Tribunale Civile di Roma – Sezione I Civile
Ordinanza del 2 agosto 1997
Il G.D.
a scioglimento della riserva, osserva quanto segue
La ricorrente SEGE S.r.l risulta titolare del marchio “Porta Portese”, oltre che della omonima testata giornalistica. Dette circostanze emergono dalla documentazione prodotta e non sono state contestate dalla società resistente, che tuttavia ritiene di poter utilizzare nell’ambito del servizio Internet il domino “Porta Portese” in quanto mai utilizzato in precedenza dalla Società titolare e perché attinente ad attività commerciale che assume diversa da quella esercitata dalla ricorrente.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta che ha indicato il Tribunale di Velletri ex art. 19 c.p.c., dovendosi ritenere la competenza del giudice adito ex art. 20 c.p.c., in quanto foro ove è avvenuto il fatto lesivo.
Nel merito si osserva che l’identità della denominazione “Porta Portese” implica oggettivamente e per se stessa una situazione di sicura confondibilità per gli utenti, anche tenuto conto della sostanziale assimilabilità dei servizi resi al pubblico dalle due società.
A nulla può rilevare che la Naming Authority, organizzazione che presiede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato l’uso del domino Porta Portese, dal momento che detti provvedimenti non hanno alcuna potestà di limitare i diritti dei terzi o di attenuarne la tutela.
Ritenuta così la sussistenza del fumus, sotto il profilo del periculum deve rilevarsi che l’enorme potenzialità diffusiva del messaggio INTERNET, che nel caso di specie deve ritenersi atto a ingenerare confusione negli utenti, e la trascurabile garanzia fornita dalla convenuta circa la attuale sospensione temporanea dell’utilizzo del sito – che comunque resta per gli utenti individuato come “Porta Portese” e come tale idoneo, di per sé, a ingenerare confusione – dal momento che il sevizio può, in ogni momento, essere ripristinabile ad esclusiva iniziativa della soc. resistente, integrano gli elementi del dedotto periculum.
Vanno accolte pertanto le domande cautelari di cui ai nn.1) e 3) del ricorso: la prima di inibitoria all’utilizzo della denominazione portaportese e la seconda relativa alla pubblicazione del dispositivo del provvedimento.
Deve invece essere rigettata la domanda di cui al n. 2), nei confronti della Naming Authority, regolarmente citata e non costituita in giudizio, in quanto non avente contenuto cautelare.
PQM
– inibisce alla Starnet s.r.l. l’utilizzo della denominazione “Porta Portese”, con particolare riferimento al dominio in rete Internet;
– rigetta la domanda nei confronti della Naming Authority;
– dispone la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente al dispositivo, per una sola volta sulla rivista INTERNET NEWS e sul quotidiano Il Sole 24 ore entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre il quale la pubblicazione potrà avvenire a cura della ricorrente e a spese della resistente;
– fissa per l’inizio del giudizio di merito il termine di giorni 30.
Roma, 2 agosto 1997.
Il G.D.
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