di Andrea Monti – WebMarketing Tools n.37/01
E’ un’opinione molto diffusa che le “aste” online siano fuorilegge. Questo almeno si desumerebbe da una prima lettura del comma 5 del d.lgs. 114/98; che laconicamente recita: “Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate”. L’internet rientra sicuramente fra gli “latri sistemi di comunicazione”, quindi le “aste” tramite la rete sono vietate.
In realtà dalla morsa di questo sillogismo (apparentemente) perfetto si può sfuggire eliminando un errore concettuale. La parola “asta” fa preciso riferimento ad un meccanismo nel quale c’è un soggetto (la casa d’aste) che reperisce i beni, si fa in qualche modo garante della loro provenienza e qualità, organizza riunioni pubbliche nelle quali un soggetto (il banditore) sollecita gli astanti a formulare un’offerta.
Quello che accade con le “aste” in rete è invece totalmente differente. Il provider si limita a creare un’infrastruttura tecnologica nella quale gli utenti si incontrano liberamente e liberamente determinano il prezzo del bene che intendono vendere o comprare. Secondo un modello ancora attuale e che affonda le proprie radici nel mondo preindustriale, dove in un microcosmo le persone si relazionavano reciprocamente valutando non solo i contenuti economici dell’offerta, ma anche l’affidabilità dell’interlocutore. Il tutto con la garanzia del “controllo diffuso” operato dall’intera comunità: se qualcuno “sgarra” viene immediatamente messo fuori gioco. E’ evidente che in questa sistema di riferimento le “aste” in senso proprio c’entrano come i cavoli a merenda, e che stiamo parlando in realtà di meccanismi basati sul concetto di “libertà di prezzo”. Dove l’unica funzione del fornitore di servizi è quella di consentire l’incontro delle volontà contrattuali. La cui gestione, tuttavia, è molto complessa perché bisogna tenere sotto controllo una pluralità di rapporti giuridici senza, nel contempo, pregiudicare la semplicità delle procedure tecniche e l’efficacia della comunicazione. In altri termini, per cominciare, non è pensabile “ingessare” il prodotto in clausole, cavilli e farraginosità che null’altro fanno se non allontanare i potenziali utenti.
E’ dunque necessario “incorporare” i requisiti giuridici nei vari processi di utilizzo del servizio, creando dei “percorsi obbligati” che evitano ambiguità e malintesi.
Da questo punto di vista, il sistema più efficiente è probabilmente quello messo a punto da Amazon (sul quale, vista la notorietà del soggetto, non mi dilungherò affatto).
Bisogna poi tenere presente una serie di considerazioni giuridiche sul “cosa” e sul “come” fare.
Cosa è possibile vendere e comprare online
Secondo la legge italiana vigente è possibile vendere e comprare senza un contratto scritto soltanto i beni mobili. Sono quindi eslcusi gli immobili e i mobili registrati, come automobili e barche. Ma per queste categorie la transazione può valere come “proposta” da formalizzare successivamente nei modi stabiliti dalla legge.
Cosa occorre perchè il contratto sia valido
Perchè il contratto sia valido è necessario che entrambe le parti abbiano la capacità giuridica (che in Italia si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età). Attenzione, dunque, perché se non è previsto un qualche meccanismo di controllo sull’età del contraente il contratto stipulato non avrebbe valore. Ciò premesso, va ricordato che pur se effettuate a distanza, la proposta di vendita, la negoziazione del prezzo e delle modalità di pagamento, l’accettazione delle condizioni pattuite hanno pieno valore giuridico.
Poichè non è richiesta la forma scritta e l’apposizione di una firma, il contratto è valido con la semplice accettazione della proposta di acquisto effettuata anche con l’e-mail (rimane in piedi la questione della “prova”). Per evitare problemi in caso di contestazioni è comunque preferibile usare sempre la firma digitale nello scambio di messaggi di posta elettronica, e poi confermarli via fax o (meglio ancora) raccomandata a\r. Non siete obbligati ad adottare sempre queste precauzioni, ma per somme rilevanti o situazioni dubbie ciò è vivamente consigliato.
Le compravendite con paesi extracomunitari
Stipulando accordi con persone di altri paesi, prima di procedere alla trattativa è opportuno procurarsi alcune informazioni e in particolare:
a – se nel vostro paese o in quello di destinazione il bene che state offrendo o acquistando è soggetto a divieti di esportazione
b – se ci sono degli oneri doganali da assolvere
Quali sono le sanzioni per la vendita o l’intermediazione di beni di provenienza illecita
La legge italiana (art.648 c.p., ricettazione) punisce con una pena che va da due a otto anni chiunque “traffica” con denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. E’altresì punito ai sensi dell’art.648 bis (riciclaggio) chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti il traffico di sostanze psicotrope, con altro denaro o altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti. L’art.705 sanziona il commercio non autorizzato di cose preziose, l’art.706 il commercio clandestino di cose antiche, e l’art.712 l’acquisto di cose di provenienza sospetta.
Ai beni immateriali come opere audiovisive oppure software protetti da diritti d’autore si applicano gli articoli 171 e seguenti della legge 633/41 (legge sul diritto d’autore).
In particolare, l’art. 171 bis della legge punisce la duplicazione abusiva a scopo di profitto con una pena detentiva che può arrivare fino a tre anni di reclusione. La pena può aumentare se vengono contestati anche altri reati.
Poichè la responsabilità penale è personale, le conseguenze di ogni azione compiuta ricadono esclusivamente sull’utente che dunque è invitato a verifcare scrupolosamente la provenienza del bene che intende acquistare.
Conclusione
Questa analisi schematica esaurisce sicuramente tutti gli aspetti legali di un progetto “prezzolibero”, ma fornisce sicuramente una serie di spunti utili per inquadrare correttamente il fenomeno evitando di “perdersi” nella palude normativa… E poi dicono che non ci sono regole per la rete!
Possibly Related Posts:
- Così Big Tech ha imparato a monetizzare la nostra fuga dalla realtà
- Il caso Crowdstrike rivela le cyber-debolezze Ue
- Cosa significa il bando cinese di Whatsapp, Telegram e Signal dall’App Store di Apple
- Il duello tra Usa e Cina sui processori va oltre l’autonomia tecnologica
- Quali conseguenze potrebbe avere il possibile bando di TikTok negli Usa