La vicenda che ha coinvolto l’agenzia Magnum Photos – che ha rimosso un reportage discusso dal suo archivio – fa riflettere sulla libertà di informare e i suoi limiti: non bisogna confondere l’etica individuale con la legge di Andrea Monti – originariamente pubblicato Wired.it
Su Wired.it avevo commentatola polemica riguardante Magnum Photos poi risolta dall’annuncio della stessa agenzia delle revisione dei contenuti dei propri archivi e del sistema di parole chiave per identificare le immagini dei reportage (in breve, un reportage sulla prostituzione minorile di David Alan Harvey, disponibile nel catalogo dell’agenzia fotografica fino a poco fa, ha suscitato aspre polemiche, costando alla suddetta l’accusa di vendere foto di pornografia minorile).
La vicenda offre lo spunto per una riflessione più generale sul rapporto fra il dovere del giornalista di informare, il diritto delle persone di sapere e la pretesa di imporre limitazioni alla libertà di stampa e di espressione in nome di convinzioni individuali, amplificata dalla possibilità di usare i social network come strumento di manifestazione del dissenso.
La premessa, forse superflua ma doverosa, è che la possibilità di esprimere liberamente il dissenso è per definizione positiva, perchè costituisce il presupposto per il funzionamento della democrazia. Non è in discussione, dunque, il diritto di chiunque di esprimere opinioni anche molto forti su contenuti e comportamenti di rilevanza pubblica e di interesse generale. Anzi, è proprio questo diritto che sta alla base della libertà di espressione, un tempo riservata di fatto ai soli giornalisti e ora fruibile anche e soprattutto da chi “anima” piattaforme di blogging, social networking e instant messaging.
C’è, tuttavia, una differenza strutturale fra le opinioni di un individuo e la funzione del giornalista, specie quando il tema in discussione è particolarmente delicato o critico. Mentre l’individuo che diffonde un commento su Twitter può, letteralmente, scrivere quello che vuole con l’unico limite del doverne rispondere davanti alla legge, un giornalista non ha questa libertà. Non solo la legge, ma anche la deontologia della professione giornalistica impongono di rispettare, oltre alla “sacra triade” (interesse pubblico a conoscere la notizia, pertinenza e continenza) anche la dignità della persona, sia nel trattare una notizia in un articolo, sia nel raccontarla per immagini o video.
Come è facile comprendere, il rispetto di queste regole è ancora più importante quando ci si confronta con un tema intrinsecamente difficile da gestire come l’estetica della miseria. Ne parla bene, e senza ipocrisie, Michele Smargiassi in un articolo intitolato “I miserabili(sti)” che analizza in modo articolato e scrupoloso gli aspetti etici del graficizzare la sofferenza, e a cui risponde un altro importante fotografo italiano, Pino Bertelli riaccendendo un dibattito fortunatamente mai sopito.
Da un lato c’è la rivendicazione (pseudo?)culturale all’estetizzazione del dolore, dall’altro quella del diritto a documentare e denunciare fatti e condizioni di vita che altrimenti non arriverebbero mai alla soglia della percezione del pubblico e non realizzerebbero la funzione stessa del fotogiornalismo: scuotere le coscienze. In mezzo, un complesso intreccio di motivazioni individuali e interessi professionali.
Decidere quando un reportage sia, in realtà, illegale oppure osceno può essere, in certi casi, difficile. L’articolo 528 del Codice penale e la giurisprudenza della Corte di cassazione dettano dei parametri da prendere in considerazione quando è necessario bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero con la tutela dell’ordine pubblico. Questi parametri cambiano nel tempo: l’esempio è Ultimo tango a Parigi, censurato alla sua uscita, e ora liberamente fruibile da chiunque. Il Codice penale è rimasto lo stesso, non così quello che potremmo chiamare lo “spirito del tempo”. Ma, e veniamo al punto, “chi” può decidere quali sono questi parametri? La risposta è semplice: solo ed esclusivamente un giudice, e non perché sia infallibile, ma perché la sua funzione è quella di essere il garante della corretta applicazione della legge.
Le convinzioni individuali su cosa sia “giusto” o “sbagliato”, quindi, sono sicuramente utili per indirizzare (nel bene e nel male) il comportamento di ciascuno, ma non possono diventare un mezzo per condizionare l’esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione.
Il presupposto – e il limite strutturale – della cancel culture è proprio questo: confondere l’etica individuale con la legge, e pretendere, in nome della prima, di superare il ruolo della seconda. E’ semplicemente sbagliato non in nome di un principio etico, ma di una constatazione fattuale: la legge è la formalizzazione di un accordo politico (cioè di un patto fra parlamentari) basato su principi etici (l’apparato ideologico che caratterizza ciascun schieramento). Lamentarsi che una legge sia “ingiusta” o “eticamente inaccettabile” significa mirare al bersaglio sbagliato, perchè l’obiettivo dovrebbe essere appunto, il dibattito parlamentare.
Emerge, dunque, quello che ha questo punto rappresenta il vero problema: l’insofferenza verso limiti di qualsiasi tipo, diversi da quelli autodeterminati da chi la invoca. Se le cose stanno così, allora non ci si dovrebbe preoccupare dell’ennesimo fuoco di paglia acceso per bruciare un articolo, quanto piuttosto della tenuta stessa del sistema democratico.
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