Norme contro il cybersquatting. Dal “giudice” dei domini”, la prima decisione

di Alessia Ambrosini

CopyrightMytechMondadori 18 ottobre  2000


Per porre un freno al fenomeno dell’accaparramento dei domini.it (name grabbing o cybersquatting), la Naming
Authority italiana ha introdotto una procedura per consentire agli “aventi diritto” di entrare in possesso del dominio perduto: si tratta della cosiddetta Map, procedura amministrativa di trasferimento “coatto” di dominio dall’originario
assegnatario al contestante. La procedura si attiva dietro richiesta di chi contesta il dominio e viene attuata da appositi enti conduttori.
Quali sono, a oggi, i risultati a un mese dall’inizio delle attività degli enti conduttori? Quanti ricorsi sono stati inoltrati? Queste nuove procedure stanno dando buona prova di sé? I ricorsi pervenuti ai due enti conduttori abilitati (la E-solv e lo Studio Fogliani) sono cinque in tutto. Quattro sono ancora pendenti, uno è invece già “concluso”. Quest’ultimo è stato presentato alla E-solv, in data 11 settembre 2000, dalla società Pergamar Spa, per il nome di dominio pergamar.it; il nome risultava infatti assegnato (fin dal 22 febbraio 2000) alla Win Trade Srl. Il ricorso è stato accolto (la decisione è arrivata prestissimo, il 12 ottobre) e il dominio trasferito alla Pergamar.

I motivi della “sentenza”
La Pergamar Spa è titolare del marchio Pergamar, che – come evidente – è anche la sua denominazione sociale. Ora, secondo le vigenti regole di naming italiane, il dominio contestato viene trasferito dal resistente al ricorrente se quest’ultimo prova:

1 – che il dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto al proprio nome o ad un marchio su cui vanta diritti
2 – che l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato
3 – che il dominio è stato registrato e viene usato in mala fede

Nel caso in questione, pergamar.it è identico sia alla denominazione sociale della ricorrente, sia al marchio da questa registrato fin dal 1994. D’altro canto, il dimostrato diritto sul nome e sul marchio di per sé esclude – in mancanza di prova contraria, che peraltro la resistente non ha fornito – che la Win Trade abbia un legittimo diritto o interesse sul quel nome a dominio.
Sotto il terzo profilo, appare piuttosto evidente che il dominio è stato registrato allo scopo primario di usurpare il nome del ricorrente. A testimonianza di questa affermazione, il Saggio (cioè il “giudice”) rileva che nel momento in cui la procedura è stata istaurata il relativo sito risultava ancora in costruzione. La Win Trade opera inoltre nella stessa regione della Pergamar (le due sedi sociali distano poche decine di chilometri) e quest’ultima è una delle maggiori industrie del settore.

Giudizio veloce, ma non ancora definitivo
Volendo tirare le somme, bisogna indubbiamente riconoscere la rapidità con cui la decisione è stata presa: la Map si è conclusa esattamente in 30 giorni (calcolati fra l’inizio della procedura, 12 settembre, e il momento della decisione del saggio). «Nella sua gestione – si legge in una mail inviata dalla E-solv nella lista della Naming Authority italiana – non sono emersi particolari problemi: segno che l’impianto normativo su cui sono basate funziona. » In ogni caso va sottolineato che l’esito di questi giudizi non è definitivo: se una delle parti non è d’accordo, può sempre rivolgersi
alla magistratura o – se ricorrono gli estremi – all’arbitrato.

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