di Andrea Monti – PC Professionale n. 77
Mentre un nugolo di strani soggetti – giuristi pasticcioni, imprenditori sessuofobi, e associazioni in cerca d’autore – oramai da mesi strepita intorno ai massimi sistemi auspicando leggi, promuovendo autoregolamentazioni o addirittura cercando di creare il diritto del Ciberspazio gli utenti continuano la forzata convivenza con i problemi della navigazione quotidiana uno dei quali – lo spamming – diventa giorno dopo giorno più fastidioso.
Alzi la mano chi non ha mai ricevuto messaggi di e-mail non sollecitati, contenenti di tutto dalle catene di S.Antonio alle profferte dei servizi più disparati. Fare spamming è un atto fondamentalmente scorretto e, come insegnano gli esperti di comunicazione in Rete (http://www.tin.it/web/mercante), molto spesso controproducente, ciò non ostante l’indice delle sue quotazioni sulla borsa della maleducazione punta al rialzo. Da più parti vengono richieste soluzioni per scoraggiare questo fenomeno, che costringe a perdere tempo di connessione – cioè soldi – per leggere o rispondere a cose assolutamente inutili tant’è che negli Stati Uniti lo spamming è stato considerato, analogamente all’abuso dei fax, illegale.
In Italia, manco a dirlo, tutto tace… o quasi. Il 4 luglio scorso è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero PP e TT 8 maggio 1997 n.197 intitolato “Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico” (il cui testo è reperibile nei siti http://giuriweb.unich.it; http://www.nexus.it/alcei; http://www.altair.it/alcei)che potrebbe riservare qualche sorpresa proprio su questo argomento.
Insomma quale sarebbe questa novità? – si chiede il lettore spazientito da questo lungo preambolo… La risposta è sintetizzabile in un numero, 26, quello dell’articolo che si occupa dell’uso improprio del servizio telefonico, e che dice testualmente: L’abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti (comma 1). L’abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati (comma 2).
In realtà il precedente regolamento di servizio (quello che trovate pubblicato su qualsiasi elenco telefonico) già si era occupato della questione con l’art.20 ma in modo abbastanza sbrigativo, dicendo in sostanza: se qualcuno vi molesta tramite il telefono, denunciatelo, mentre ora la norma è sicuramente più articolata.
Oltre ai commi che abbiamo letto infatti l’art.26 DM 197/97 impone all’abbonato di impedire a terzi di usare impropriamente il proprio telefono e consente alla TELECOM di sospendere immediatamente e senza preavviso il servizio all’abbonato che lo utilizza impropriamente, oltre a imporle di segnalare il fatto alle autorità competenti.
Analizzando la struttura e i contenuti di questo articolo vengono fuori i seguenti punti:
· L’uso improprio del servizio si riferisce alla COMUNICAZIONE, di qualsiasi natura – analogica o digitale – essa sia
· L’abbonato è il diretto responsabile dell’uso della propria utenza
· A TELECOM è dato un potere diretto ed immediato per reprimere l’uso scorretto del servizio
Per inciso questo Decreto si inserisce pesantemente nel dibattito sulla regolamentazione di Internet, perché in poche frasi imposta correttamente i termini del problema: ciascuno è responsabile della propria linea… semplice ed efficace. Chissà -fra un’audizione parlamentare e un viaggio a Bruxelles – quanto tempo ci metteranno ad accorgersene i normatori invisibili.
Ma cosa c’entra tutto questo con lo spamming? C’entra e anche molto – tornando a noi – perché quando si pensa alla Rete spesso – quasi sempre – si tende a dimenticare che l’accesso avviene in linea di massima tramite il gestore pubblico, in altri termini chiamando da casa o dall’ufficio, e che l’utilizzo della linea telefonica, a prescindere dalla natura del traffico generato, è dunque già regolato a monte appunto dal Decreto Ministeriale del quale si sta parlando.
Se siamo d’accordo sul fatto che
· usare la propria utenza telefonica per la voce o per accedere ad Internet è – per il Decreto – assolutamente indifferente
· inviare messaggi non desiderati equivale ad effettuare comunicazioni fastidiose
· tali comunicazioni avvengono inequivocabilmente tramite un’utenza collegata alla rete del gestore pubblico
ne consegue che chi subisce lo spamming potrebbe rivolgersi a TELECOM, ai sensi dell’art.26 comma 4 dell’art.26 DM 197/97, invitandola a verificare chi sia l’intestatatario della linea dalla quale sono partiti i messaggi molesti e ad adottare i provvedimenti stabiiliti dal Decreto stesso.
Siamo d’accordo, non è la migliore delle soluzioni possibili, e se vogliamo dirla tutta, non credo nemmeno che il Ministero avesse in mente Internet quando ha scritto questo articolo, per cui siamo di fronte ad un’interpretazione sulla quale si può discutere (ma lo si può fare sul serio?), ed in ogni caso non c’è ancora protezione dagli “attacchi” stranieri, questo tuttavia è pur sempre un inizio, piccolo ma importante segno di concretezza che si spera non cada nel dimenticatoio.
Perché ciò non accada, la prossima volta che subirete uno spamming italico provate a segnalare il caso a TELECOM facendo riferimento appunto all’art.26 del regolamento di servizio… chissà forse vi staranno a sentire!
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