Linux&Co n.ro 31
di Andrea Monti
Lo scorso 4 febbraio la Free Software Foundation Europe ha rilasciato il Fiduciary License Agreement (FLA)http://www.fsfeurope.org/projects/fla/FLA-1.0.en.pdf, un contratto grazie al quale viene trasferita all’associazione una consistente parte dei diritti d’autore originariamente proprietà di chi ha sviluppato il software con licenza GPL. Lo scopo dell’iniziativa (in teoria) è garantire una più efficace protezione innanzi tutto del software libero e poi dei diritti dei singoli programmatori. Che, secondo la FSF Europe, ben difficilmente potrebbero far valere da soli le proprie ragioni in caso di abusi compiuti da terzi che riutilizzano illecitamente un software GPL[1].
In soldoni il progetto prevede di accentrare tutti i diritti d’autore sul software libero nelle mani della FSF Europe che poi li amministrerà in proprio garantendo al programmatore che il software circolerà secondo la GPL. Ma, come si vedrà di seguito il FLA contiene un meccanismo che rischia di ridurre significativamente l’ampiezza dei diritti dell’autore di un software regolamentato con la GPL. Ciò accade, in particolare, per essere il contratto assoggettato alla legge tedesca con tutte le difficoltà e incertezze che ne derivano per chi appartiene a un’altra nazione. In particolare per quanto riguarda la gestione delle eventuali controversie con la Free Software Foundation Europe che vedrebbero lo “straniero” in posizione di forte debolezza.
Il contratto prevede infatti una clausola (l’ultima) che attribuisce la giurisdizione per ogni controversia fra il programmatore e la FSF Europe alla legge tedesca e alla corte di Amburgo. C’è da chiedersi il perchè di una scelta di questo tipo, quando sarebbe stato più equo (proprio perchè i programmatori normalmente non hanno grandi risorse economiche) stabilire che la gestione delle liti sarebbe stata risolta con il ricorso a sistemi di private judgement e a costi ragionevoli.
Certo è che se l’accordo fosse soggetto alla legge italiana (anche facendo finta che non esista la Convenzione di Berna) sarebbe di dubbio valore giuridico, perchè violerebbe svariate norme stabilite a tutela del contraente debole, cioè, in questo caso, dell’autore-programmatore. Come si evidenzia analizzando nel dettaglio i singoli articoli che costituiscono l’accordo.
Il FLA si compone, da un punto di vista concettuale, di tre atti distinti e separati:
– un trasferimento dei diritti d’autore dal programmatore alla FSF Europe
– un ritrasferimento dei diritti in questione al programmatore (con qualche limitazione)
– l’assunzione in proprio da parte della FSF Europe del potere ad agire in giudizio o fare transazioni in relazione all’impiego del software in violazione della GPL
Nei primi due articoli viene regolato il trasferimento del copyright (art.1 – per i paesi di diritto anglosassone) e dei diritti d’autore (art.2 – per i paesi, come l’Italia, che non hanno il copyright).
Vengono ceduti gratuitamente ma in via esclusiva alla FSF Europe i diritti di:
– copiare il software nella sua forma originale o modificata
– ridistribuire il software nella sua forma originale o modificata
– rendere disponibile nella sua forma originale o modificata il software su reti dati (tipo l’internet)
– autorizzare terze parti a realizzare “opere derivate” del software o di lavorare e modificarle autonomamente
La legge italiana stabilisce che i diritti morali d’autore (come per esempio quello di essere riconosciuti come autori dell’opera) non si possono cedere per nessuna ragione, il FLA – invece specifica (inutilmente, secondo i nostri parametri) che i diritti morali o personali del beneficiario non rientrano nell’ambito del contratto art. 2 c.II).
L’art.3 definisce l’oggetto del contratto, che viene identificato in “tutti i programmi, le loro componenti proteggibili con il copyright[2] e le modifiche realizzate dal beneficiario”.
Viene inoltre specificato che la definizione di “software” si applica sia alle opere già realizzate, sia alle future modifiche e alle opere derivate. Ma, almeno per l’Italia, questa clausola viola l’art.120 della legge sul diritto d’autore secondo il quale “è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo”.
Al successivo art.4 del FLA viene regolamentata la “retrocessione” dei diritti dalla FSF Europe allo sviluppatore.
In primo luogo, si chiarisce (anche se sarebbe stato meglio scriverelo in un articolo a parte) che la FSF Europe eserciterà per proprio nome e conto (e non in nome e per conto del programmatore)i diritti acquisiti in forza del FLA.
La FSF Europe si riserva, inoltre il diritto di
– autorizzare l’uso del software da parte di terzi e di vietarne qualsiasi utilizzo giudicato illegale;
– esercitare in giudizio[3] e stragiudizialmente (cioè tramite transazioni private) i diritti di cui al punto precedente e sempre in nome e per conto proprio[4] (cioè non per conto del programmatore);
– attribuire a terzi i diritti di cui al punto precedente (cioè “delegare” qualcuno per agire in giudizio o fare transazioni[5];
Al secondo comma la FSF Europe “restituisce” al programmatore l’uso dei diritti sul software. Questo articolo si è reso necessario perchè senza la FSF Europe avrebbe aquisito i diritti esclusivi sul software senza che il programmatore potesse continuare a sviluppare o utilizzare liberamente il proprio lavoro.
Ma la restituzione è parziale, perchè dice la FSF Europe, anche se il programmatore potrà ridistribuire lo stesso software con licenze diverse (BSD, per esempio) questo non potrà accadere al costo di limitare i diritti acquisiti dall’associazione in forza degli articoli 1,2 e 3 del contratto.
In altri termini, si parte da una situazione nella quale l’autore, grazie alla GPL, ha il pieno controllo sul proprio lavoro a una condizione nella quale la FSF Europe, per il solo fatto di essere parte di un contratto, può limitare l’ampiezza dei diritti di chi ha scritto il programma.
Infine, tornando alla clausola che sposta la giurisdizione in Germania, per la legge italiana, e sempre in funzione di garanzia del contraente debole, è previsto che la sua accettazione avvenga in modo esplicito e separato dal resto del contratto. Con il meccanismo della “doppia firma” che caratterizza i contratti bancari o quelli assicurativi.
Insomma, sembra proprio che il FLA costituisca uno strumento alquanto problematico, potenzialmente in grado di provocare più problemi di quanti ne possa (in teoria) risolvere. E non si capisce perchè uno sviluppatore italiano dovrebbe rinunciare alla tutele offerte dalla propria legge per sottomettersi a quella di un altro paese, della quale ignora praticamente tutto.
Sarà forse per questi motivi che, a oltre un anno dal lancio dell’iniziativa, non sembra che ci siano state entusiastiche adesioni al progetto. Pur con le migliori intenzioni ingabbiare qualcosa che nasce come geneticamente libero può costituire un ostacolo invece che un aiuto.
[1] Il problema è sicuramente serio e concreto, ma onestà intellettuale impone di ricordare come l’attuale normativa sul diritto d’autore, in Italia, consenta di denunciare penalmente anche chi viola la GPL.
[2] Manca, in questo comma, il riferimento al diritto d’autore che invece sarebbe stato necessario, considerato che gli estensori del contratto hanno tenuto a evidenziare le differenza fra i due regimi giuridici.
[3] Quando si tratta di agire in giudizio, la delega per l’esercizio di questo diritto deve essere conferita tramite un notaio. Questo serve per garantire la massima tutela al “delegante”.
[4] Non si capisce come mai, una volta acquisiti tutti i diritti sul software, la FSF Europe chieda l’autorizzazione al programmatore per fare una causa alla quale il programmatore non partecipa.
[5] Nulla si legge, detto per inciso, sulla destinazione di eventuali somme percepite dalla FSF Europe a titolo di risarcimento o per altra ragione a seguito di cause o transazioni che derivino dall’applicazione del FLA.
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