Il sequestro-dissequestro di Facebook e Telegram è la spia del malessere che affligge le indagini penali online

di Andrea Monti – Originariamente pubblicato da Infosec.News

Un articolo pubblicato a pagina 30  de IlSole24Ore del 11 novembre 2020 riferisce del sequestro-dissequestro di Facebook e Telegram da parte della Procura della Repubblica di Napoli. Nello specifico, i fatti si sarebbero svolti in questo modo: la Procura dispone un “sequestro per oscuramento” di oltre un migliaio di nomi a dominio e di un numero rilevante di IP.

La Guardia di Finanza comunica il provvedimento del magistrato agli operatori e agli internet service provider. Mentre questi ultimi stanno eseguendo l’ordine del magistrato, arriva una ulteriore nota della Guardia di Finanza con la quale viene richiesto di non dare seguito all’inibizione o comunque sbloccare sessantasei nomi a dominio, fra i quali i primi due sono, appunto, Facebook (it-it.facebook.com) e Telegram (t.me).

Assieme a questa nota arriva  un provvedimento del PM che dispone il dissequestro dei numeri IP (e dunque non dei domini) indicati nella richiesta di sblocco comunicata in precedenza dalla Guardia di finanza. Sono documenti scannerizzati, privi di firma digitale, senza autenticazione delle firme né timbro a secco.

Due sono gli aspetti che preoccupano in questa vicenda.

Il primo: continuare a usare il sequestro penale per impedire la prosecuzione di attività illecite è sbagliato, inutile e genera risultati paradossali (vedi il caso della “confisca per oscuramento” di cui pure ha scritto IlSole24Ore ). Poco importa che la Corte di cassazione abbia messo una “pezza a colore” su una prassi del genere che è e rimane semplicemente sbagliata. 

Il secondo: è chiaro che il sequestro di Facebook e Telegram (e degli altri “sbloccati”) è stato un errore. È altrettanto chiaro che l’immediato “ravvedimento operoso” della Guardia di Finanza, accopmpagnato da un provvedimento (sbagliato) del pubblico ministero è stato meglio di niente. Ma il rispetto delle forme, nel processo penale, è sostanza. 

È evidente che la polizia giudiziaria non potrebbe “dissequestrare di iniziativa” salvo ratifica successiva del magistrato. Sarebbe un atto abnorme che metterebbe gli operatori di telecomunicazioni fra l’incudine (violare un ordine del magistrato senza un valido provvedimento di revoca) e il martello (attendere la notifica del provvedimento del magistrato perché la semplice comunicazione della Guardia di Finanza non ha valore, ma rischiando azioni di risarcimento).

Ma che dire di fronte a un provvedimento tecnicamente sbagliato che confonde IP con nomi a dominio e che dunque priva di valore la “nota accompagnatoria”? E come comportarsi di fronte ad atti dei quali nessuno mette in dubbio la provenienza sostanziale, ma che non sono stati “formati” secondo le regole? Lo “stato di emergenza” giustifica il venir meno delle forme che garantiscono il rispetto dei diritti?

Questa vicenda è balzata agli onori della cronaca per via delle “vittime illustri” di un errore, ma nella quotidianità delle indagini penali capitano troppo di frequente casi nei quali vengono richiesti blocchi ed oscuramenti senza preoccuparsi troppo delle “forme”.

Spesso questo accade per fretta, altre volte per scarsa preparazione tecnica. Nessuno si preoccupa di eccepire questi comportamenti, fino a quando un giudice, a Berlino, si accorgerà di quello che è accaduto. Ma ci vorrà tempo, e forse non accadrà mai.

Eppure, una soluzione pratica ci sarebbe: mettere a disposizione delle autorità (magistratura, ma anche autorità indipendenti) la possibilità di eseguire direttamente gli oscuramenti caricando IP e domini da mettere in lista nera.

In questo modo, pur rimanendo gli “oscuramenti” una pratica inutile ed inefficace, ciascuno si assumerebbe in modo chiaro e diretto le responsabilità per le decisioni che assume, lasciando gli operatori liberi di fare il loro lavoro, invece di trasformarsi in “sceriffi della rete”.

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