La possibilità di fotografare persone in luoghi pubblici è uno degli argomenti più caratterizzati dalle opinioni personali piuttosto che da una precisa conoscenza di normativa e giurisprudenza. Dunque, si leggono opinioni (anche autorevoli) secondo le quali sarebbe vietato in senso assoluto fotografare o videoriprendere in luoghi pubblici perchè sarebbe “contro la privacy”. Non è così per una serie di ragioni:
- se per “privacy” intendiamo quello che intende Apple, cioè “that’s none of your business”, allora il problema non si pone perchè l’art. 615bis del Codice penale (l’unica vera “legge sulla privacy”) non si applica ai luoghi pubblici,
- se per “privacy” intendiamo (sbagliando) il GDPR, allora il problema non si pone perchè la legge sul diritto d’autore, dagli articoli 96 a 98, disciplina appunto gli scatti in luogo pubblico e stabilisce che la fotografia o la ripresa sono di proprietà di chi le esegue. Anche se si applicasse il GDPR, dunque, saremmo di fronte a una base giuridica del trattamento (il diritto di proprietà intellettuale) che quindi consente al proprietario di fare ciò che vuole dell’immagine (diffusione inclusa) con l’unico limite dell’art. 2043 C.c. e degli articoli del Codice penale coinvolti (diffamazione, minacce, estorsione ecc.)
- In ogni caso, se le fotografie o i video documentano la commissione di atti illeciti o di abusi sono, a maggior ragione, lecite.
Questi criteri ammettono una deroga importante nel caso degli operatori di polizia che, quotidianamente, sono più videoripresi di una star di Hollywood in ogni ambito delle loro attività.
Mentre, infatti, permane senz’altro il diritto del cittadino di documentare eventuali abusi o illeciti, al di fuori di queste ipotesi la ripresa di operazioni di polizia può provocare un’intralcio alle attività, esporre a pericolo l’incolumità degli operanti e dell’improvvido cineamatore oltre che “congelare” il viso o altre caratteristiche di un agente esponendolo – in caso di suo impiego in attività sotto copertura – al rischio di essere riconosciuto.
Anche se, dunque, queste attività di ripresa video e fotografica possono essere astrattamentte lecite dal punto di vista del Codice penale, potrebbero invece essere inibite dal punto di vista della necessità di pubblica sicurezza.
Possibly Related Posts:
- Chatbot troppo umani, i rischi che corriamo
- Chi ci protegge dal dossieraggio tecnologico?
- Webscraping e Dataset AI: se il fine è di interesse pubblico non c’è violazione di copyright
- Perché Apple ha ritirato la causa contro la società israeliana dietro lo spyware Pegasus?
- Le sanzioni UE ad Apple e Google aprono un altro fronte nella guerra contro Big Tech (e incrinano quello interno)