Il bollino SIAE: istruzioni per l’uso

di Andrea Monti – PC Professionale n. 116

L’obbligo di apposizione del bollino SIAE su qualsiasi tipo di Cd-Rom, destinato a un circuito commerciale, sta creando molti problemi alle software house e agli editori.

Una delle novità introdotte dalla nuova legge sul diritto d’autore (www.andreamonti.net/lex/1248_00.htm) è l’obbligo generalizzato dell’apposizione del “bollino SIAE” su praticamente qualsiasi tipo di software o applicazione multimediale destinati ai circuiti commerciali o comunque ceduti a scopo di lucro. Un obbligo la cui “messa in pratica” sta già creando molti problemi sia alle software house, sia agli editori e agli operatori del settore. Per non parlare del fatto che i maggiori costi provocati da questo adempimento si trasferiranno inevitabilmente sugli utenti finali. Ma come è possibile che un semplice adesivo possa provocare effetti come questi? Per rispondere bisogna fare un passo indietro, a prima dell’approvazione della legge 248/2000.

> Vero o Falso?
Prima della riforma, questo bollino era obbligatorio soltanto per gli audiovisivi e aveva lo scopo (teorico) di consentire all’autore un controllo sulla distribuzione delle proprie opere. In altri termini, se su ogni supporto viene apposto un bollino, nel momento in cui si trovasse di fronte a una copia priva di questo contrassegno si dovrebbe essere certi di essere in presenza di un “prodotto” abusivo. Questo meccanismo apparentemente semplice ed efficace, però, è tutt’altro che perfetto; come sa chi qualche anno fa realizzava i cosiddetti ‘bootIeg” cioè registrazioni non autorizzate di concerti live. Bastava acquistare i bollini, attaccare sui supporti e in caso di controllo molto spesso si evitavano guai perché di fronte al bollino, nessuno si preoccupava di andare a controllare se effettivamente chili vendeva fosse o meno in possesso di una qualche licenza rilasciata dagli autori. Ora con la nuova legge l’obbligo di apposizione del bollino è stato esteso – come dice espressamente l’art. 181 bis l.d.a. – ad “ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro”, riproducendo la stessa logica applicata agli audiovisivi. Lo stesso articolo stabilisce, infatti, che l’originalità di un software è dimostrata dalla presenza del bollino sul supporto: niente contrassegno, copia abusiva.
Per quanto riguarda il software, poi, è prevista un’altemativa al regime ordinario; dice infatti la legge che “contrassegno, secondo modalità e neve ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,… può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 51”, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per “programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti” cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica deve opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini deva tutela penale di cui all’articolo 171.bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.”
Se dunque un software (o meglio, il Cd che lo veicola) non contiene clip, animazioni, scene di film o brani musicali ed è destinato soltanto ad essere usato. come software (passatemi il gioco di parole) potrebbe (0 condizionale è d’obbligo) fare a meno del bollino. Al posto del contrassegno,i produttori e gli importatori devono rendere ava SIAE una “dichiarazioni di originalità” (oltre che ovviamente pagare il dovuto).

> Sì, ma in pratica?
Dunque, gli operatori dell’Ict si trovano di fronte ad una selva abbastanza intricata di norme e burocrazia. Optare per il bollino – che nel caso di chi lavora nel settore multimediale sarà praticamente un obbligo – implica infatti una serie non banale di ostacoli da superare, già a partire dal “come” incollare il contrassegno sui supporti. La legge è chiara: il bollino va attaccato sul media (Cd, Dvd, floppy ecc.) e non sulla confezione (crome invece fanno tutti) perché altrimenti ne verrebbe meno la funzione. Ma così facendo, nel caso dei Cd si altera l’equilibrio del disco e il lettore non sarà in grado di leggereidati ivi contenuti, mentre altri supporti remohbili potrebbero facilmente rimanere incastrati nei drive.
Siccome poi lalegge non fa alcuna distinzione in ordine ai supporti, si potrebbe addirittura arrivare ad affermare che se una rivista pubblica dei listati (cioè dei programmi per elaboratore) anche le pagine dovrebbero recare il famigerato marchietto.
Scherzi a parte, non va nemmeno trascuratol’aumento dei costi derivanti dall’adempimento normativo. Il fatto che un Cd sia allegato gratuitamente ad una rivista o distribuito altrettanto gratuitamente da un provider a scopo promozionale (si pensi ai tanti Cd per le free Internet) non fa venir meno l’obbligo, tant’è che già da tempo la SIAE rilascia un particolare “bollino omaggio” che serve proprio allo scopo. Poi ci sono i costi di packaging, logistica e via discorrendo che – nel caso di una rivista – potrebbero far salire ff prezzo di copertina anche di due\tremila lire
La cosa paradossale di questa situazione è che questo bollino (che, detto per inciso, per ogni esemplare costa più di quanto percepisce la Philips come royalty perla licenza sulla tecnologia dei Cd) lo si deve comprare per forza anche se non si è iscritti alla SIAE, per pagare i diritti a sé stessi.

> L’internet fuorilegge?
Ci sono poi delle situazioni che sfuggono totalmente alla legge, come lo shareware,il software di pubblico dominio e quello open source,specie se vengono distribuiti prevalentemente online.
In molti casi – l’esempio classico è quello dei browser – le versioni si susseguono talmente in fretta che nel giro di pochissimo tempo un software diventa praticamente un fossile. Anche le applicazioni più longeve difficilmente rimangono sul mercato più di un paio d’anni. Inoltre si tratta di software la cui duplicazione da parte degli utenti finali è ufficialmente incoraggiata e per i quali si pone “soltanto” il problema di verificare se chilo sta usando abbia o meno ecceduto il periodo di prova. Se in questi casi il bollino si rivela quantomeno superfluo, nel caso dei software open source è tecnicamente inutile. Uno sviluppatore di freeware non riconosce – per definizione – alcuna differenza fra “originale” e “copia” e pertanto non si pone il problema di dover controllare quanti “esemplari” sonoro circolazione o meno. Ciò non ostante l’obbligo permane.
Quando poi si passa all’internet le cose si complicano ulteriormente. La distribuzione online di software è per definizione priva di supporto. Le stesse politiche, di prezzo delle software house sono espressamente differenziate fra chi acquista 0 pacchetto “boxed” e chi sceglie, pagando di meno, di scaricare l’applicazione. È chiaro che in questi casi di bollino non ha senso parlare, e anche la “dichiarazione sostitutiva” non raggiunge lo scopo previsto dalla legge.
La conclusione logica è che fino a quando non si studia una modalità alternativa al bollino “fisico” scaricare software dalla rete è di fatto illegale. Incredibile ma vero.

> Problemi per comprare all’estero
Un altro “effetto collaterale” di questa novità legislativa sta nella sostituzione del noto art. 171 bis l.d.a. (quello che punisce la duplicazione abusiva di programmi). La nuova versione non soltanto sanziona penalmente la duplicazione “per trarne profitto” (e non più “a scopo di lucro”) ma anche l’importazione,distribuzione e commercializzazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
Acquistare licenze d’uso all’estero diventa quindi difficile e pericoloso, perchè anche ti software “oltre cortina” dovrà essere dotato del bollino “da importazione”, altrimenti ci si troverà in violazione di legge. Certo, come incentivazione allo sviluppo dell’e-commerce non c’è male. Ad ogni modo, per ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla SIAE via della Letteratura 30 00144 Roma fax:06 59647050 – 06 59647052, www.siae.it

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