GdP Milano Sent. 8367/01

Ufficio del giudice di pace di Milano

sez. 7ª

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

il giudice di pace di Milano, dott. Italo appoggi, all’udienza del 2 ottobre 2001 ha pronunciato il pubblicato mediante lettura del dispositivo che della contestuale motivazione, ai sensi dell’articolo 23 comma 7 e 8 legge 689/81 la seguente

sentenza

nella causa scritta al ruolo generale 18188 /01 promossa da

PAIOLA Mauro con  l’avvocato REITANI Mariella – opponente

contro

comune di Milano rappresentata dal funzionario CAPOZZI Fabrizio – opposto

oggetto: opposizione ex art. 22 e 23 legge 689/81

conclusioni – svolgimento del processo

…omissis…

motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 10 aprile 2001 PAIOLA Mauro rappresentato dall’avvocato Mariella REITANI proponeva opposizione verso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. FFA 667/00 della polizia municipale di Milano chiedendo l’annullamento in via di merito.

La causa origina dall’accertamente effettuato il 29 novembre 2000 in Bologna dalla polizia postale delle comunicazioni dell’Emilia Romagna, processo verbale 774 a carico dell’opponente, con il quale veniva contestata la violazione dell’articolo 18 comma 5 e 22 comma primo decreto legislativo 114/98 “perché effettuava operazioni che permettevano la vendita all’incanto a mezzo Internet ponendo a disposizione degli utenti un sito denominato www.Ifir.it ove vengono gestite aste con possibilità di rilanci sui prezzi di base delle stesse per mezzo di comunicazioni via e-mail.”

Nel ricorso al giudice di pace il rappresentante di Ifir impugna il provvedimento FFA 667/00 con il quale gli veniva comminatala sanzioni di lire 13 milioni sostenendo l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 18 comma 5 decreto legislativo 114/98 in quanto l’attività svolta dalla stessa Ifir all’interno del proprio sito Internet è esclusivamente di carattere informativo, quale visionare prodotti oggetto delle aste organizzate da Ifir, essere informati sulle date di svolgimento e del regolamento d’asta ecc.. E’ tuttavia assolutamente impossibile rilanciare la propria offerta in tempo reale o aggiudicarsi il ben in questione con la in avendo a disposizione in tempo reale le offerte degli altri utenti.

Nel sito in questione – sostiene l’opponente – non c’è traccia alcuna di questo genere di operazioni e gli agenti della polizia postale ” non si sono nemmeno presi la briglia di entrare nel sito Internet e di verificare la fondatezza di quanto sopra chiarito”.

Questi i fatti ribaditi in udienza dalle parti e arricchiti da ulteriori precisazioni in sede di discussione della causa all’udienza del 2 ottobre 2001 su cui il giudicante è chiamato a pronunciarsi.

Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti, dalle motivazioni esposte nei rispettivi atti introduttivi e dai chiarimenti forniti in giudizio e risultanti a verbale di udienza si evince in maniera certa che la Ifir S.r.l. non ha posto in essere attività alcuna che configuri la violazione dell’articolo 18 comma 5 decreto legislativo 114/98.

Il regolamento d’asta Ifir  punto 5 chiarisce che le offerte pervenute tramite il modulo “ordini d’asta” non sono offerti online in senso tecnico e pertanto vietate dalla legge decreto legislativo 114/98 ma una commissione d’acquisto da parte di chi non è fisicamente presente all’asta su cui prevale comunque l’offerta effettuata in sala.

Si deve pertanto concludere che l’ingiunzione di pagamento della polizia mi che è municipale di Milano protocollo FFA 667/00 del 27 febbraio 2001 a carico di PAIOLA Mauro amministratore unico di Ifir casa delle aste – Milano per violazione del disposto dell’articolo 18 comma 5 decreto legislativo 114 /98 è illegittima e viene pertanto dichiarata priva di effetti giuridici.

PQM

definitivamente pronunciando il giudice di pace di Milano così dispone

il ricorso proposto da PAIOLA Mauro avverso l’ordinanza ingiunzione FFA 667/00 del comune di Milano è accolto e detto provvedimento dichiarato privo di effetti giuridici.

Il Comune di Milano è condannato a pagamento delle spese di giudizio dell’opponente che si liquidano in Lire 800.000 =  € 413,17 distratti a favore dell’avvocato REITANI

Il giudice di pace

Dr. Italo Poggi

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