di Andrea Monti – PC Professionale n. 151
Il caso di TIM e ANSA sull’invio dei videogoal in Mms porta in conflitto il diritto di cronaca e di sfruttamento economico on-line dell’immagine, con tre decisioni diverse.
Fra marzo e luglio 2003 tre procedimenti giudiziari avviati davanti a tre diversi tribunali (Verona, Roma e Milano) hanno affrontato, con esiti alquanto contraddittori, il problema del rapporto fra diritto di cronaca e tutela del diritto di sfruttamento economico on line dell’immagine di una squadra di calcio. Il casus belli è stato il servizio offerto da TIM e ANSA di invio tramite Mms di immagini dei goal e delle fasi salienti delle partite di alcune squadre di calcio di serie A.
Le due società avevano infatti organizzato un sistema tramite il quale le fotografie scattate a bordo campo dai giornalisti ANSA venivano inviate a TIM che poi le “rigirava” sotto forma di Mms agli utenti che si erano abbonati al servizio, senza tuttavia stipulare appositi contratti di licenza con alcune società sportive. Queste ultime dunque subivano, a loro dire, un danno dal mancato percepimento delle royalty sulle immagini “clou” delle partite. In attesa di verificare torti e ragioni, quindi, le squadre hanno chiesto in via di urgenza ai giudici di bloccare il servizio.
Si difendono ANSA e TIM sostenendo che la loro attività è tutelata dal diritto di cronaca in quanto le partite di campionato sono eventi di interesse pubblico e quindi il diritto a informare prevale su quello di sfruttamento economico dei diritti di immagine. Queste, in sintesi, le posizioni (in realtà più articolate e complesse) dei due “schieramenti” che si sono dati battaglia anche sull’individuazione del giudice competente a decidere se bloccare il servizio. Scelta non facile se si pensa all’infrastruttura tecnica necessaria per raccogliere, elaborare e inviare le immagini digitalizzate.
Si è occupato di questo problema il tribunale di Verona, stabilendo che nel caso di servizi “delocalizzati” come quello di cui si parla, è competente il giudice del luogo dove risiede il danneggiato. “Il locus commissi delicti” scrive il tribunale “coincide con il luogo in cui il fatto illecito genera realmente il danno economico (inteso quale danno-conseguenza o evento di danno patrimoniale o non patrimoniale) cosicché, in caso di danneggiato-imprenditore, tale luogo coincide con il luogo in cui ha sede l’impresa in cui si sono verosimilmente prodotti i danni.”. Con buona pace di chi ancora crede che “mettere il server in America” sia un modo per sottrarsi alle responsabilità delle proprie azioni.
Benché interessante dal punto di vista appena segnalato, tuttavia, la decisione del tribunale di Verona non va molto oltre, limitandosi a decidere su questioni procedurali e senza pronunciarsi nel merito. Cosa che invece fa in due riprese il tribunale di Roma, il cui ragionamento può essere sintetizzato come segue: “Il diritto d’informazione” scrive il tribunale “non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione, in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come diritto ad ottenere informazioni anche invito domino ma come diritto ad essere informati limitatamente alle sole fonti accessibili”. Dal che si deduce che il diritto di cronaca non implica il rivendicare un potere autonomo sulla fonte materiale del fatto oggetto di interesse, “laddove tale oggetto appartenga alla sfera giuridica o privata di un altro soggetto, in quanto la ratio del diritto costituzionalmente garantito sta nel diritto all’informazione dell’utente e non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale”. Dunque non si può invocare il diritto di cronaca quando si sfrutta commercialmente e in modo concorrenziale con il titolare dei diritti l’immagine altrui.
È di avviso diametralmente opposto, invece, il tribunale di Milano, secondo il quale è vero che le squadre hanno diritto a sfruttare commercialmente la propria immagine, è vero che il diritto di cronaca non può andare a ledere l’interesse economico delle società sportive. Ma nel caso concreto, “la visione di tale immagine da parte del tifoso non presente alla partita non appare idoneo a produrre in esso il soddisfacimento del bisogno di vedere come si è sviluppata l’azione di gioco – impossibile a concentrarsi in un’unica immagine statica – ma costituisce invero lo stimolo a procurarsi la visione completa dell’azione o della partita stessa, così come ogni notizia di cronaca costituisce l’occasione e il presupposto per approfondire gli eventi di cui si fornisce l’informazione.
In tal senso la fornitura di una breve descrizione dell’azione di gioco e di un’immagine statica della stessa non consentono in alcun modo all’utente di appropriarsi dello spettacolo stesso, ma solo di ricevere l’informazione che nel corso di una determinata manifestazione sportiva quell’evento si è realizzato”. In definitiva, mai come in questo caso si dimostra come il diritto sia una materia estremamente incerta e solo le sentenze definitive (che non arriveranno tuttavia prestissimo) potranno fornire indicazioni più stabili per regolare attività economiche sicuramente centrali nel panorama dei servizi on line.
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