Ho letto con un certo interesse la Proposta di legge n. 3530, d’iniziativa del deputato Stagno d’Alcontres che ipotizza una “Disciplina delle reti telematiche ad accesso variabile in connessione sovranazionale”. Da rilevare, prima di tutto, la nuova e stravagante definizione giuridica di Internet.
L’analisi del testo (peraltro composto di tre soli articoli) suggerisce alcune considerazioni.
1. L’impianto ideologico può essere riassunto in una sola parola, Internet-fobia, ed è chiarito dalla seguente citazione, tratta dalla relazione che accompagna la legge:
Se va limpidamente tutelata la libertà di pensiero e di espressione, occorre rinforzare quelle garanzie legislative mirate a che la libertà di un soggetto non attenti a quella di altri soggetti, pensando qui soprattutto a fenomeni crescenti legati alla pornografia ed alla pedofilia, ma anche al terrorismo ed ai traffici criminali. Sono quindi rese più severe le pene per questi reati commessi utilizzando reti telematiche
E’ appena il caso di notare che in Italia nessuno è stato finora condannato per i fatti di cui sopra, specie per quanto riguarda il terrorismo.
2. Le singole norme di cui si chiede l’adozione:
a) l’articolo1 è privo di contenuti, richiama l’applicazione di leggi vigenti e come tali non bisognose di ulteriori “rinforzi”, mutua definizioni tratte dalla legge sui dati personali e dunque inutili; al secondo comma inoltre si intenderebbe positivizzare principi già ampiamente espressi dagl articoli 15, 21, e 41 della Costituzione.
b) l’articolo 2 al comma primo è altrettanto inutile e privo di senso, perché richiama norme vigenti. al secondo comma prevede un raddoppio delle pene per i reati previsti dall’articolo266 c.p.p.:è una posizione folle, che criminalizza inutilmente il mezzo invece delle persone. e peraltro è formulata in modo talmente evanescente da far dubitare della sua “apprensibilita'”.
3. La non responsabilità del fornitore di servizi è garantita dagli ordinari criteri di imputazione della norma penale e quindi anche tale previsione (contenuta nel terzo comma) è ridondante e inutile, mentre non condivisibile è la previsione di un obbligo di denuncia che – di fatto – trasformerebbe i provider in investigatori.
4. L’articolo3 è – ai primi due commi – viziato dagli stessi problemi evidenziati nel commento all’articolo1, mentre il terzo comma, di fatto e senza alcuna ragione logica, vieta ai provider di essere licenziatari di opere d’ingegno.
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