Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004
Art. 1.
Riorganizzazione dei tribunali delle acque
… omissis …
Art. 1-bis.
Modifica dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
… omississ…
Art. 2.
Proroga dell’incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
… omissis …
Art. 3.
Modifiche all’articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalita’ di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalita’ di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche’ dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini puo’ richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita’ indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche’ dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato b);
b) disciplinare le modalita’ di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita’ di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;
d) indicare le modalita’ tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. (Comma soppresso).
Art. 4.
Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All’articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.”.
Art. 5.
(Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 6.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
… omissis…
Art. 6-bis.
Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell’Avvocatura generale dello Stato
… omissis…
Art. 7.
Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
… omissis…
Art. 8.
Norma finanziaria
… omissis…
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
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