ll giudice nazionale ha giurisdizione sulle violazioni di copyright commesse attraverso un cloud basato all’estero. Con l’ordinanza del 4 novembre scorso la XIV Sezione del Tribunale delle imprese di Milano segna un punto significativo – per quanto ancora solo di merito – nella lotta alla pirateria online di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su IlSole24Ore
La pronuncia riguarda il reclamo proposto dal provider americano Cloudflare contro Sony Music Entertainment Italy, Warner Music Italia e Universal Music Italia, relativa al rifiuto del fornitore di servizi di rispettare l’ordine e di bloccare le richieste degli utenti al proprio Dns (il “convertitore” di indirizzi internet numerici in sequenze intelligibili) per recuperare opere protette dal diritto d’autore e diffuse illecitamente da terzi non collegati né fruitori diretti dei servizi del provider.
Confermando la cautelare del luglio scorso, la Corte ha stabilito che sussiste la giurisdizione nazionale quando il thema decidendum riguarda la lesione dei diritti d’autore e dei diritti connessi di un soggetto di diritto italiano. Non meno significativa l’ampiezza del principio secondo cui è legittimo estendere il blocco anche degli alias che “puntano” ai servizi illeciti, previa effettiva verifica della riferibilità degli alias agli indirizzi coinvolti nella diffusione.
Quanto alla legittimazione passiva del fornitore di servizi di Dns pubblici (cioè disponibili anche a chi non è cliente dell’operatore destinatario del provvedimento). La Corte ritiene che l’ordine di blocco sia configurabile anche nei confronti di operatori terzi che non hanno rapporto diretto con gli autori della condotta illecita perché ciò che conta è la possibilità per chiunque di utilizzare servizi aperti per raggiungere contenuti diffusi illecitamente, a prescindere dalla responsabilità del destinatario dell’ordine.
Altro capo della decisione destinato a fare giurisprudenza è quello che esime l’autorità dal dover indicare precisamente le specifiche modalità tecniche per l’esecuzione dell’ordine di inibizione alla raggiungibilità dei contenuti contestati.
Benché alcuni passaggi sollevino qualche perplessità in termini di bilanciamento fra la tutela del diritto d’autore e il rispetto dei principi di neutralità degli operatori, letto a contrario questo provvedimento consente anche di desumere il principio in base al quale quando il soggetto che diffonde il contenuto illecito è localizzato nella stessa giurisdizione del titolare dei diritti, i provvedimenti e gli ordini delle autorità nazionali dovrebbero essere diretti esclusivamente nei confronti di chi memorizza e diffonde i contenuti e non, indiscriminatamente, verso tutti gli altri operatori.
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