N. 1769/97 Reg. SENTENZE
N. Reg. Esec.
N. 11094/95 R.G. notizie reato
N. Campione
N. 241/97 R.G. Pretura
PRETURA CIRCONDARIALE DI PESCARA
SENTENZA (artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI PESCARA – dott. xxxxxxxxxxx
alla pubblica udienza dei 09/10/1997
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura dei dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
xxxxxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx res.xxxxxxxxx Via xxxxxxxxx libero presente
Imputato
A) del delitto p. e p. dall’art. 648 c.p. , per avere acquistato o comunque ricevuto, a fine di profitto, 51 videocassette VHS e 3 copertine esterne frutto di abusiva duplicazione, consapevole della provenienza delittuosa di tale materiale.
B) del delitto p. e p. dall’art. 171 ter, primo comma lett. b, legge 63311941 , per avere detenuto per il noleggio le videocassette e le copertine esterne abusivamente duplicate indicate nel capo A.
Accertato in Pescara, in data 12.12.1995
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il difensore dell’imputato: Assoluzione con la formula più ampia.
*****
A seguito di emissione di decreto di citazione, xxxxxxxxxx veniva ritualmente tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in rubrica.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali ed acquisito la documentazione prodotta, all’esito P.M. e difesa concludevano come in atti.
L’oggetto dei presente giudizio riguarda, come si vedrà oppresso, uno fattispecie molto particolare, cosicchè è necessario, anzitutto, chiarire il contesto nel quale si sono svolti i fatti, per una corretta qualificazione giuridica degli stessi.
Risulta dall’istruttoria e dagli atti che nel corso di un più generale controllo era stato eseguito un accesso all’interno dei circolo xxxxxxx, circolo culturale associato a xxxxx..In tale occasione, come ha precisato il responsabile della Siae, xxxxxxx, erano state rinvenute n.51 videocassette e 3 copertine duplicate senza il timbro Siae, da qui la contestazione dellaricettazione e dell’abusiva duplicazione.
Occorre chiarire, anzitutto, che il circolo xxxxxxxx è in concreto una reale struttura associazionistica, che svolge attività culturale, ciò risulta in particolare dalla sentenza dei Gip del Tribunale di Pescara del 3.2.97 con la quale lo stesso xxxxxxxxx ed altri sono stati assolti perchè il fatto non sussiste dall’ l’imputazione di aver svolto un’attività economica organizzato a fini di lucro per l’attività commerciale di videoteca, consistente nel noleggio di videocassette ed altro.
Gli stessi testi, sentiti in dibattimento, a partire dal verbalizzante xxxxxxxxxxx hanno escluso che il circolo fosse frequentato da persone che non facevano parte dell’Associazione, risultando, quelle trovate sul luogo tutte regolarmente iscritte.
In particolare xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hanno confermato di essere soci, di frequentare il circolo per le numerose attività culturali che si organizzavano e di aver versato, spontaneamente delle somme modeste e non determinate quando avevano preso in visione qualche videocassetta. Quanto, anzitutto, all’attività culturale svolta dal circolo ed all’effettiva rispondenza alle finalità associative non permane alcun dubbio a fronte di tutto la documentazione prodotta, che conferma il riconoscimento ministeriale de xxxxxxxxxx, l’appartenenza all’xxxxxxx del Circolo xxxxxxx; merita, poi, particolare sottolineatura l’adesione dei Circolo, per l’attività audiovisiva, all’Unione Circoli Cinematografici xxxxxxx , riconosciuto con decreto dal Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.
E’ stata prodotta, poi, ampia documentazione attestante le rassegne di film d’autore realizzate dal xxxxxxxxx con ingresso gratuito.
Da tutto questo risulta confermato la specifica attività culturale e senza scopi di lucro svolta dal circolo. Tale accertamento è rilevante, giacché collegato all’altra circostanza di fatto e coiè, che, come ha testimoniato lo stesso funzionario della Siae, le videocassette delle quali era stata effettuata duplicazione erano solo 51 rispetto alle 2-3000 facenti parte della videoteca e si trattava di una sola duplicazione per ciascun filmato, di cui era presente l’originale. Già quest’ultimo elemento esclude che vi sia stata ricettazione, giacché con ogni evidenza e disponendo dell’originale,autentico, non è ipotizzabile che si sia acquistata una seconda copia contraffatta, commettendo la contestata ricettazione, ma al contrario è evidente, come ammesso dalla stessa difesa, che il duplicato era stato realizzato all’interno dei circolo.
Occorre ora valutare, però, se tale duplicazione in questo contesto possa costituire la violazione contestata al capo b), tenuto conto che non vi è prova che le copie duplicate siano state noleggiate ci soci, che, anzi affermano il contrario.
Appare, quindi, meritevole di accoglimento la tesi difensiva, impostata sul fatto che la videoteca, avendo tra le proprie finalità la conservazione di un gran numero di film nel tempo, aveva provveduto.ad estrarre una sola copia di particolari film per conservarla in buono stato, considerato il logoramento ed il decadimento alla quale l’altra che veniva noleggiata ai soci sarebbe stata soggetta.
Trova ingresso, quindi, la valutazione della necessaria separazione tra il diritto d’autore e la materialità dei supporto magnetico. La duplicazione serve appunto a preservare l’opera essendo, infatti, il supporto magnetico, di per sé, deteriorabile. In tal senso è la previsione dell’art. 64 ter c.II l.d.a. (633/41) introdotto dal D. Lgs. 518/92 secondo il quale: “Non può essere impedito … a chi ha diritto di usare una copia dei programma per elaboratore, di effettuare una copia di riserva…” La ratio della norma è proprio quella di garantire il titolare dei diritti dal fisiologico scadimento o dalla distruzione dei supporto magnetico sul quale il programma è duplicato.
E’ evidente che tale principio si applica anche alle videocassette che sono qualitativamente analoghe e sostituibili ai supporti utilizzati per la memorizzazione dei programmi. Ovviamente il limite è costituito dalla realizzazione da parte dei legittimo proprietario di una sola copia, la quale non dovrà essere usato contestualmente all’originale.
Poiché queste condizioni ricorrono nel caso in esame deve concludersi anche in ordine al capo b) di imputazione che il fatto non sussiste, mandando, quindi, assolto xxxxx xxxxx da entrambe le imputazioni ascrittegli perché il fatto non sussiste.
P.T.M.
Visto l’art. 530 c.p.p. assolve xxxxxxxx dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.
Deposito della motivazione entro giorni 90.
Pescara, 9.10.97
Il Pretore di Pescara
Possibly Related Posts:
- Chatbot troppo umani, i rischi che corriamo
- Qual è il significato geopolitico del sistema operativo Huawei Harmony OS Next
- Chi ci protegge dal dossieraggio tecnologico?
- Webscraping e Dataset AI: se il fine è di interesse pubblico non c’è violazione di copyright
- Perché Apple ha ritirato la causa contro la società israeliana dietro lo spyware Pegasus?