Ordinanza Tribunale di Padova 24-5-2000

Tribunale Civile di Padova

Ordinanza del 24/05/2000

Il G. D., a scioglimento della riserva assunta, osserva
Ricorre la competenza per territorio del Tribunale adito in sede cautelare, con riguardo all’azione di repressione delle denunciate violazioni dei diritti brevettali connessi all’invenzione industriale, sulla base della previsione dell’art. 76 del R.D. n. 1127 del 1939.
Tale disposizione, invero, prevede come foro alternativo il luogo ove risultino commessi i fatti integranti la denunciata lesione del diritto del brevetto, e nella specie le attività denunciate di contraffazione ed illecita utilizzazione del brevetto italiano, in violazione dei diritti di cui all’art. 1 del R.D. n. 1127 del 1939, hanno trovato attuazione anche con l’offerta e la diffusione concretamente realizzate in Padova, presso la sede operativa della NetFraternity, di Via Calfuria n. 5, presso la quale è stato trasmesso via Internet il software “eurobar” di proprietà della resistente Y.e.S. S.r.l., titolare del sito http://www.payland.com (come risulta dalla documentazione prodotta sub 18 e 19 delle ricorrenti).

Sussiste la legittimazione attiva ad agire per la repressione delle violazioni del brevetto poiché dalla nota di trascrizione (doc. 20 delle ricorrenti) presentata il 22/2/2000, e dalla relativa domanda, risulta evidenziata la cessione del brevetto in discussione alla NetFraternity Network S.p.a. con l’atto di cui al rogito Angelo Andrea Auletta, Notaio in Delebio, Rep. 31280.

Le eccezioni di nullità del brevetto, formulate della resistente, non possono trovare accoglimento per la prevalenza della presunzione semplice di validità del brevetto, accordata dall’art. 77 R. D. n. 1127 del 1939, sugli elementi evidenziati a sostegno delle anteriorità dei brevetti europeo n. 97117169.9 e dei brevetti internazionali (di cui alle produzioni da 6 a 11 della PayLand.com S.r.l.) inadeguati, nell’ambito di una delibazione necessariamente sommaria, a dare dimostrazione della carenza dei presupposto di novità ed originalità per la brevettabilità dell’invenzione.
Se invero, al tempo del deposito della domanda di brevetto italiano potevano apparire noti i principi e le tecniche applicative relativi alla miscelazione dei segnali provenienti da rete telematiche con assegnazione di distinte aree “dedicate” del monitor degli utenti, è agevole rilevare che il brevetto in esame presente nuove aree di rivendicazione (enunciate nella domanda originaria e precisate nell’istanza di limitazione depositata in data 15/12/1999) non coperte dai brevetti noti, con particolare riguardo: 1) al dispositivo temporizzatore a due funzioni (conta-tempo e giornaliera). 2) al dispositivo che consente l’accumulo del costo del collegamento con addebito al provider fornitore del servizio. 3) al dispositivo che consente la visualizzazione di informazioni su “finestra” del monitor non eliminabile dall’utente. 4) al
dispositivo caratterizzato dal fatto che il server del fornitore di servizi, utilizzato per la miscelazione, appartiene al provider di accesso alla rete, cui l’utente è connesso (riv. 10 istanza limitazione).

Peraltro le medesime caratteristiche sopra riportate come peculiari rivendicazioni, aventi connotati di novità ed originalità, consentono in realtà, ad un tempo, di ravvisare una netta differenziazione tra l’invenzione oggetto del ricorso ed il sistema utilizzato dalla resistente PayLand.com.
Quest’ultimo solo apparentemente conduce a risultati similari nella diffusione del servizio, rilevabili a prima vista dall’invio all’utente di un segnale che realizza l’asservimento di un porzione dello schermo del monitor alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite una finestra dedicata, ottenuta con l’impiego del software “eurobar”.
Come chiaramente evidenziato anche nelle illustrazioni e nei grafici contenuti nella memoria di costruzione della resistente, il dispositivo impiegato da PayLand.com, se pure di avvale di tecnologie di modulazione dei segnali già impiegate nei brevetti anteriori richiamati, si differenzia nettamente dal ritrovato di cui al ricorso proprio in relazione alle specifiche rivendicazioni del brevetto in discussione per i seguenti determinanti profili:

a) perché, diversamente dal brevetto di cui al ricorso, non comporta la necessità di accedere ad Internet a mezzo dello stesso “provider” che gestisce il dispositivo e fornisce il servizio, m comporta che l’utente può entrare in Internet da un qualsiasi “provider” e potrà quindi avvalersi del servizio solo visitando il sito della PayLand.com sul quale è operante il dispositivo;
b) l’utilizzazione del servizio è rimessa alla scelta dell’utente che, durante la “navigazione” in Internet può scegliere se attivare l’”Eurobar”, e ricevere i messaggi pubblicitari con i vantaggi dell’offerta, ovvero di non utilizzare la finestra pubblicitaria e collegarsi alla rete rinunciando all’offerta;
c) il sistema PayLand.com non è dotato dei temporizzatori che nel ritrovato brevettato interrompono la connessione quando i tempi di collegamento superino determinate frazioni;
d) il dispositivo brevettato è caratterizzato dal fatto che durante l’utilizzazione accumula i costi del servizio addebitandoli al “provider” fornitore, consentendo la “navigazione” gratuita, laddove il sistema adottato dalla PayLand.com non influisce sui costi della connessione che rimangono a carico dell’utente (e l’utilizzazione del servizio viene compensata in danaro con un importo giornaliero massimo di n. 1 Euro).


Ulteriore diversità strutturale, è data dalla circostanza che il sistema adottato da PayLand.com appare costituito esclusivamente da componenti software.
Sulla base di tali indicazioni deve escludersi che il sistema adottato dalla resistente interferisca con l’area di valide rivendicazioni e protezioni del brevetto menzionato in ricorso e di manifesta insussistente la denunciata attività di contraffazione e di utilizzazione illecita del dispositivo brevettato.
Va pertanto rigettata ogni istanza cautelare, revocandosi il decreto emesso in data 6/5/2000

P.Q.M.

Il G. D. pronunciando sul ricorso depositato in data 5/5/2000, così provvede:
1) rigetta ogni istanza cautelare di cui al ricorso in oggetto e revoca il decreto emesso in data 6/5/2000;
2) condanna la Montecarlo Media e la NetFraternity Network S.p.a. a rifondere alla PayLand.com S.r.l. le spese processuali che si liquidano d’ufficio in complessive lire 4.000.000, di cui 2.000.000 per onorari e lire 1.600.000 per diritti di procuratore.Si comunichi.

Padova, 24 maggio 2000.

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