Interlex n.1
di Andrea Monti(*) – 08.05.97
In più occasioni, parlando della legge sulla tutela dei dati personali, si è detto che una sua rigida applicazione causerebbe la chiusura di Internet. Questa affermazione – volutamente paradossale, che per primo suggerì Manlio Cammarata nel suo pezzo La legge 675/96 vieta Internet? nel Forum multimediale La società dell’informazione – è stata da più parti ripresa e strumentalizzata in vari modi, senza che nessuno si ponesse il problema di valutarne l’effettiva fondatezza.
In realtà il meccanismo della 675/96 sembra effettivamente portare alla tanto dileggiata conclusione. E’ indiscutibile che la struttura tecnica di Internet non consente di individuare preventivamente il percorso delle informazioni e che in conseguenza risulta impossibile individuare se i dati sono trasferiti verso paesi che offrono adeguato livello di protezione.
A questo problema oggettivo, si è detto, penseranno i provvedimenti adottati ai sensi della legge 676/96 che all’art.1 c. I lett. n) dovranno stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrsipondenza privata, nonché i compiti del gestore…
Se questi sono i limiti fissati dalla legge 676/96 sembrerebbe non potersi attribuire alla stessa il potere di modificare l’impianto concettuale della legge 675/96. In altri termini, se la 676 deve occuparsi di modalità applicative non può andare a toccare i principi fissati dalla legge sui dati personali, e qundi non potrebbe andare a modificare l’articolo che regola il trasferimento dei dati oltrefrontiera.
Ovviamente Internet non chiuderà domani, né – si spera – qualcuno si sognerà di applicare questo paradossale combinato disposto. Ad ogni modo resta il fatto che è assolutamente necessario armonizzare i principi della tutela dei dati personali con una realtà tecnologica dalla quale non si può prescindere.
E’ oramai opinione comune che la soluzione al problema del come regolare l’utilizzo di questo mezzo potrà giungere solo da un concerto internazionale; né speri il legislatore locale – a fortiori il giudice o l’inquirente – di opporsi a questa inevitabile conclusione.
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