Leggo su Primadanoi.it che il Tribunale di Pescara ha concesso a un malato di potersi curare con il metodo Stamina presso l’ospedale di Pescara. Il quotidiano riporta anche le parole del legale che ha patrocinato la causa, il quale ha dichiarato testualmente che la materia va trattata
facendo riferimento all’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute, che non puo’ essere impedito da una normativa di minor rango, anche in virtu’ delle disposizioni normative che permettono a pazienti per i quali non vi sono terapie tradizionali di poter accedere alle cure definite compassionevoli
Non ho letto le motivazioni del provvedimento e quindi non posso formulare considerazioni sul ragionamento seguito dal giudice. Ma per una volta, anche se l’attitudine a “giudicare” non mi appartiene culturalmente, provo a scrivere quella che secondo me sarebbe stata una decisione giudiziaria corretta. Lo so, è un ragionamento un po’ complesso, che richiede qualche minuto di attenzione per essere seguito dall’inizio alla fine. Ma per una volta – almeno – varrebbe la pena di connettersi al proprio cervello, invece che soltanto all’account facebook.
* * *
Il giudice, letti gli atti del procedimento promosso dal Paziente,
Ritenuta la propria compentenza,
HA EMANATO LA SEGUENTE ORDINANZA
Il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla ASL di curarlo applicando il metodo c.d. “Stamina”, ritenendo che il proprio caso sia tutelato dall’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute, che non puo’ essere impedito da una normativa di minor rango, anche in virtu’ delle disposizioni normative che permettono a pazienti per i quali non vi sono terapie tradizionali di poter accedere alle cure definite compassionevoli. 1 Di conseguenza, continua il ricorrente, il divieto imposto dal Ministero della salute non avrebbe la forza di prevalere su un diritto costituzionalmente garantito e pertanto la domanda meriterebbe di essere accolta.
OSSERVA SUL PUNTO IL GIUDICANTE
La decisione su una domanda il cui fondamento fattuale è medico e pertanto extra-giuridico richiede innanzi tutto la corretta identificazione del significato delle parole utilizzate. Solo dopo aver verificato se Stamina possa essere considerato un “metodo scientifico” e se rientri nella nozione di “cura” sarà possibile trarre conclusioni di tipo giuridico e dunque prescrittivo.
Il vocabolario Treccani così descrive il termine “Metodo“:
b. Nella scienza contemporanea s’intende correntemente per m. scientifico l’insieme di norme, direttive e convenzioni seguite nell’impostazione e nella conduzione della ricerca, in base a criterî generali di razionalità e obiettività che garantiscano non solo la significatività e la comunicabilità dei processi di acquisizione teorica, ma anche la riproducibilità e la verificabilità delle osservazioni su cui tali processi si basano. Tra i metodi scientifici si possono distinguere: m. descrittivi, tipici del naturalismo antico e medievale, ma riproposti in diverse discipline in tempi successivi, che si limitano a fornire una descrizione dettagliata dell’oggetto d’indagine in base all’osservazione, diretta o indiretta, delle sue proprietà empiriche in condizioni naturali; un m. razionale, tipico per es. della matematica, che si propone come mezzo per consentire alla ragione umana la conoscenza, la definizione e la trattazione di enti e principî universali con le loro implicazioni logiche e teoretiche; un m. sperimentale, che si basa su interventi intesi a riprodurre, in modo opportunamente semplificato e mediante l’uso di apparati appositamente progettati e realizzati, le condizioni in cui si verificano determinati fenomeni al fine di sottoporre a controllo (confermandole o confutandole) le previsioni teoriche: esempî di metodo sperimentale sono i m. di osservazione e misura, cioè le procedure di elaborazione (per lo più statistica) dei dati raccolti nella misurazione di determinate grandezze al fine di stabilirne il valore più probabile con il relativo intervallo di indeterminazione (o errore di misura). Sono metodi descrittivi: il m. morfologico, consistente nella semplice rilevazione e registrazione delle forme degli oggetti esaminati; il m. classificatorio, che può includere il precedente e che ha lo scopo di riunire in categorie (specie, generi, famiglie, ecc.) più individui che rivelano caratteristiche simili (morfologiche, strutturali, o, nel caso della botanica e della zoologia, anche genetiche) per giungere alla determinazione di un ordine gerarchico costituito da una successione di categorie sempre più ampie e generali; i m. statistici, che presuppongono la misurazione di aspetti quantitativi degli elementi analizzati e che, mediante opportuni strumenti matematici (statistica e calcolo delle probabilità), si propongono di rilevare regolarità e leggi in fenomeni di massa apparentemente caotici. Con riferimento agli strumenti matematici usati nella ricerca scientifica: m. analitico, quello che si traduce in un procedimento di calcolo; m. sintetico, quello che si basa su una catena di deduzioni logiche a partire dalle proprietà caratteristiche degli enti in esame; m. costruttivo, quello che offre un procedimento atto non solo ad affermare l’esistenza di una o più soluzioni di un problema, ma a determinarle attraverso successivi passaggi (calcoli, costruzioni geometriche).
“Cura“, si legge sempre sul vocabolario Treccani, è:
a. Il complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche che hanno il fine di guarire una malattia. b. Uso continuato di un rimedio: fare la c. del chinino, del cortisone, degli antibiotici; la c. delle acque. c. L’opera prestata dal medico per guarire un ammalato: avere un malato in cura; affidarsi alle c. di un valente internista; essere in cura (o sotto cura).
Benché in ambito genericamente qualificabile come “scientifico” la ricerca possa ampiamente essere basata sul principio di “tentativo” ed “errore”, in ambito medico è necessario che questo principio venga applicato con estrema attenzione per evitare di mettere in pericolo – o aggravare inutilmente – le condizioni di un paziente. Ciò vale non solo per quelle organiche, ma anche per quelle psicologiche dal momento che l’induzione a credere che un certo farmaco o un certo protocollo possano avere effetti miracolosi, senza che queste assunzioni siano validate da riscontri oggettivi potrebbe provocare enormi sofferenze in persone già duramente provate dal male. Dunque, anche e soprattutto in medicina, vale il principio espresso con sintesi mirabile dal prof. Siddhartha Mukherjee nel libro “L’imperatore del male. Una biografia del cancro“, secondo il quale:
La scienza è basata sulla misura. Per capire un fenomeno, uno scienziato deve innanzi tutto descriverlo.
In conseguenza di quanto sopra è possibile concludere che:
- non spetta al giudice attribuire la patente di “scientificità” ad una pratica asseritamente curativa, essendo tale valutazione di esclusiva competenza della scienza medica (a meno di non voler sostenere, come fece con esiti disastrosi Lysenko, che i risultati scientifici devono piegarsi al Potere);
- pure le cosiddette “cure compassionevoli” devono avere un livello minimo di verificabilità o di fondamento scientifico, essendo altrimenti indistinguibili da pratiche prive di valore come l’astrologia o l’omeopatia;
- ciò che non raggiunge nemmeno la soglia minima di qualificabilità come “cura compassionevole” non è tutelato dall’art. 32 della Costituzione,
- nel caso in cui non si sia di fronte a una cura compassionevole non si pone un problema di prevalenza della norma costituzionale sul provvedimento amministrativo che vieta la somministrazione di una “terapia” che non è tale.
Venendo ora al caso concreto, quello predisposto dalla Stamina Foundation non è qualificabile come “metodo” perchè difetta dei requisiti di verificabilità intersoggettiva caratteristici di qualsiasi scoperta scientifica e difetta delle caratteristiche per essere considerato “cura”. Il termine, infatti, è portatore di una compente finalistica oggettivamente orientata all’ottenimento della guarigione e non soggettivamente mirata all’aspettativa della scomparsa del male. In altri termini, una cura per esere tale deve essere idonea (almeno potenzialmente) a produrre un effetto e non a ingenerare la mera aspettativa, non supportata da riscontri, della guarigione.
Se, dunque, Stamina non è “metodo”, non è “cura” nè tantomeno “compassionevole”, se ne deve concludere che allo stato, non potendosi invocare la prevalenza dell’art.32 della Costituzione sul provvedimento del Ministero della salute che interrompe la sperimentazione e comunque non sussistendo i presupposti per ordinare direttamente alla ASL di applicare il protocollo Stamina, il ricorso non può essere accolto e pertanto viene rigettato.
Così deciso in data …
N.B. QUESTO NON E’ UN VERO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO. NON E’ STATO EMANATO DA UN TRIBUNALE E NON HA ALCUN VALORE GIURIDICO.
- Il riferimento all’art. 32 della Costituzione è formulato dall’avvocato del paziente ed è citato testualmente dall’articolo pubblicato su Primadanoi.it ↩
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