Min. innovazione Dir. 19 dicembre 2003

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale
dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e
successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive
93/36/CEE e 97/52/CE);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1997, n. 452, recante «Regolamento recante approvazione del
capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di
apparecchiature informatiche, nonche’ alla licenza d’uso dei
programmi»;
Visto l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
«Interventi correttivi di finanza pubblica», come modificato
dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi», e successive modificazioni (con particolare riguardo al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante
«Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi», e successive modificazioni
(con particolare riguardo al decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525, in attuazione delle direttive 94/22/CE e 98/4/CE);
Visto l’art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di
semplificazione 1999»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di approvazione del «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003),
ed in particolare l’art. 26, comma 2, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001, di nomina del Ministro senza portafoglio per l’innovazione e le
tecnologie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per
l’innovazione e le tecnologie;
Visti i significativi sviluppi delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione ed in particolare il processo di produzione,
distribuzione ed evoluzione di programmi informatici che si basa
sulla disponibilita’ del codice sorgente aperto;
Considerati gli esiti dell’indagine conoscitiva sui programmi
informatici a codice sorgente aperto svolta dalla Commissione
appositamente istituita e composta da numerosi e qualificati esperti
delle pubbliche amministrazioni, del mondo accademico e del settore
delle imprese;
Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte
delle soluzioni per la predisposizione e per l’acquisizione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;

Emana
la seguente direttiva in materia di sviluppo e utilizzazione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
1. Finalita’.
Con la presente direttiva si forniscono alle pubbliche
amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire
piu’ efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione
di programmi informatici. In particolare, nella presente direttiva si
indica come le pubbliche amministrazioni debbano tener conto della
offerta sul mercato di una nuova modalita’ di sviluppo e diffusione
di programmi informatici, definita «open source» o «a codice sorgente
aperto». L’inclusione di tale nuova tipologia d’offerta all’interno
delle soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare
la gamma delle opportunita’ e delle possibili soluzioni, in un quadro
di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione.
2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si intende:
a) per «formato dei dati» la modalita’ con cui i dati vengono
rappresentati elettronicamente in modo che i programmi informatici
possano elaborarli. Il formato specifica la corrispondenza fra la
rappresentazione binaria e i dati rappresentati (testo, immagini
statiche o dinamiche, suono, ecc.).
Esempi di formati sono Bitmap, GIF, JPEG, ecc.;
b) per «formato aperto», un formato dei dati reso pubblico e
documentato esaustivamente;
c) per «tecnologia proprietaria», una tecnologia posseduta in
esclusiva da un soggetto che in genere ne mantiene segreto il
funzionamento;
d) per «formato proprietario» un formato di dati utilizzato in
esclusiva da un soggetto che potrebbe modificarlo a proprio
piacimento;
e) per «standard» una specifica o norma condivisa da una
comunita’. Lo standard puo’ essere emanato da un ente di
standardizzazione oppure essersi imposto di fatto (industry
standard). Nel caso dei formati dei dati o dei documenti, un formato
e’ standard quando e’ definito da un ente di standardizzazione (per
esempio, il formato XML), o e’ di fatto condiviso da una comunita’
(per esempio, il formato PDF);
f) per «interoperabilita» la capacita’ di sistemi informativi
anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi
dati e funzioni d’interfaccia;
g) per «programmi informatici ad hoc o custom» applicazioni
informatiche sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare
specifiche esigenze di uno o piu’ clienti. Normalmente questo tipo di
sviluppo viene eseguito all’interno di un contratto di servizio per
il quale il cliente corrisponde al fornitore un compenso;
h) per «programmi a licenza d’uso», o «pacchetti», applicazioni
informatiche che vengono cedute in uso (e non in proprieta) dal
fornitore al cliente. Tale cessione d’uso e’ regolata da opportune
licenze che indicano i vincoli e i diritti che sono garantiti al
titolare della licenza stessa;
i) per «programmi di tipo proprietario», applicazioni
informatiche basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso
dietro pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del
codice eseguibile e non del codice sorgente. Esempi di tali prodotti
sono MS Windows, IBM DB2, Oracle DB;
j) per «programmi a codice sorgente aperto» o «open source»,
applicazioni informatiche il cui codice sorgente puo’ essere
liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito;
k) per «costo totale di possesso», l’insieme dei costi che nel
corso dell’intera vita operativa di un sistema informativo e’
necessario sostenere affinche’ esso sia utilizzabile proficuamente
dall’utenza;
l) per «costo di uscita», l’insieme dei costi da sostenere per
abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione
informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di
aggiornamento dell’hardware, di realizzazione interfaccia e di
formazione;
m) per «piattaforma», infrastruttura informatica, comprendente
sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi
applicativi;
n) per «portabilita», possibilita’ di trasferire un programma
informatico da una piattaforma a un’altra.
3. Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione
comparativa tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.
2. In particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di
ciascuna delle seguenti soluzioni tecniche:
a) sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei
requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre
amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario
mediante ricorso a licenza d’uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente
aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita’ di cui alle
lettere precedenti.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano quale soluzione, tra le
disponibili, risulta piu’ adeguata alle proprie esigenze mediante
comparazioni di tipo tecnico ed economico, tenendo conto anche del
costo totale di possesso delle singole soluzioni e del costo di
uscita. In sede di scelta della migliore soluzione si tiene altresi’
conto del potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei
programmi informatici, dalla valorizzazione delle competenze tecniche
acquisite, della piu’ agevole interoperabilita’. La prospettazione
degli elementi di cui sopra e’ peraltro oggetto di valutazione da
parte del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione in sede di rilascio del parere di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. La suindicata
valutazione va inclusa nell’ambito dello studio di fattibilita’
prescritto dall’art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, allorche’ si tratti di contratti di grande rilievo.
4. Criteri tecnici di comparazione.
Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o
nell’acquisizione dei programmi informatici, privilegiano le
soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:
a) soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e
interfacce aperte e standard, assicurino 1’interoperabilita’ e la
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed
eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;
b) soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni
contrarie, rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico
fornitore o da un’unica tecnologia proprietaria; la dipendenza e’
valutata tenendo conto dell’intera soluzione;
c) soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del
C.N.I.P.A. ed in assenza di specifiche ragioni contrarie,
garantiscano la disponibilita’ del codice sorgente per ispezione e
tracciabilita’ da parte delle pubbliche amministrazioni, ferma la non
modificabilita’ del codice, fatti salvi i diritti di proprieta’
intellettuale del fornitore e fermo l’obbligo dell’amministrazione di
garantire segretezza o riservatezza;
d) programmi informatici che esportino dati e documenti in piu’
formati, di cui almeno uno di tipo aperto.
5. Proprieta’ dei programmi software.
Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc,
l’amministrazione committente acquisisce la proprieta’ del prodotto
finito, avendo contribuito con proprie risorse all’identificazione
dei requisiti, all’analisi funzionale, al controllo e al collaudo del
software realizzato dall’impresa contraente. Sara’ cura dei
committenti inserire, nei relativi contratti, clausole idonee ad
attestare la proprieta’ dei programmi.
6. Trasferimento della titolarita’ delle licenze d’uso.
Le pubbliche amministrazioni si assicurano contrattualmente la
possibilita’ di trasferire la titolarita’ delle licenze d’uso dei
programmi informatici acquisiti, nelle ipotesi in cui
all’amministrazione che ha acquistato la licenza medesima ne subentri
un’altra nell’esercizio delle stesse attivita’; parimenti va
contrattualmente previsto l’obbligo del fornitore di trasferire, su
richiesta dell’amministrazione, senza oneri ulteriori per
l’amministrazione stessa, e salve eccezionali cause ostative, la
licenza d’uso al gestore subentrante, nel caso in cui
l’amministrazione trasferisca a terzi la gestione di proprie
attivita’, ovvero l’obbligo di emettere, laddove possibile, nuova
licenza d’uso con i medesimi effetti nei confronti del nuovo gestore.
7. Riuso.
1. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprieta’ delle amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche
di progetto dovra’ essere previsto, ove possibile, che i programmi
sviluppati ad hoc siano facilmente portabili su altre piattaforme.
2. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse
includono clausole, concordate con il fornitore e che tengano conto
delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo,
volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su
richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso
delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.
8. Supporto alle amministrazioni.
Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione promuove l’attuazione della presente direttiva e
fornisce alle amministrazioni adeguato supporto.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Ministro: Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 129

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