di Andrea Monti – PC Professionale n. 81
Rispondendo ad un lettore su uno degli scorsi numeri mi ero soffermato sul problema della pubblicazione di articoli e più in generale di “lavori” su Internet e dissi che la piena validità (per esempio ai fini dell’acquisizione dello status di pubblicista) di quanto diffuso in Rete è subordinata all’essere il sito che ospita il prodotto riconosciuto come testata giornalistica.
L’aspetto critico sta nel fatto che mentre non ci sono dubbi sul fatto che la versione telematica di un quotidiano cartaceo sia a tutti gli effetti idonea a raggiungere lo scopo, secondo alcuni non si può dire lo stesso per una rivista esclusivamente realizzata e diffusa su Internet; o meglio non si poteva dire, dal momento che un’ordinanza del Tribunale di Roma (6 novembre 1997) ha riconosciuto la qualità di testata giornalistica ad una rivista giuridica appunto concepita per fare a meno della carta.
Sicuramente si tratta di un avvenimento importante ma che non va sopravalutato o generalizzato – come pure in qualche caso è accaduto – affermando che tutto ciò che circola in Rete sia da considerarsi sottoposto alla legge sulla stampa.
In realtà le cose sono più semplici (o più complesse, dipende dai punti di vista) perché il senso dell’ordinanza è che Internet può essere utilizzata per diffondere notizie sotto forma di una testata giornalistica, punto e basta. Altro – e pazzesco – sarebbe sostenere che ogni pagina web dovrebbe essere assoggettata alla normativa stabilita per la stampa.
Fatto sta che in forza di questo provvedimento è possibile ora ottenere tutte le agevolazioni previste dalla legge per l’editoria fra le quali una è di particolare interesse per i navigatori: lo sconto del 50% sulle tariffe telefoniche (CDN compresi…)
Tutti Direttori?
Uno degli effetti collaterali di questa notizia potrebbe essere la presa d’assalto dei Tribunali con richieste di registrazione per testate più o meno in “buonafede” ma attenzione, non pensate che il risultato sia ottenibile con eccessiva facilità.
In primo luogo è necessario che il giornale digitale sia effettivamente ciò che dice di essere (e non una scusa per avere gli sconti), dotato quindi di alcune caratteristiche ben precise; scrive infatti il giudice:
– CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l’Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa
…
Inoltre, è necessario un vero e proprio direttore responsabile (che deve essere necessariamente almeno un pubblicista), oltre a sostenere i costi necessari all’evasione della pratica di registrazione (e ovviamente quelli della Rete).
Qualche dubbio
Alcuni hanno salutato l’avvenuta registrazione di una testata telematica come una vittoria della libertà di manifestazione del pensiero in Rete e hanno auspicato – come ho detto – l’estensione generalizzata di questa condizione giuridica a tutti i contenuti che circolano sul web.
Io sono perplesso.
E’ vero che la stampa gode di una rilevante tutela a parte dell’ordinamento giuridico, ma è anche vero che questa libertà ha come contropartita maggiori oneri e responsabilità.
Un conto è il lavoro del giornalista (che per la sua delicatezza richiede certe forme di regolamentazione) ma per esprimere le mie opinioni a titolo personale su una pagina web o in una lista di discussione – ovviamente assumendomi tutte le responsabilità – non voglio dover passare attraverso il “filtro” di chicchessia, fosse anche, parafrasando Leibniz, il “migliore dei direttori possibili”.
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