IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione del 2 dicembre 1998, in presenza del prof. Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice Presidente, del Prof. Ugo De Siervo, componente e dell’ Ing. Claudio Manganelli, componente
Vista la segnalazione del ………………………………….., elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’ ………………………………………………………………
PREMESSO
Con segnalazione del 9 ottobre 1997, il ………………….. ha fatto presente che il ………………….
del …………………….. aveva indicato il suo indirizzo all’ interno di una piantina della città di Roma relativa agli «indirizzi da controllare secondo il rapporto dei ROS», piantina che il quotidiano aveva pubblicato nell’ ambito di una pagina dedicata ad una nota inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Perugia.
L’ interessato, premesso di essere totalmente estraneo all’ inchiesta, ha precisato di aver ricevuto da ambienti giornalistici una copia del documento-fonte dell’ articolo, composto da 34 schede nominative intestate a persone fisiche e giuridiche, da una scheda «topografica» e da una lettera di trasmissione del «Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri» indirizzata alle Procure della Repubblica di Milano e di Perugia.
Allegando il documento, l’ interessato ha fatto notare di figurarvi in quattro punti e cioè:
a) una prima volta, nell’ ambito di una scheda dedicata alle presenze alberghiere di alcune persone che avevano soggiornato in un medesimo hotel in tempi però diversi;
b) una seconda volta, all’ interno di una ulteriore scheda relativa ad una persona coinvolta nell’ inchiesta, scheda che riporta vari nominativi sotto le voci «collegamenti a vario titolo»;
c) una terza volta, in una scheda relativa ad una società con la quale il ……………………….. dichiarava di non aver avuto mai collegamenti, ma alla quale egli figurava legato dal riferimento «collegamenti persone»;
d) da ultimo, in quanto la sua abitazione era stata inclusa in un prospetto delle vie e delle piazze «d’ interesse».
L’ interessato lamenta quindi l’ illegittimità del trattamento dei dati personali che lo riguardano direttamente e di quelli dei propri familiari, con particolare riguardo:
a) ai principi stabiliti dagli artt. 9, 17 e 27 della legge;
b) al fatto che il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROS)-IV Reparto Investigativo non rientrerebbe tra i soggetti pubblici ai quali la legge n. 675/1996 si applica ancora parzialmente (art. 4);
c) alla circostanza che il trattamento dei dati sarebbe stato effettuato anche dopo l’ 8 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 675;
d) alle modalità di sistematica acquisizione di dati su presenze alberghiere e comunicazioni telefoniche, anche in riferimento a terzi estranei all’ indagine giudiziaria.
Con nota di sollecito del …………………….., l’ interessato ha lamentato una nuova diffusione dei dati che lo riguardano, chiedendo di verificare la legittimità della pubblicazione – avvenuta ……………………… – dei brani di un interrogatorio nel quale si menziona la sua persona pur estranea all’ inchiesta.
Il Garante ha completato gli accertamenti volti a stabilire, in particolare, se gli elaborati prodotti dall’ interessato documentassero ipotesi da verificare oppure relazioni interpersonali comprovate da atti di indagine, nonché le modalità della loro conservazione, con specifico riguardo al principio di pertinenza dei dati sancito dall’ art. 9 della legge n. 675 e alla posizione dei soggetti non interessati alla vicenda giudiziaria. Nell’ ambito delle verifiche svolte, le Procure di Milano e di Perugia e il Comando generale dell’ Arma dei carabinieri hanno fornito alcuni elementi precisando quanto segue:
a) il Comandante generale dell’ Arma ha confermato, tra l’ altro, che gli elaborati sono stati redatti dal ROS su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e trasmessi a questa il 9 aprile 1997; i dati sarebbero poi “rigorosamente pertinenti al mandato ricevuto” , la cui «lettura», si afferma, dovrebbe essere «naturalmente correlata al globale quadro informativo disegnato nel corso delle indagini»;
b) la Procura di Milano ha confermato che i 35 elaborati dei ROS «costituivano sintesi investigative compiute a supporto di indagini preliminari» pendenti anche a Perugia, e concluse a Milano a seguito di una richiesta di archiviazione del 31 ottobre 1997;
c) la Procura di Perugia ha confermato anch’ essa che gli elaborati erano stati predisposti nell’ ambito di un’ attività di indagine svolta in attuazione di una delega dell’ altra Procura, attività che non era quindi in grado di valutare quanto al rispetto della pertinenza e all’ efficacia del risultato; ha fatto presente poi che si trattava di atti la cui segretezza era venuta meno il 31 maggio 1997 a seguito della loro messa a disposizione delle parti e dei difensori, e il cui contenuto era di conseguenza pubblicabile; ha precisato infine che gli elaborati erano stati depositati unitamente a nove voluminosi fascicoli di atti prodotti a fondamento della richiesta di una misura cautelare.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
La segnalazione si riferisce a forme di utilizzazione dei dati personali che sono proseguite dopo l’ 8 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 675, ed è in parte fondata.
La legge n. 676/1996 ha previsto l’ emanazione di norme integrative per disciplinare il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, norme che dovrebbero essere emanate, in attuazione della successiva legge n. 344/1998, entro il 31 luglio 1999.
Tuttavia, alcune disposizioni della legge n. 675 sono applicabili già oggi all’ attività degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria. Tra queste vi figura l’ art. 9 che sancisce, tra l’ altro, i principi di pertinenza e di non eccedenza delle informazioni trattate rispetto alle finalità lecitamente perseguite. Anche a seguito dell’ introduzione di tali principi, il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie necessari per la prevenzione, l’ accertamento e la repressione dei reati (v., in particolare, gli artt. 55 e 326 del codice di procedura penale, relativi alle funzioni della polizia giudiziaria e alle finalità delle indagini preliminari; v. anche l’ art. 187 c.p.p. sull’ oggetto della prova nel procedimento penale). La legge n. 675 non pregiudica tali finalità, ma rende necessario operare in un quadro di maggiore attenzione per i diritti della personalità tutelati dalla legge stessa, ed impone di non arrecare pregiudizi ingiustificati alle persone, specie qualora si tratti di terzi estranei alle vicende giudiziarie. La valutazione delle condotte alle quali si riferisce la segnalazione del …………………. e degli altri soggetti estranei alla vicenda processuale va quindi effettuata tenendo conto di questo quadro normativo.
I trentacinque prospetti sono stati con ogni probabilità elaborati con l’ ausilio di strumenti automatizzati.
Tuttavia non risulta violato l’ art. 17 della legge n. 675, in quanto tale disposizione non tanto vieta la possibilità di avvalersi anche di elaborazioni automatizzate volte a definire il profilo o la personalità degli interessati, quanto impedisce di basare esclusivamente su tali elaborazioni l’ atto o provvedimento da emanare.
Non ricorrono, inoltre, gli estremi della violazione dell’ art. 27 della legge n. 675, poiché tale disposizione non è al momento applicabile all’ attività giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per quanto riguarda però le notizie e le valutazioni incluse nei trentacinque elaborati in questione – nonché l’ attività che ha portato alla loro valutazione-, non risultano, per alcune parti degli elaborati, pienamente rispettati i principi di cui all’ art. 9 della legge n. 675, in particolare per ciò che riguarda la pertinenza e non eccedenza dei dati e la durata della loro conservazione. In alcuni casi, tali prospetti si limitano a riepilogare situazioni e relazioni interpersonali descritte in numerosi documenti acquisiti al procedimento; in altre ipotesi, rappresentano invece il prodotto di una originale elaborazione che mira a porre autonomamente in luce – ricavandoli dagli atti di indagine- indizi o semplici legami oppure rapporti ritenuti utili a fini investigativi. In entrambi i casi, non può ritenersi giustificata l’ inclusione negli elaborati di alcune circostanze non aventi rilevanza processuale (si pensi ai soggiorni di persone diverse presso il medesimo albergo, in tempi assai distanti l’ una dall’ altra) o che, per il fatto di essere assemblate senza particolari ed evidenti criteri se non quello riepilogativo, appaiono assai equivoche.
Tale equivocità acquista maggiore rilevanza trattandosi di elaborati depositati nelle forme previste dal codice di procedura penale (e quindi suscettibili di una successiva, ampia, pubblicità anche in ragione della notorietà dell’ inchiesta) e del fatto che essi recano vari riferimenti a persone estranee all’ inchiesta stessa, ivi compresi i minori, a cariche istituzionali, ad alte amministrazioni dello Stato, e, infine, a domicilii e residenze di terzi.
Il deposito di tali atti, se può apparire per un verso come una garanzia di trasparenza sulle indagini svolte, rappresenta per un altro un fattore che espone anche a gravi pregiudizi i terzi estranei al processo. Ciò conferma l’ assoluta necessità di un più rigoroso rispetto del principio della pertinenza, anche considerata la facilità con cui atti di questa natura divengono successivamente facile oggetto di diffusione.
L’ accuratezza e la prudenza sono tanto più necessarie se si riflette poi sul fatto che il trattamento di dati per finalità investigative e giudiziarie non è ancora disciplinato con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto dall’ art. 4, comma 1, della legge n. 675 e dall’ art. 1 della legge n. 676, essendo i trattamenti di dati effettuati dal Raggruppamento indicato in premessa ” e da altri organi di polizia giudiziaria ” attualmente regolato nella legge n. 675 dal solo, circoscritto, riferimento ai dati destinati a confluire nel C.e.d. del Dipartimento di p.s. (art. 4, comma 1, lett. a) legge n. 675), anziché da disposizioni più specifiche come quelle previste dalla lettera e) del medesimo articolo 4.
In relazione a quanto appena rilevato, il Garante:
a) constata il mancato rispetto dell’ art. 9 della legge n. 675;
b) segnala quindi al Comandante generale dell’ Arma dei carabinieri e ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Perugia la necessità di conformare i trattamenti di dati personali a quanto disposto dal citato art. 9.
Copia del presente provvedimento è trasmesso, altresì, al …………………………………..
Roma, li 2 dicembre 1998
IL PRESIDENTE
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