Computer Programming n.ro 52 del 01-11-96
di Andrea Monti
Il 14 marzo scorso l’Unione Europea ha emanato una direttiva sulla tutela giuridica delle banche-dati. Scopriamo cosa è riuscito ad inventarsi questa volta l’ineffabile legislatore comunitario. (Nota per l’impaginazione:in un riquadro si dovrebbe inserire il testo della direttiva riportato di seguito all’articolo) Quando qualche secolo fa – in scala informatica – vennero introdotti sul mercato i CD-ROM molte software-house tirarono un sospiro di sollievo: finalmente un ostacolo serio ma soprattutto duraturo alla pirateria selvaggia… Quella che doveva essere una pax augustea si è però trasformata in una tregua di qualche attimo, infatti anche la tecnologia ottica e più in generale quella delle memorie di massa ha raggiunto dei costi estremamente accessibili con le conseguenze che è facile immaginare: le operazioni sempre più frequenti della magistratura hanno infatti dimostrato l’esistenza di vasti traffici illeciti realizzati grazie a queste tecnologie. Paradossalmente, anzi, proprio il loro impiego ha consentito una affidabilità nella duplicazione abusiva difficilmente raggiungibile con i semplici floppy da 3 e ½. Punto e a capo dunque?
Non esattamente.
I CD-ROM hanno reso possibile la commercializzazione di un prodotto assolutamente originale almeno per un certo tipo di utenza: le banche-dati. Cataloghi fotografici, raccolte di suoni, antologie, legislazione… praticamente qualsiasi cosa è stata inserita o potrebbe esserlo in supporti di questo tipo con un denominatore comune – che manco a dirlo – è il prezzo (di regola molto elevato). Il mercato della pirateria ha quindi esteso i suoi confini verso fasce di utenti che prima non erano interessati – o lo erano marginalmente – a massicce “forniture” di programmi (il più delle volte giochi): per capirci, pagare una banca-dati del valore di qualche milione appena poche centinaia di migliaia di lire potrebbe essere un’occasione molto ghiotta per chiunque. Ad esempio nel settore che conosco meglio, quello giuridico i costi di un CD-ROM oscillano dalle 300.000 lire ai tre-quattro milioni tuttavia mi risulta che anche in ambito medico le cose non siano troppo differenti.
Qualcuno potrebbe chiedersi – a questo punto – dove sia il problema: dopo tanto tuonare piovve finalmente la famigerata legge sulla tutela del software e quindi… nulla di fatto, perché applicando quella normativa al caso che ci riguarda, si otterrebbe la tutela dei soli programmi di interrogazione (spesso peraltro nemmeno eccessivamente sofisticati) e non l’oggetto ben più prezioso, della loro attività, i dati appunto. A questa situazione va poi aggiunta la congenita mancanza di armonizzazione fra le leggi dei vari Stati membri con evidenti problemi derivanti dal fatto che in alcuni Paesi la tutela è molto forte mentre in altri (uno a caso, l’Italia) è affidata a rimedi giuridici di limitata efficacia.. E INTERNET dove la mettiamo?
Già… l’onnipresente INTERNET dove la mettiamo? Fra le tante bufale idiote rimbalzate dalla televisione ai giornali di almeno due continenti (il che non consola, anzi tutt’altro, dimostra veramente che la madre dei cretini è sempre in stato interessante), uno dei problemi più importanti – soprattutto dal punto di vista degli investimenti – appunto quello della raccolta, trattamento e uso dei dati in rete è praticamente passato sotto silenzio. Non solo infatti la montagna va da Maometto ma accade anche il contrario e il Maometto telematico si dirige con frequenza sempre maggiore verso la montagna delle banche-dati online (non necessariamente in TCP-IP). Non ci vuole molto, facendo due più due, a capire quanto sia facile prendere un CD estrarne il contenuto, “rimaneggiarlo” e metterlo in giro magari a pagamento. Il problema non è – ovviamente – la rete in sé, ma la difficoltà di ottenere una tutela efficace (ma non assurdamente cieca e repressiva) contro l’impiego distorto che alcuni soggetti potrebbero fare di questa tecnologia. Il discorso porterebbe veramente lontano, e comunque se ne è già detto sui numeri precedenti; ciò che mi preme sottolineare qui ed ora è invece che in effetti pur con una serie di limitazioni, la normativa vigente può essere applicata alla rete con qualche risultato (penso ad esempio alle varie possibilità di ottenere dei provvedimenti d’urgenza dal Tribunale in caso di danni gravi ed imminenti derivanti dal presunto uso illecito di banche-dati).
L’ intervento dell’Unione Europea Si inserisce in questo quadro la direttiva 96/9/CE (in Gazzetta Ufficiale – 2a Serie speciale n.34 – 6 maggio 1996) che si occupa della tutela giuridica delle banche di dati. Come ogni provvedimento di questo tipo anche la 96/9/CE è preceduta da un lungo preambolo articolato in 60 “considerando che” altrettanto se non più interessante del testo normativo vero e proprio. Dalla loro lettura emergono abbastanza chiaramente le motivazioni che hanno spinto all’adozione del provvedimento. Alcune fanno riferimento a valutazioni di natura squisitamente economica (tutela degli investimenti), altre invece rinviano ad esigenze politiche (armonizzazione delle normative dei vari paesi) o giuridiche (individuazione della natura giuridica della banca-dati); e convergono su un’unica soluzione: anche la banca-dati deve essere protetta dal diritto d’autore. Questa scelta – a prescindere dalla sua validità – ripropone questioni (sopite ma non risolte) già suscitate dall’emanazione della legge sul software .
Ha senso applicare a questo caso il diritto d’autore? Quali requisiti devono caratterizzare una banca-dati perché possa essere tutelata? Cosa si deve intendere per banca-dati? Quali sono i diritti degli autori delle opere (o dei programmi) ivi contenuti? Che rapporto esiste fra una base di dati e i programmi impiegati per realizzarla o interrogarla? La ridda delle domande è oltre misura vorticosa, ma ne parleremo diffusamente più avanti; al momento conviene soffermarsi ancora per un momento sulle premesse che come sempre riservano fra le righe più di una sorpresa.
Considerando i “considerando” I primi dodici (su un totale di sessanta) – a fugare ogni dubbio sul “perché” di questa direttiva – esprimono la preoccupazione (legittima, peraltro) che una tutela inefficace pregiudichi in modo irreversibile le politiche di investimento nel settore. Fa eccezione il quinto che laconicamente recita: “considerando che il diritto d’autore rappresenta una forma adeguata di diritto esclusivo degli autori delle banche di dati”. Il quindicesimo chiarisce (??) invece che la tutela riguarda la STRUTTURA della banca dati, mentre il successivo – al fine di verificare se la legge si applichi o meno – vieta di effettuare qualsiasi valutazione “della qualità o del valore estetico della banca di dati”. Dimostrando di essere un buon conoscitore della logica antica e dei paradossi di epimenidea memoria, il legislatore afferma al ventesimo “considerando” che “la tutela … può applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione”; e nello stesso tempo al n.23 esclude dalla tutela i programmi necessari al funzionamento o alla costituzione della banca di dati che sono già protetti in quanto tali. Per evitare la palese contraddizione (il programma di interrogazione è elemento necessario al funzionamento o alla consultazione?), si potrebbe interpretare il disposto delle due premesse nel senso che è tutelato dalla legge tutto ciò che – diverso dai programmi – contribuisce al funzionamento della banca-dati; meglio sarebbe dunque parlare di “configurazione”. Vale poi la pena di sottolineare una grave incongruenza contenuta nel n.33 relativa al regime giuridico dei CD-ROM e dei CD-I “per i quali la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una merce…”.
Come già si è avuto modo di sottolineare a proposito dei programmi, non ha senso parlare di “incorporazione” nel supporto quando si fa riferimento al digitale. Un quadro è un quadro, ma una serie di bit non è identificabile in modo necessario ed indefettibile con un supporto piuttosto che con un altro. Sarebbe come dire che un composizione musicale si incorpora nello spartito… forse è un po’ troppo. Ancora una volta la scelta fatta a monte di attribuire alle informazioni lo status di opera dell’ingegno rivela tutta la sua insufficienza: nessuno potrà mai garantire che un quadro del Mantegna risulterà esente da vizi per novanta giorni dalla sua installazione… ma tant’è, contro la forza la ragion non vale, come dicevano i nostri padri.
Finita qui? Magari. Per la serie al peggio non c’è mai limite ecco a voi il diritto “sui generis” (considerando n.40) che ha per oggetto “assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto”. Che cosa mai possa essere questo diritto “sui generis” forse non lo sa bene neanche chi la ha concepita questa direttiva, certo è che deve trattarsi di una nuova categoria interpretativa, perché se così non fosse non si capirebbe il motivo di ricorrere a termini atecnici dall’oscuro significato invece di usare un vocabolario più rigoroso affinato in secoli di tradizione giuridica. Forse il legislatore comunitario – come già qualcuno ha scritto – è veramente un apprendista stregone, e allora andiamo a vedere di che cosa è stato capace, rinviando al prossimo numero l’analisi più dettagliata del testo normativo.
La direttiva
CAPITOLO I
CAMPO D’APPLICAZIONE
Articolo 1 Campo d’applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.. 2 Ai fini della presente direttiva per .banca di dati. si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. 3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Articolo 2 Limitazioni del campo d’applicazione
La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente: a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore; b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale; c) la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
CAPITOLO II DIRITTO D’AUTORE
Articolo 3 Oggetto della tutela
1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri. 2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. .
Articolo 4 Titolarità della banca di dati
1. L’autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l’ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto. 2. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d’autore. 3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse?appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.
Articolo 5 Atti soggetti a restrizioni
L’autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d’autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; b) la traduzione, I’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all’interno della Comunità le vendite successive della copia; d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione iri pubblico dei risultati delle operaziom di cui alla lettera b).
Articolo 6 Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni
1. L’utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all’articolo 5 che gli sono necessari per 1’accesso al contenuto della banca di dati e l’impiego normale di quest’ultima senza l’autorizzazione dell’autore della banca di dati. Se l’utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di pre,vedere limitazioni dei diritti di cui all’articolo S nei casi seguenti: a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica; b) illorché l’impiego ha esclusivamente finalità didauiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale; dj allorché si tratta di altre deroghe al diritto d’autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c). 3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
CAPITOLO III
DIRITTO .SUI GENERIS.
Articolo 7 Oggetto della tutela
1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. 2. Ai fini del presente capitolo: a) per estrazione si intende il trasferimento permanente ? o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; b) per reimpiego si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità. Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego. 3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo I lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto. 5. Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati.
Articolo 8 Diritti e obblighi dell’utente legittimo
l. Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all’utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate ín termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l’utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte. 2. L’utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore della stessa. 3. L’utente legittimo di una banca di dati messa in aualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
Articolo 9 Deroghe al diritto sui generis
Gli Stati membri possono stabilire che l’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca: a) qualora si tratti di un’estrazione per,fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica; b) qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l’utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti; c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.
Articolo 10 Durata della tutela
1. Il diritto di cui all’articolo 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento. 2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico. 3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell’accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.
Articolo 11 Beneficiari della tutela basata sul diritto sui generis. 1. Il diritto di cui all’articolo 7 si applica alle banche di dati i cui costitutori 0 titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità. 2. Il paragrafo I si applica anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale. o il centro d’attività principale all’interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue atività devono avere un legame effettivo e continuo con l’economia di uno degli Stati membri. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione conclude accordi che estendono il diritto di cui all’articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi teni e non rientranti nel campo d’applicazione dei paragrafi I e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall’articolo 10.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 12 Sanzioni
Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 13 Mantenimento di altre disposizioni La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concementi segnatamente il diritto d’autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, I’accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
Articolo 14 Applicazione nel tempo 1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d’autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all’articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore. 2. In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d’autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d’autore previsti all articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha leffetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra. sopra. 3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto di cui all’articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data di cui àll’articolo 16, paragrafo I e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all’articolo 7. 4. La tutela prevista ai paragrafi I e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi. 5. Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti la data prevista all’articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in base al diritto di cui all’articolo 7 è di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.
Articolo 15 Inderogabilità di talune disposizioni Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’articolo 6, paragrafo I e con l’articolo 8 è nulla e priva di effetti.
Articolo 16 Disposizioni finali 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto intemo che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo I e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione tras me tte al Parlamen to eu ropeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle infommazioni specifiche fomite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l’applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l’istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.
Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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