Legge 30 giugno 2009, n. 85 “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 – Supplemento ordinario n. 108

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Autorizzazione all’adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art. 3.

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia.

Art. 4.

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

Capo II

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

Art. 5.

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Art. 6.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell’informazione ereditaria;

b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Art. 7.

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Art. 8.

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Art. 9.

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell’articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all’articolo 390, del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all’articolo 453, e capo II, del codice penale;
c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all’articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all’articolo 513-bis, del codice penale;
d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) reati previsti dal codice civile;
g) reati in materia tributaria;
h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Art. 10.

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l’autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all’emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale può chiedere al giudice dell’esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Art. 11.

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L’analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all’inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall’European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l’uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato.

Art. 12.

(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonchè per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L’accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
3. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l’identificazione dell’operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13.

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perchè il fatto non sussiste, perchè l’imputato non lo ha commesso, perchè il fatto non costituisce reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonchè del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9, si procede d’ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d’attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Art. 15.

(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonchè ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Art. 16.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonchè le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonchè, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonchè le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV;
e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;
f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall’alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.

Art. 17.

(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino all’istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall’articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l’esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 11, delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Art. 18.

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell’aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

Art. 19.

(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell’interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonchè in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.

Capo III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 20.

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonchè di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 21.

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all’allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L’autorizzazione generale di porto d’armi d’ordinanza e di munizioni, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall’uscita dall’aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

Art. 22.

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall’atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall’autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall’atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all’articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 23.

(Poteri in caso di interventi d’urgenza sul territorio nazionale).

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d’intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell’evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all’articolo 22 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo l, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 24.

(Introduzione dell’articolo 224-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. – (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). – 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.

3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonchè alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.
7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato».

Art. 25.

(Introduzione dell’articolo 359-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 359-bis. – (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191».

Art. 26.

(Modifica all’articolo 133 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell’articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato,».

Art. 27.

(Modifica all’articolo 354 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

Art. 28.

(Modifica all’articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis».

Art. 29.

(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. – (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). – 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Art. 72-ter. – (Redazione del verbale delle operazioni). – 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all’effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

Art. 72-quater. – (Distruzione dei campioni biologici). – 1. All’esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell’articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell’interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all’articolo 44 del Trattato medesimo.

Art. 31.

(Accordi internazionali)

1. L’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

Art. 32.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l’anno 2008, di euro 6.210.000 per l’anno 2009, di euro 4.910.000 per l’anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l’anno 2008 ed euro 3.205.000 per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l’anno 2008 ed euro 3.005.000 per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall’anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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