiana, il Sottosegretario riconosce che tale autorità è ancora in quella fase spontaneistica in cui si è venuta a trovare per le oggettive modalità di nascita e di sviluppo tumultuoso delle reti Internet e che, effettivamente, la sua composizione non è governata da regole precise, né vi sono preclusioni, allo stato, a che ne facciano parte categorie particolarmente interessate dal fenomeno come quelle dei manteiners e dei providers . Non ritiene, invece, di poter condividere la proposta di collocare l’istituenda Anagrafe presso i due rami del Parlamento e ribadisce, invece, la validità della scelta cui si ispira il disegno di legge diretta a far operare l’Anagrafe presso il CNR. Data, peraltro, la novità della materia e delle questioni, è lo stesso disegno di legge all’articolo 2, comma 1, che fa salve successive disposizioni sull’organizzazione dell’ente. Ciò anche nella prospettiva di porre l’Anagrafe sotto la vigilanza di un Ministero a ciò competente. Al riguardo, anzi, il sottosegretario Passigli fa presente che presso il Ministero dell’industria è già in corso di istituzione una Agenzia per la tutela della proprietà intellettuale.
Il senatore CENTARO chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le implicazioni connesse con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 3, nell’ipotesi in cui la registrazione di un nome a dominio sia avvenuta presso una Registration authority (RA) straniera.

Il sottosegretario PASSIGLI rileva che la previsione su cui si è dianzi richiamata l’attenzione non può certo implicare l’obbligo per la RA straniera di disporre la cancellazione di un nome a dominio, ma che essa può acquisire rilievo comunque ai fini dell’accoglimento di un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni davanti al giudice italiano.

Rispondendo ad una domanda del senatore PREIONI, il relatore Antonino CARUSO precisa che i dati relativi all’identificazione di un determinato sito e del relativo provider possono essere ottenuti interrogando il sito della RA che ha provveduto alla registrazione del nome a dominio del sito considerato.

Seguono quindi brevi interventi del senatore MILIO e del sottosegretario PASSIGLI.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il sottosegretario PASSIGLI sottolinea l’esigenza di definire un quadro normativo che consenta di conciliare, da un lato, l’esigenza di consentire il più ampio accesso possibile alla rete e, dall’altro, l’esigenza di evitare che l’iniziativa assunta da un singolo soggetto si risolva in un danno per altri. Il divieto dell’utilizzazione, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge si inquadra appunto in questa prospettiva in particolare per i nomi di genere.

Il senatore CENTARO si chiede se la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge non sia suscettibile di inibire attività economiche del tutto legittime, rispetto alle quali il divieto in questione risulterebbe privo di senso.

Il sottosegretario PASSIGLI fa presente che, ferma restando, se del caso, la possibilità di una riformulazione della previsione cui testè ha fatto riferimento il senatore Centaro, la ratio ispiratrice della medesima va rinvenuta nell’esigenza di contrastare iniziative aventi carattere esclusivamente speculativo o emulativo.

Il senatore MARITATI , con riferimento alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge in titolo, sottolinea la necessità di elaborare un quadro normativo che consenta di distinguere con chiarezza le ipotesi di cessione che si inseriscono in una più complessiva dinamica economica, di per sé del tutto lecita, da quelle che hanno invece una finalità meramente speculativa e in relazione alle quali dovrebbe specificamente operare il divieto di cui alla citata lettera d).

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

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