Un effetto collaterale della sentenza Fuchsmanns vs Germany è il chiarimento (sperabilmente definitivo) del fatto che il Diritto all’oblio non ha nulla a che vedere con la tutela della privacy.
La causa Fuchsmann è basata sull’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani (privacy) mentre il Diritto all’oblio è basato sull’articolo 7 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea (protezione dei dati personali).
Dunque, utilizzare la privacy come base giuridica per sostenere il Diritto all’oblio è semplicemente sbagliato.
Possibly Related Posts:
- Paragon e Meta: lo spettro della sorveglianza e il fantasma della democrazia
- Il Garante dei dati personali ha veramente “bloccato” DeepSeek?
- Perché DeepSeek spaventa i giganti (occidentali) dell’AI
- Chatbot troppo umani, i rischi che corriamo
- La sentenza TikTok e il futuro delle multinazionali cinesi high-tech. L’opinione di Monti