La vicenda di Alfredo Cospito sembra avere suscitato riflessioni sul rapporto fra le esigenze di prevenzione di pubblica sicurezza e quelle della repressione penale, nel caso di reati commessi per motivazioni ideologiche e non “semplicemente” criminali. Il commento di Andrea Monti, professore incaricato di Digital Law nel Corso di laurea magistrale in Digital Marketing dell’Università di Chieti-Pescara, già docente di diritto dell’ordine e della sicurezza pubblica nello stesso ateneo di Andrea Monti – Inzialmente pubblicato su Formiche.net
Nel saggio Assassins against the Old Order Nunzio Pernicone e Fraser Ottanelli ricostruiscono la storia della violenza politica anarchica, socialista e repubblicana a partire dal primo (tentato) regicidio in Europa: quello commesso nel 1878 da Giovanni Passannante a danno del re Umberto I di Savoia.
La vicenda di Passannante è alquanto paradigmatica del rapporto fra potere istituzionale e forze eversive perché, comparandola a quella di Alfredo Cospito, dimostra che la dinamica “azione-reazione” è sostanzialmente costante nel tempo.
Prima dell’attentato italiano, osservano Pernicone e Fraser, il moltiplicarsi di azioni eversive in Russia, Germania e Spagna pur non collegate, in Italia, all’Internazionale o al fronte antimonarchico spinsero le autorità nazionali a invocare uno “stato di pericolo” che giustificò l’adozione di misure preventive a tutela della famiglia reale. Ciononostante, l’attentatore riuscì a superare le misure di sicurezza e, pur fallendo, a colpire il re.
Più dell’atto in sé, ai fini di questa analisi, è interessante il seguito. Arrestato immediatamente, Passannante venne processato di lì a poco. La sua difesa, continuano Pernicone e Fraser, sostenne la tesi del “povero ignorante”, radicalizzato da idee estremiste (quelle di ispirazione repubblicana, e non anarchica) che lo avevano trasformato in un regicida e che la responsabilità della radicalizzazione dell’attentatore fosse, appunto, l’eccessiva tolleranza per idee in questione. Questo argomento difensivo non fu sufficiente a convincere i giudici che condannarono a morte l’attentatore. Tuttavia, la pena capitale fu commutata da re Umberto in ergastolo, ritenendo che l’attentatore fosse soltanto un “povero illuso”.
Il regime al quale venne sottoposto Passannante si dimostrò peggiore della pena di morte. Recluso nel carcere di Portoferraio in una cella umida e fetida al di sotto del livello del mare, il detenuto venne incatenato a una palla pesante venti chili, senza avere possibilità di ricevere visite, di leggere libri e di utilizzare una latrina. Circa dieci anni dopo, per timore di uno scandalo, le autorità lo trasferirono nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino (chiuso definitivamente lo scorso agosto 2022) dove morì in vinculis. Il suo paese di origine, Salvia, fu condannato a cambiare nome e divenne, d’imperio, Savoia di Lucania.
L’efficacia preventiva del regime di carcerazione speciale per i detenuti politici
Con tutte le differenze del caso, le similarità con la vicenda Cospito sono abbastanza evidenti. Ora come allora, il pericolo costituito dalla circolazione di tesi rivoluzionarie non era stato adeguatamente preso in considerazione. Ora come allora lo Stato reagì accentuando la componente retributiva della pena rispetto a quella rieducativa. Ora come allora, la condanna e il modo di scontare la pena hanno avuto un effetto opposto a quello atteso.
È certamente vero che nel caso di Passannante, con buona pace di Cesare Beccaria, la pena inflitta fu tortura allo stato puro – vendetta, in altri termini – mentre nel caso di Cospito le finalità sono di tipo special preventivo. Ma queste ultime sono state perseguite sulla base di una norma pensata per fattispecie non del tutto adatte allo scopo e che evidenzia i propri limiti quando viene applicata ad ambiti ideologico-politici e non puramente criminali.
Almeno in termini di percezione comune, si è diffusa l’idea che la radicalizzazione ideologica da contrastare sia essenzialmente quella di matrice fanatico-religiosa mentre altre forme, da quelle storiche come, appunto, l’anarchia a quelle più recenti come il settarismo tecno-religioso (Aum Shinrikyo) o l’eco-terrorismo siano fenomeni più limitati o, tutto sommato giustificati dalla “nobiltà del fine”, sia esso la tutela dell’ambiente, dei “diritti umani” o della “libertà”. Indicativo, in questo senso, il dibattito pubblico sull’applicazione della sorveglianza speciale a persone tornate in Italia dopo avere combattuto nelle milizie curde, agli autori dell’imbrattamento del Senato (senza voler ricordare quello sulla guerriglia infinita in Val di Susa), sugli scontri in Germania fra attivisti e forze di polizia, o sulla semisconosciuta crisi in Nagorno-Karabak causata da un blocco organizzato da attivisti per i diritti umani.
Questioni del genere sono sistematicamente affrontate nella prospettiva della repressione penale: quando si verifica un fatto e il fatto vìola una norma penale, il responsabile viene processato e condannato. Tuttavia, la enorme facilità con la quale l’accesso alle tecnologie dell’informazione consente di creare “disordine organizzato” e far circolare rivendicazioni o messaggi di propaganda impone di riconsiderare il ruolo della prevenzione di pubblica sicurezza e domandarsi se non sia necessario rivedere la formulazione dell’articolo 8 del Codice penale sui delitti politici, l’applicazione dei poteri di prevenzione affidati alle forze di pubblica sicurezza e le prerogative dei servizi di informazione per la sicurezza dello Stato.
C’è un momento, in qualsiasi organizzazione ideologicamente motivata, nel quale si passa dalla protesta civile alle vie di fatto, alla violazione della legge e poi alla violenza. È inevitabile, quindi, che lo Stato debba decidere come rapportarsi con fenomeni che hanno una doppia valenza: criminale da un lato, ma politica dall’altro.
Dal punto di vista della repressione penale, come insegnano l’esperienza degli Anni di piombo e, in particolare, i processi agli “irriducibili”, ai fini della prevenzione di ulteriori atti la loro matrice ideologica attenua l’effetto dell’applicazione di sanzioni e l’esecuzione di pene detentive con modalità pensate per la criminalità che, seppur organizzata, persegue profitto e potere fini a loro stessi e non allo scopo di determinare un nuovo ordine politico.
In altri termini (puramente astratti) un regime carcerario basato sull’isolamento e sul controllo continuo del recluso è certamente efficace per eliminare – o quantomeno limitare – la possibilità per il detenuto di interagire con il gruppo criminale di appartenenza. Al contrario, un detenuto per fatti ideologicamente motivati diventa un simbolo (o un martire) a prescindere dalla possibilità di contatto con gli aderenti al movimento. Il semplice fatto che ad arrestare, processare e condannare un attivista sia stata un’entità – lo Stato – alla quale non si riconosce il diritto di giudicare, legittima reazioni violente a quello che viene percepito come un atto di guerra.
Certamente, in entrambi i casi, l’arresto di una figura apicale può privare un gruppo criminale o eversivo della leadership necessaria ad attuarne le strategie, complicarne l’operatività e provocare delle reazioni dirette ad ottenere, se non la scarcerazione, quantomeno l’attenuazione del regime detentivo. Nel caso dei criminali politici, tuttavia, l’effetto ulteriore è quello della mobilitazione di soggetti, anche stranieri, non direttamente collegati al gruppo “decapitato”, facenti parte di una “internazionale” o – come nel caso degli anarchici – operanti singolarmente, secondo il paradigma del Lone Wolf.
Prevenzione di polizia e tecnocontrollo
L’effetto farfalla causato dalle proteste ambientaliste e, in ambiti diversi, dalla vicenda Cospito si è tradotto in azioni dalle conseguenze non gravi in termini concreti ma non per questo meno preoccupanti dal punto di vista strategico. Dunque, si evidenzia la necessità del ritorno a un ruolo centrale alle attività di prevenzione tramite il controllo delle organizzazioni politicamente orientate e in particolare degli strumenti tecnologici – incluse reti di telecomunicazioni e piattaforme digitali.
La scelta di intensificare l’applicazione di strategie di prevenzione è estremamente delicata perché incide direttamente sui diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e in particolare sulla libertà di manifestazione del pensiero, sulla libertà di associazione, sulla segretezza delle comunicazioni e sull’esercizio dei diritti politici. Non mancano esempi nella storia passata, in quella recente e nell’attualità di misure oggettivamente repressive adottate in nome della tutela dello Stato ma dirette, in concreto, alla repressione del dissenso.
Un rischio del genere non riguarda l’Italia dato che l’ordinamento della pubblica sicurezza già contiene norme che sottopongono al controllo giurisdizionale le attività di prevenzione. Tuttavia, come ha dimostrato da ultimo il dossier sul decreto rave, è la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici ad essere limitata da una concezione distorta della “privacy” e da una sfiducia strutturale nello Stato. Uno dei casi più evidenti è il provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali che ha dichiarato non conforme alla disciplina comunitaria il sistema di riconoscimento facciale SARI real-time. A parte il dubbio a monte sulla possibilità stessa per l’Unione Europea di legiferare in materia di ordine e sicurezza pubblica o nazionale, c’è da interrogarsi anche sulla potestà di ingerenza in questi ambiti da parte di un’autorità indipendente. L’attività di pubblica sicurezza è strettamente connessa alla sopravvivenza dello Stato (materia che è fuori dal diritto dei trattati) e il controllo sull’esecutivo è affidato, in termini di bilanciamento, al potere giudiziario (il che garantisce al massimo grado il rispetto dei diritti della persona). Non si capisce, dunque, cosa possa fare un’autorità indipendente (peraltro, istituita con legge ordinaria) di più efficace o cogente dell’intervento di una corte.
Entrambe le questioni, ma non solo quelle, derivano dal nodo irrisolto dello statuto giuridico dell’Unione Europea che, pur non potendo avere poteri diretti nei confronti degli Stati membri in materia di sicurezza e ordinamento penale, si sta di fatto attribuendo questi poteri come dimostra, da ultimo, la cooperazione investigativa sotto l’egida di Europol che, pur non essendo una struttura con poteri di polizia, opera come raccordo per operazioni congiunte addirittura con Paesi stranieri.
Conclusioni: il controllo giurisdizionale e analisti di pubblica sicurezza come argini contro abusi ed errori indotti dalla tecnologia
Tornando ancora una volta alla stretta attualità, è innegabile che la possibilità di raggiungere facilmente un’audience molto ampia consentita dalla disponibilità di piattaforme digitali e dal pavloviano riflesso dei media che amplificano qualsiasi cosa qualificata come “virale” aumenta l’intensità delle conseguenze di una protesta violenta.
Allo stesso modo, il caso di Luca Traini – la cui azione criminale ispirò l’autore del massacro di Christchurch in Nuova Zelanda – quello della strage di Utoya o l’incapacità delle forze di polizia americane di riconoscere i segnali di degrado psicologico che si sono materializzati in stragi suggeriscono l’irrinunciabilità del ricorso a strumenti tecnologici per l’analisi e la classificazione dei contenuti che circolano sulla piattaforme digitali grazie a tecnologie che sono già ampiamente utilizzate nel settore privato da Big Tech.
Una scelta del genere, come detto, non sarebbe di per se stessa contraria all’ordinamento né da sottoporre a ulteriori controlli rispetto a quelli della magistratura; e se fossero necessari aggiustamenti normativi dovrebbero andare sempre nella direzione di un potenziamento del controllo giurisdizionale e non della delega ad altri soggetti.
Certo, prevenendo un’obiezione abbastanza comune, l’utilizzo di sistemi automatizzati si presta a falsi positivi e ad errori – a volte anche gravi. Ma questo è un problema umano e non giuridico, legato alla narrativa fantascientifica che, volendo “infallibili” le macchine, induce l’utente a fidarsene ciecamente, e alla sostanziale irresponsabilità (nel senso di non responsabilità giuridica) di chi le progetta e le realizza.
Dunque, l’applicazione di tecnologie per la prevenzione della radicalizzazione politica al comparto della pubblica sicurezza dovrebbe passare innanzi tutto per una forte responsabilizzazione giuridica dei produttori di tecnologia e per un’adeguata formazione degli operanti diretta ad esercitare un vaglio critico sugli output generati dalle piattaforme di analisi, istituendo in seno alle forze di polizia – analogamente a quanto accade nel comparto intelligence – la figura dell’analista di pubblica sicurezza.
Possibly Related Posts:
- Dentro il G-Cans
- Chatbot troppo umani, i rischi che corriamo
- Qual è il significato geopolitico del sistema operativo Huawei Harmony OS Next
- TeamLab Planets: da Tokyo la fuga verso i mondi della mente
- Chi ci protegge dal dossieraggio tecnologico?