di Andrea Monti – PC Professionale n. 120
Decidendo sul ricorso d’urgenza Alessia Merz vs Le Mie Favole, Il tribunale di Torino ha emanato il 23 dicembre un’ordinanza (http://www.andreamonti.net/jus/orto001223.htm) che si pronuncia sulla titolarità di un nome a dominio. A rendere interessante la notizia è il fatto che siamo di fronte alla prima decisione italiana in materia di tutela del diritto al nome. Fino ad oggi, infatti, le decisioni dei tribunali italiani avevano sempre essenzialmente riguardato la tutela dei marchi e la repressione della concorrenza sleale. Lasciando “scoperta” una sfera giuridica – quella dell’identità personale – altrettanto se non più meritevole di tutela.
L’articolata decisione del giudice torinese è in gran parte condivisibile e consente di mettere ordine in un argomento sul quale è stato detto e scritto di tutto.
In sintesi questo è il caso. La nota presentatrice Alessia Merz si è rivolta al tribunale di Torino per farsi restituire il dominio alessiamerz.it, registrato da un editore che vi pubblicava le “avventure” di Ales, Siam e RZ, tre personaggi di fantasia.
Agisce in via d’urgenza la ricorrente, sostenendo di subire un danno grave ed irreparabile da questo stato di fatto e chiedendo quindi la revoca dell’assegnazione del dominio.
Il giudice accoglie il ricorso affrontando in ordine diversi profili.
In primo luogo viene individuata la legge applicabile a questi casi di “appropriazione indebita” di nome a dominio: l’art.7 del codice civile che tutela appunto gli abusi commessi a danno del nome e del cognome. E’ opportuno evidenziare questo punto perché molti ritengono – sbagliando – che questa norma sia applicabile anche al solo cognome. Dice specificamente l’ordinanza che una persona ha il diritto di registrare ogni combinazione delle proprie generalità e che dunque non ci si può difendere dall’accusa di cibersquatting sostenendo che sarebbe stato possibile utilizzare altri domini (nome-cognome.it, cognome-nome.it ecc.)
Afferma poi il giudice che specie per quanto riguarda un lavoratore dello spettacolo, la possibilità di utilizzare a 360 gradi le proprie generalità (che in qualche modo sarebbero quasi una sorta di “marchio”)è un’opportunità che non può essere limitata.
Ma la decisione in questione importante perché affronta alcuni temi più generali che impattano fortemente sulla regolamentazione del DNS e dell’internet. In primo luogo viene ribadita la mancanza di validità generale delle Regole di naming. A tal proposito si legge nella decisione: Il regolamento di assegnazione dei nomi a dominio non proviene infatti da organo legislativo dello Stato e può, al massimo, avere valore contrattuale fra le parti.
In secondo luogo conferma che il nome di un dominio, pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico… non può essere considerato come un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggeto a cui viene assegnato. Questo significa che, avendo commesso un atto di accaparramento, non ci si può difendere sostenendo che “un dominio è solo un dominio”.
Meno condivisibile è il tipo di tutela concessa alla sig.na Merz, vale a dire la revoca del nome a dominio. Nei procedimenti cautelari, infatti, il giudice può adottare soltanto dei provvedimenti che eliminano lo stato di pericolo per i diritti del ricorrente. Rinviando alla successiva causa di merito le decisioni definitive.
A prescindere dal fatto che nel caso specifico i torti e le ragioni sono palesi, sarebbe stato più corretto “congelare” semplicemente l’uso del dominio, in attesa della sentenza definitiva che dovrebbe disporne l’assegnazione definitiva alla legittima titolare.
A prescindere da queste considerazioni processuali, tuttavia, è giusto riconoscere al tribunale di Torino il merito di avere dimostrato – ancora una volta – che per i nomi a dominio e per la rete non servono leggi “fatte apposta”.
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