Un’ordinanza del Tribunale di Milano – Sezione imprese dello scorso 4 novembre 2022 ha stabilito che gli internet provider stranieri devono rispettare gli ordini di filtraggio emessi dalle autorità italiane sulle query DNS degli utenti, per impedire la violazione dei diritti d’autore su materiale audiovisivo diffuso illegalmente da terze parti. Oltre alle questioni relative alle modalità di tutela diritto d’autore, questo provvedimento rimette per l’ennesima volta e giustamente in discussione il dogma infondato dell’internet senza confini di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su Strategikon – un blog di Italian Tech
Nel caso specifico, la causa era stata promossa da tre case discografiche italiane (Sony Music Entertainment, Warner Music Italia e Universal Music Italia) nei confronti di Cloudlare, il colosso americano che offre, fra i vari servizi, un “open DNS” utilizzabile gratuitamente da chiunque. Il provider si era rifiutato di dare seguito a provvedimenti dell’Autorità per le comunicazioni italiana sostenendo, in sintesi, di non essere coinvolto in attività illecite, che questi ordini non potevano essere eseguiti direttamente negli USA e che, in ogni caso, rappresentavano un obbligo di sorveglianza degli utenti che non era consentito dalla legge. La Corte milanese non ha accolto queste tesi e, pur attestando l’estraneità dell’ISP alle violazioni di legge, ha confermato l’obbligo di eseguire il blocco dell’accesso al proprio open DNS.
Benché non del tutto convincente sotto il profilo strettamente giuridico, la decisione stabilisce un precedente importante perché estende il raggio di azione delle autorità italiane anche al di fuori dei confini nazionali. Questa ordinanza, infatti, supera addirittura l’orientamento che si era formato nel 2009 ai tempi del famoso “caso The Pirate Bay”, quando la Corte di cassazione stabilì che se un contenuto illegale si trova (o è raggiungibile) su un server localizzato all’esterno dei confini italiani, è legittimo obbligare gli internet provider nazionali a intercettare e bloccare le richieste di connessione degli utenti. Come dire: non posso sequestrare una casa dove si spaccia droga perché è oltreconfine, però posso impedire di raggiungerla vietando il transito a chiunque voglia passare per i valichi che portano inequivocabilmente a quella destinazione. Da quel momento gli “oscuramenti” sono diventati una prassi consolidata e non più discussa tanto da essere estesa, nel 2021, dai siti e dai torrent anche ai canali Telegram.
Non è così pacifico che, allo stato attuale, gli ordini di blocco sui DNS siano giuridicamente ammissibili perché il quadro normativo è particolarmente confuso sul punto. Inoltre, venendo all’ordinanza commentata, stabilire che i provvedimenti di un’autorità italiana si applicano direttamente all’estero implica un “rischio reciprocità. Altri Paesi potrebbero ordinare direttamente ad operatori nazionali di rispettare leggi straniere ed essere processati all’estero in caso di mancata osservanza. Tuttavia, e fermo restando il diritto alla tutela dei contenuti protetti dalla legge, è un dato di fatto che gli ISP italiani rispettano rigorosamente i provvedimenti delle varie autorità. Non necessariamente questo accade con tutti gli open DNS stranieri perché, appunto, sono basati in altre giurisdizioni e dunque non soggetti alla legge italiana. In questo senso, dunque, il Tribunale di Milano ha eliminato uno squilibrio nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica che danneggia le imprese nazionali e consente un maggiore (ma senz’altro perfettibile) bilanciamento fra interessi dei copyright stakeholder e operatori nazionali che non sono coinvolti in attività illecite.
In termini più generali, inoltre, l’ordinanza del Tribunale di Milano sferra un colpo ben assestato alla retorica che caratterizza la narrativa mainstream sull’internet. Una “rete libera” e il suo corollario, “una rete senza governi”, sono luoghi comuni tanto sbagliati quanto creduti veri che circolano dai tempi della Dichiarazione di indipendenza del ciberspazio, la suggestiva ma fattualmente infondata rivendicazione di autonomia pronunciata nel 1996 da John Perry Barlow. Nonostante, nel corso del tempo, i parlamenti, i poteri esecutivi e il mercato abbiano chiaramente dimostrato la falsità di questi assunti, questo non ha impedito la costruzione di modelli economici, industriali e —soprattutto— di governo basati sull’illusione che potesse esistere uno (come lo chiama Barlow) ‘spazio sociale’ indipendente e sostanzialmente anarchico.
Regimi a “democrazia variabile” hanno chiaramente dimostrato che quando serve è facilmente possibile limitare l’accesso alle piattaforme e, prima ancora, alle reti di trasporto (come già poteva fare l’Italia fin dal 2010 e poi formalmente dal settembre 2019, con l’emanazione del decreto legge sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica). Il contrasto a fenomeni criminali transnazionali come le estorsioni tramite ransomware ha portato le autorità inquirenti a compiere azioni dirette in altri Paesi dal discutibile valore giuridico. Anche l’Unione Europea è da tempo attiva su questo fronte arrivando addirittura a rimettere in discussione il ruolo della crittografia come strumento per la tutela dei diritti fondamentali.
Il quadro che emerge dall’analisi delle tendenze politiche e giudiziarie del momento, e nel quale l’ordinanza del Tribunale di Milano assume una posizione di primo piano, disegna uno scenario nel quale interessi (non solo) industriali contrapposti si scontrano sul terreno dei diritti fondamentali che, dunque, vengono strumentalizzati in funzione delle necessità di questo o quel contendente. Una dialettica del genere sarebbe di per sé anche fisiologica se sul ring, oltre ai combattenti, ci fossero anche delle regole imparziali. Nei fatti, però, non è così perché —fuor di metafora— i legislatori hanno da tempo (o da sempre) rinunciato a capire le dinamiche innescate dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione, e c’è un limite al ruolo suppletivo che può essere interpretato dalle decisioni giudiziarie. Esempi imbarazzanti come la “direttiva caricatori”, o le future norme comunitarie sull’intelligenza artificiale o sulla “cyber-resilience” —per non parlare della “giustizia predittiva”— sono soltanto gli ultimi esempi di questo “stato dell’arte”.
Di conseguenza, per tornare alla metafora e concludere il ragionamento, invece che ad un incontro di boxe, le contese sui diritti combattute sul ring dell’internet libera somigliano sempre di più a un match di wrestling, dove anche i regolamenti fanno parte della finzione, ma dove gli unici che subiscono colpi veri sono le persone e i loro diritti.
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