Telecomunicazioni – Mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati – 5 ottobre 1998
Ogni abbonato ad un servizio telefonico può ottenere gratuitamente l’indicazione dettagliata nella “bolletta” delle chiamate effettuate. Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171(pubblicato anche in bollettino 4 pag. 110) ha esteso questo diritto alle chiamate inferiori ai quattro scatti e a quelle effettuate da telefoni cellulari, ma ha stabilito che Telecom Italia e gli altri fornitori di servizi debbano “mascherare” le ultime tre cifre delle utenze chiamate, allo scopo di ridurre il numero di delicate informazioni personali in circolazione. La legge n. 675/1996 non ostacola l’esercizio dei diritti degli abbonati. Infatti, il meccanismo del “mascheramento” delle ultime tre cifre può essere superato laddove emergano concrete esigenze di reale controllo sulle somme addebitate, ispirate da un motivato reclamo propedeutico ad una azione giudiziaria o direttamente collegate ad un’azione legale.
Roma, 5 ottobre 1998
Reclami e quesiti sulla mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati (art. 5 d. lg. n. 171/1998)
1. Sono pervenuti a questa Autorità numerosi reclami e quesiti in ordine alla legittimità della mancata indicazione nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati delle ultime tre cifre delle utenze telefoniche chiamate.
Diversi cittadini, liberi professionisti, imprenditori, associazioni, enti ed altri organismi (pubblici e privati) abbonati al servizio telefonico lamentano, infatti, che alcuni fornitori dei servizi telefonici (in particolare, Telecom Italia, TIM e OMNITEL) omettono di indicare tali cifre per ragioni di tutela della privacy e che questa misura non permette loro di verificare l’esattezza delle chiamate addebitate nella “bolletta”.
La misura del “mascheramento” di alcune cifre delle utenze chiamate non è stata prevista né dalla legge n. 675/1996 in materia di dati personali, né da un provvedimento di questa Autorità, ma dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1998). Si tratta, dunque, dell’adempimento di un preciso obbligo comunitario.
Tale decreto dispone, infatti, all’art. 5, comma 3, che: “gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato”.
La misura è stata già applicata in vari Paesi europei ancor prima della citata direttiva (in particolare, in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e Lussemburgo, che hanno stabilito l’oscuramento di un numero di cifre da due a quattro), ed è stata introdotta in Italia, come emerge dal titolo del d.lg. n. 171, in occasione del recente recepimento della direttiva stessa, alla quale tutti gli Stati membri dell’U.E. dovranno adeguarsi, al più tardi, entro il 24 ottobre 1998 (art. 15, par. 1, dir. 97/66/CE del 15 dicembre 1997).
2. Sia la direttiva comunitaria, sia il d.lg. n. 171/1998 non mettono in discussione il diritto dell’abbonato di controllare l’esattezza degli addebiti e ne ampliano anzi la tutela, ma cercano di conciliare questo diritto con i diritti di altri soggetti la cui sfera privata è coinvolta anch’essa dalla fatturazione dettagliata.
I dati riportati nella fattura ed utilizzati per verificare le chiamate telefoniche contengono infatti alcune informazioni relative ad aspetti della vita privata (numeri telefonici, luoghi, date e ore delle conversazioni) che interessano sia il titolare dell’utenza (abbonato), sia coloro che effettuano chiamate attraverso gli apparecchi collegati alla stessa linea telefonica ( ad esempio, nel caso di utenze domestiche, i vari componenti del nucleo familiare o nell’ipotesi di un’azienda, i dipendenti e i collaboratori), sia, altresì, i destinatari delle telefonate (abbonati chiamati).
La legge n. 675/1996 non ostacola l’esercizio dei diritti degli abbonati e permette ai fornitori dei servizi telefonici di comunicare all’abbonato anche le cifre mascherate nella fattura in caso di contestazioni riguardanti l’esattezza di determinate chiamate addebitate all’abbonato medesimo, che quest’ultimo possa far valere in sede giudiziaria.
Infatti, il meccanismo del “mascheramento” delle ultime tre cifre può essere superato laddove emergano concrete esigenze di reale controllo sulle somme addebitate, ispirate da un motivato reclamo propedeutico ad una azione giudiziaria o direttamente collegate ad un’azione legale.
Nei termini di seguito indicati, il gestore del servizio telefonico non può opporre un rifiuto, ma deve comunicare per intero i numeri controversi per permettere all’abbonato di identificare puntualmente le chiamate effettuate, di verificare la correttezza degli importi addebitati e di proseguire la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.
3. Per una valutazione più approfondita del tema, va osservato che, pur con il “mascheramento” delle ultime tre cifre, dalla documentazione fornita dal gestore telefonico, è peraltro sempre possibile per l’abbonato ricavare, oltre alle prime cifre dei numeri chiamati, diverse informazioni utili e cioè:
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la data, l’ora e la durata della conversazione, gli scatti addebitati ed il relativo importo;
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i prefissi che identificano il distretto telefonico o lo Stato chiamati e, per gli apparecchi di telefonia mobile, il tipo di utenza chiamata ed il relativo gestore (sono inoltre facilmente identificabili vari servizi offerti dal gestore ed attivati all’interessato, come, ad es., il trasferimento di chiamata, ecc.).
Tali informazioni, intrecciate tra loro, permettono di effettuare un adeguato riscontro su un congruo numero di situazioni.
Nulla vieta all’abbonato, peraltro, di installare propri apparecchi di misurazione del traffico, al domicilio privato o sul luogo di lavoro (in quest’ultimo caso, nel rispetto delle norme dello “Statuto dei lavoratori” e della legge n. 675, specie per quanto riguarda l’informativa agli interessati).
Qualora tali verifiche non siano sufficienti a fugare eventuali dubbi sull’effettuazione di determinate chiamate, o addirittura inducano a ritenere sicuramente erroneo l’addebito (ad esempio, nell’ipotesi di temporanea assenza del nucleo familiare dalla propria abitazione), l’abbonato può sollecitare un’attenta verifica dei numeri telefonici oggetto di contestazione.
Concretamente, l’abbonato può rivolgersi al gestore telefonico, senza particolari formalità e con una procedura snella, contestando la circostanza che determinate telefonate siano state effettuate dai propri apparecchi; il gestore deve verificare le chiamate “contestate”, comunicando all’abbonato se l’addebito, dopo il controllo, resta fondato. Laddove tale riscontro non giunga, o comunque permanga un giustificato e motivato dubbio nell’abbonato, quest’ultimo ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dal gestore la comunicazione per intero dei numeri telefonici oggetto di precisa contestazione.
In questi limiti, la comunicazione di determinati dati “mascherati” nella fattura dettagliata è pienamente compatibile con i principi sanciti dalla legge n. 675/1996, la quale rende ammissibile per il titolare del trattamento (nel caso di specie, il gestore telefonico) la comunicazione dei dati personali, quando tale operazione risulta necessaria per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria (l’art. 20, comma 1, lett. g)).
A conferma di quanto appena esposto, va osservato che l’art. 4, comma 2, del d.lg. n. 171/1998 prevede che i dati personali relativi alla fatturazione sono appunto trattati e conservati dal fornitore del servizio telefonico “sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento”.
4. Occorre peraltro osservare che il d.lg. n. 171/1998 ha rafforzato la tutela dell’abbonato per ciò che riguarda il controllo sulla fatturazione, introducendo significative novità rispetto al precedente sistema di fatturazione dettagliata.
Prima di tale decreto, il regolamento sulle condizioni di abbonamento al servizio telefonico prevedeva un servizio di fatturazione dettagliata solo per la telefonia fissa e per le comunicazioni telefoniche che comportavano un addebito superiore ai quattro scatti (art. 32 d.m. 8 maggio 1997, n. 197).
Successivamente, il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 ha stabilito, in relazione alla fatturazione dettagliata (art. 16, comma 1, lett. b)), che:
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tale servizio può essere fornito solo a richiesta e nel rispetto della legislazione vigente;
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le fatture devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti;
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nella fattura non devono comparire le chiamate gratuite (accorgimento introdotto da altra direttiva).
Il decreto legislativo n. 171/1998, in sintonia con la direttiva n. 97/66/CE, ha poi:
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confermato la gratuità del servizio (che viene attivato sempre su richiesta dell’abbonato);
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esteso il servizio a tutti i tipi di chiamate, comprese le urbane, anche inferiori ai 4 scatti;
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previsto tale servizio anche per la telefonia mobile.
5. Nell’ampliare i diritti dell’abbonato nei confronti dei fornitori dei servizi telefonici, si è dovuto però tener conto dell’esigenza di tutelare la sfera privata dei destinatari delle chiamate telefoniche e di coloro che utilizzano gli apparecchi sia in ambito domestico sia sul luogo di lavoro.
Tale aspetto è stato sottolineato anche da una recente raccomandazione adottata dal Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione e, in particolare, dei servizi telefonici, la quale ha appunto enunciato il principio del rispetto della vita privata dei coutenti e dei destinatari della chiamata, qualora l’abbonato richieda una fatturazione dettagliata (par. 7.12 della raccomandazione n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, che il Governo ha dovuto tener presente nell’adottare il d.lg. n. 171).
Questi diritti sono inoltre garantiti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti dell’uomo (vedi, in particolare, l’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’ONU il 10 dicembre 1948 e l’art. 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848) e dalla Costituzione italiana (come da altre carte costituzionali dei Paesi europei), la quale afferma la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione come diritto inviolabile del cittadino (art. 15).
Gli sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni, che hanno ampliato i servizi e le funzioni disponibili per il pubblico, rendono pertanto necessario contemperare in modo adeguato i diritti e i legittimi interessi dell’abbonato (a ricevere dal fornitore del servizio telefonico un’adeguata dimostrazione degli elementi che compongono la fattura) con le libertà e i diritti fondamentali dell’abbonato medesimo, degli utenti e degli abbonati chiamati (in ordine alla riservatezza delle comunicazioni).
6. La direttiva 97/66/CE ha dimostrato la difficoltà di questo delicato bilanciamento, considerata la diversa composizione numerica delle utenze telefoniche presenti nei vari Paesi membri dell’U. E..
La direttiva prospetta, anzitutto, la possibilità di ricorrere a misure alternative al “mascheramento” delle cifre (ad esempio, consentendo strumenti di pagamento che assicurano l’anonimato, come le carte telefoniche prepagate).
In particolare, secondo la direttiva tali misure possono consistere nell’introduzione di possibilità di pagamento “che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito” (considerando 18 dir. 97/66/CE).
In tal modo, sia dalle utenze private sia dai luoghi di lavoro, la persona chiamante “che non sempre corrisponde all’abbonato pagante” potrebbe fare un legittimo uso dell’utenza senza far gravare il costo delle chiamate sull’abbonato, chiamate, quindi, non riportate nel dettaglio di fatturazione.
7. Il decreto ha fatto un passo significativo proprio introducendo l’obbligo per i gestori di consentire “che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate” e che, in questo caso, tali servizi e chiamate non debbano comparire nella fatturazione (art. 5, commi 1 e 2).
La piena attuazione delle predette modalità alternative alla fatturazione non deve peraltro far ritenere preclusa una futura riflessione normativa sul mantenimento dell’istituto del “mascheramento”, che se per un verso può apparire utile in quanto riduce il numero di dati in circolazione, può non risultare pienamente soddisfacente in altri casi (come quello dell’abbonato unico utente dell’apparecchio).
8. In conclusione, questa Autorità segnala ai fornitori dei servizi di telefonia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, la necessità di dare rapida attuazione all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 171/1998, rendendo effettiva ed agevole la possibilità per gli abbonati e gli utenti di avvalersi, in alternativa alla fatturazione dettagliata, di strumenti di pagamento delle chiamate telefoniche che garantiscano l’anonimato.
Il Garante ritiene infine opportuno trasmettere copia del presente provvedimento alle competenti amministrazioni al fine dell’eventuale aggiornamento, alla luce delle nuove disposizioni del d.lg. n. 171/1998, del regolamento sulle condizioni di abbonamento al servizio telefonico e di eventuali altre disposizioni speciali in materia.
Tale aggiornamento potrebbe riguardare, in particolare, le modalità ed i limiti della procedura concernente la contestazione delle fatture telefoniche e la “messa in chiaro” dei numeri relativi alle telefonate “controverse”, avendo cura di assicurare al riguardo un meccanismo di comunicazione gratuito, snello e senza aggravi burocratici per l’abbonato.
[doc. web n. 40751]
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