La licenza di distribuzione.

Computer Programming n.ro 48 del 01-11-96
di Andrea Monti

Per uno sviluppatore che realizza un software innovativo negoziarne la distribuzione può essere molto complesso specie quando l’interlocutore è una società straniera.

Le prassi contrattuali cambiano da paese a paese e anche per quanto riguarda l’Italia la situazione non è certo nitidissima.

Il problema fondamentale è quello di chiarire nel modo più esplicito quali sono i diritti che spettano al distributore (che chiameremo licenziatario) e quali invece rimangono assolutamente nella disponibilità dell’autore del software (licenziante).

In commercio esistono molti tool – volgarmente chiamati “formulari” – che rispondono a queste necessità ma spesso non riescono a tenere adeguatamente conto delle esigenze specifiche.

Facciamo qualche esempio.

Un programma è continuamente soggetto a miglioramenti che in certi casi ne mutano anche significativamente le funzionalità: qual’è il limite fra semplice miglioramento, upgrade e nuova release?

Altro aspetto potenzialmente controverso quali diritti può dunque vantare il distributore sul programma o sulla documentazione tecnica? A quali condizioni?

Come si vedrà gli aspetti da considerare sono veramente parecchi a partire dall’impostazione concettuale del contratto.

La soluzione più immediata potrebbe essere quella di stipulare un unico documento molto articolato.

Questa scelta non è di certo la più efficiente perché o genera un documento elefantiaco con elevate probabilità di commettere qualche errore o svista; o al contrario ne produce uno molto generico e quindi potenzialmente inadatto allo scopo.

Per esigenze di praticità sarebbe quindi meglio dividere il contratto in un corpo principale contenente le parti dell’accordo che non sono soggette a cambiamenti o a negoziazione; mentre uno o più allegati dovrebbero contenere specifiche tecniche e condizioni commerciali soggette a variazioni dell’ultimo minuto.

Come si può facilmente intuire la modularità di una struttura contrattuale di questo genere consente una gestione molto più agile e adattabile.

Nel documento principale, seguendo un’impostazione tipicamente anglosassone sarebbe bene esordire con l’indicazione dell’identità delle parti contraenti e con le definizioni dei concetti essenziali, tipo la denominazione del software, la nozione di “aggiornamento” e di “release”, il rinvio agli allegati (solitamente indicati come “condizioni”) con l’esplicita indicazione che fanno parte integrante ed essenziale del contratto di distribuzione.

Viceversa non andrebbero inserite frasi generiche come per esempio: “… constatato che il programma è altamente innovativo …” oppure “…intendendo le parti perseguire un efficace rapporto di partnership…”; o riferimenti a intese precedenti e comunque non direttamente connesse all’accordo che si sta per stipulare.

Segue l’indicazione dell’oggetto del contratto.

A seconda dell’alternativa prescelta, questa sarà l’attribuzione al distributore (licenziatario) del diritto di riprodurre e distribuire il programma, o semplicemente di distribuirlo.

Nel primo caso l’autore del software (licenziante) che non sopporta grossi costi deve accettare di delegare al licenziatario la gestione dell’intero rapporto commerciale (compresa la realizzazione delle copie).

In questa ipotesi il licenziante ha un impegno finanziario meno consistente, ma deve prevedere contrattualmente controlli più rigorosi sull’attività del licenziatario.

Nel secondo caso viceversa il licenziante dovrà in proprio fornire al licenziatario le copie di volta in volta necessarie (eventualmente complete di confezioni e quant’altro), assumendosene i costi ed i rischi circa l’integrità dei supporti ma conservando un controllo pressoché totale sull’andamento delle vendite.

A prescindere dalle scelte compiute, i diritti attribuiti al licenziatario dovrebbero essere a tempo determinato (non rinnovabili automaticamente), non trasmissibili ad altri soggetti ed esclusivi nell’ambito di uno spazio territoriale definito (per esempio: esclusivista italiano).

In ogni caso al licenziatario non devono spettare, salvo altri accordi, diritti, facoltà o pretese sul programma – MAI COMUNQUE SUI SORGENTI – sui marchi e sulla documentazione tecnica diversi dalla semplice distribuzione.

L’attività del licenziatario deve inoltre essere soggetta ad una serie di obblighi molto precisi, diretti a tutelare sia il programma che l’immagine del licenziante.

In particolare, la violazione di alcuni di questi obblighi è talmente grave che il licenziante deve riservarsi il diritto di risolvere unilateralmente il contratto.

In altri termini, se il licenziatario viola alcune clausole per ciò solo deve risarcire il danno e accettare incondizionatamente l’eventuale decisione del licenziante di porre fine al rapporto.

Vediamo alcune di queste obbligazioni.

Schematicamente si possono dividere in:

obbligazioni a tutela dell’immagine del licenziante (programmatore):

– il licenziatario non deve rimuovere o rendere invisibili le indicazioni relative ai diritti d’autore (in particolare quello di paternità dell’opera), anzi deve farle risultare su ogni supporto cartaceo o informatico connesso al programma.

obbligazioni relative alla commercializzazione del programma:

– imporre al licenziatario la più assoluta riservatezza su tutto ciò che attiene al programma e alla documentazione, e all’utente finale esclusivamente la sottoscrizione della licenza d’uso predisposta dal licenziante.

– Impedire contrattualmente al licenziatario il reverse-engineering o qualsiasi altra attività avente ad oggetto la struttura del software.

Oltre a quanto sopra è bene predisporre una clausola generale che produca gli stessi effetti di cui sopra (risoluzione del contratto e risarcimento dei danni) in caso di diffusione di notizie riservate attinenti il software, la sua documentazione tecnica e le condizioni commerciali dell’accordo.

Vanno poi dettagliatamente regolate le questioni relative agli sconti, alla ripartizione dei costi di promozione ed eventualmente di formazione specifica sull’applicativo.

Sempre restando nell’ambito delle questioni economiche è interessante fare riferimento ad un’altra clausola tanto diffusa all’estero quanto rara in Italia.

Si tratta di attribuire al licenziante il diritto di ispezionare le scritture contabili del licenziatario (di regola massimo due volte l’anno) per verificare lo stato delle vendite.

Come è facile intuire quasi nessuno accetterebbe una cosa del genere ma d’altra parte il licenziante ha il diritto di controllare la regolarità di ciò che accade.

Una soluzione potrebbe essere quella di fissare un budget annuale di vendita con delle tappe intermedie (es.: budget annuo pari a 100. Realizzarne il 30% entro i primi tre mesi ecc. ecc.), oppure di stabilire che le fatture emesse dal licenziante fanno piena prova delle somme dovutegli dal licenziatario.

Un altro strumento di controllo può essere la prvisione l’utente finale deve firmare, (non semplicemente accettare) solo ed esclusivamente la licenza d’uso predisposta dal licenziante.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle clausole di limitazione di responsabilità e a tutte quelle il cui contenuto può classificarsi come “vessatorio” ai sensi della normativa vigente, che devono essere sottoscritte una per una.

Veniamo ora agli allegati che dovrebbero contenere le specifiche tecniche e le condizioni commerciali.

E’ difficile “ingabbiare” un software di per sè mutevole in una serie rigida di specifiche tecniche, ma ciò non toglie che alcuni requisiti debbano essere per forza indicati.

Penso, ad esempio, allo hardware minimo per farlo girare, ad una di lista di compatibilità, ma prima ancora alla struttura del programma stesso in modo da chiarire per cosa il distributore paga e per cosa no.

Sugli aspetti squisitamente informatici non è il caso di andare oltre, essendo il tutto legato alla specificità di ogni singolo programma; mentre un elemento che dovrebbe sicuramente comparire è l’elenco della documentazione tecnica fornita a supporto.

Ciò almeno per due motivi.

Il primo è che le limitazioni di garanzia contenute nel contratto fanno riferimento alla documentazione ufficiale rilasciata dal licenziante che deve quindi essere (la documentazione) perfettamente identificata.

Il secondo riguarda l’attribuzione dei diritti d’autore. Dato che nel contratto si stabilisce che il licenziatario non acquista nessun diritto (se non quello di distribuzione) sul software e sulla documentazione è giocoforza dover specificare quali siano i materiali certamente tutelati dalla legge e dagli accordi.

Anche per quanto riguarda le condizioni commerciali non è possibile dettare regole precise. Certamente devono contenere l’attribuzione del diritto di esclusiva per uno o più paesi, un patto di non concorrenza e infine condizioni e modalità di pagamento.

E’ anche il caso di occuparsi, in questa parte del contratto, della formazione e dell’assistenza, stabilendo se ed entro quali limiti essa è a carico del licenziante. Analoghe considerazioni valgano per le iniziative promozionali.

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