di Andrea Monti – PC Professionale n. 84
Una delle cose più difficili da digerire per chi opera nel mondo dell’informatica è che mentre la tecnologia sforna di continuo strumenti che potrebbero facilitare di molto il lavoro, la legge – specie quella fiscale – rimane sempre e comunque indietro, ancorata a classificazioni e criteri fortemente datati.
Uno dei casi più eclatanti è quello della contabilità informatizzata: praticamente nessuna azienda si sognerebbe di rinunciare al computer, ma per la legge era necessario avere sempre a disposizione una copia cartacea aggiornata delle operazioni compiute. E’ facile immaginare con quanta felicità fu accolta la legge 489/94 che rimuoveva questo inutile bizantinismo consentendo di trattare elettronicamente i dati contabili, purché a richiesta degli accertatori fosse possibile ottenere una stampa degli stessi dalla quale si evinceva il tempestivo aggiornamento dei registri.
Sempre nello stesso filone si inserisce il problema dell’invio delle fatture con mezzi diversi da quello della consegna a mano o per posta, perché l’art.21 comma primo del DPR 633/72 usa esplicitamente espressioni come “consegna” o “spedizione” lasciando intendere quindi di riferirsi a oggetti materiali almeno così pare, che sistemi come la posta elettronica non possano essere utilizzati.
In realtà – fa notare Antonio Iorio su un recente numero della rivista “Il Finanziere” – commentando la risoluzione del Ministero delle Finanze n.132/E del 28/5/97 (Scritture contabili. Trasmissione per via elettronica delle fatture) le informazioni attualmente stampate sulle fatture possono essere trasmesse elettronicamente al cliente senza provvedere all’invio in forma cartacea del documento, il cliente, a sua volta, può provvedere direttamente alla registrazione dei documenti elettronici mediante la memorizzazione dei dati. Viene rilevato, in via generale, che, per corrispondere alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di contabilizzazione, in concomitanza con il grado di evoluzione raggiunto dall’informatizzazione dei servizi occorre riconoscere la sostanziale legittimità dei sistemi informatici di trasmissione dei dati.
Si tratta di un atto tanto importante quanto – probabilmente – sconosciuto ai più, che in attesa delle annunciate e mai (finora) emanate leggi sulla firma digitale sembra rimuovere l’ennesimo ostacolo alla semplificazione burocratica resa possibile dall’evoluzione tecnologica.
Inviare fatture via e-mail sembra dunque possibile, ma non vanno sottovalutati alcuni problemi tecnici per i quali è necessario trovare una soluzione, vediamone alcuni.
La risoluzione in parola, specifica che l’emissione della fattura coincide con l’atto della trasmissione dei dati, il che significa essere in grado di dimostrare la data certa dell’invio del messaggio. Come si fa? Bella domanda… è chiaro che dovrebbero essere previste delle misure di validazione di data e ora per evitare spiacevoli contestazioni con la Guardia di Finanza. Per inciso, non so quanti provider siano in grado di offrire un servizio di questo tipo…
Altro problema è quello della verifica dell’integrità del documento. Certo la firma digitale consente di raggiungere questi risultati e via discorrendo, però non vorrei essere nei panni di chi dovrà convincere un funzionario ministeriale o un giudice di commissione tributaria o ancora un procuratore della repubblica della bontà di questa soluzione!
Passando oltre, va segnalato un punto di particolare interesse, quello che stabilisce l’applicabilità alle fatture trasmesse elettronicamente di quanto già detto sopra a proposito della contabilità purché ne vengano rispettate le stesse formalità.
Indicazioni utili che dovrebbero servire a evitare spiacevoli contenziosi anche se, viste le complicazioni introdotte dalle semplificazioni, forse è meglio la cara vecchia raccomandata a\r!
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