di Andrea Monti – IlSole24Ore 14 maggio 2009
Un ripensamento delle norme sulla protezione del diritto d’autore – specie per via dei nuovi scenari disegnati dall’evoluzione tecnologica e dalla moltiplicazione delle possibilità di fruizione dell’opera creativa – deve basarsi su principi giuridici stabiliti in ambito europeo e italiano. Il primo – non solo in ordine di esposizione – è che l’autore è l’unico “proprietario” dell’opera che crea (art. 6 L.633/41). Non si può quindi obbligare un artista a gestire i propri diritti esclusivamente tramite le royalty collecting agency (come la SIAE, per quanto riguarda l’Italia), o attribuire a queste ultime funzioni di controllo che si estendono anche nei confronti di chi non richiede i loro servizi. Il secondo, è che il fruitore (legale) di un’opera ha dei diritti che non gli possono essere sottratti, come quello alla copia di riserva (art. 64 ter L.633/41) o – pur con qualche discutibile limitazione – alla copia privata (art. 71 sexies L. 633/41). Il terzo, è che la protezione degli interessi dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere ha un limite nel rispetto dei diritti fondamentali. Da un lato, dunque, il diritto d’autore non può costituire un freno al diritto di cronaca e a quello di manifestazione del pensiero. Dall’altro, non può essere interpretato o applicato in modo da alterare le dinamiche di mercato nella prestazione di servizi di distribuzione dei contenuti da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti. La conseguenza di questi presupposti, in termini di tutele e sanzioni per la diffusione e la commercializzazione non autorizzata di opere protette, è innanzi tutto l’impossibilità di considerare il fornitore di servizi di accesso alla rete pubblica di comunicazioni, come automaticamente (co)responsabile per le azioni illecite commesse dagli utenti, o come destinatario di obblighi di controllo preventivi e generalizzati (dir. 31/00/CE – artt. 14 e seguenti D.lgs. 70/2003). La scelta, infine, di attribuire alla magistratura ordinaria il compito di decidere sugli illeciti civili e penali (artt. 171 e segg. L.633/41), esclude la possibilità di attribuire competenze analoghe o alternative a organismi istituzionali di altro tipo.
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