Linux & C n. 32 – di Andrea Monti
Da qualche tempo circolano in rete iniziative e petizioni per “fermare” la famigerata EUCD (European Union Copyright Directive). Ennesimo anello della catena normativa destinata a “legare” il diritto d’autore a un’interpretazione unilaterale, miope e lesiva dei diritti fondamentali della persona. Si tratta di iniziative che, per quanto ben animate e meritorie, sono purtroppo tardive e tecnicamente (dal punto di vista giuridico) poco efficaci.
Quanto al primo punto (tardività degli interventi) va detto che ci sono state molte occasioni sprecate per bloccare il discutibilissimo provvedimento che è arrivato in dirittura finale nell’indifferenza di tutti. E in particolare di quei politici che, oggi, sono saliti sul carro del diritto d’autore dopo avere contribuito (con azioni e omissioni) ad approvare le stesse discusse riforme del diritto d’autore che ora dicono di voler combattere.
La prima occasione di intervento sulla direttiva comunitaria risale addirittura al 1999, quando venne diffuso un comunicato di ALCEI intitolato “Diritti d’autore e sequestri di computer” (http://www.alcei.it/sequestri/9903_dirautore_sequestri.htm) che segnalava la gravità delle future previsioni normative. Questo è l’estratto che riguardava la direttiva, allora ancora in fase di discussione:
Come si evince chiaramente ad esempio dalla lettura dei “considerando” 2bis 3 6 9 9bis 10bis 12bis 16bis 23 26 29 ter 33bis sono stati compiuti significativi rimaneggiamenti del testo di questa proposta di direttiva, volti a stabilire il principio che la tutela della proprietà intellettuale è un’esigenza prevalente sul rispetto dei diritti fondamentali della persona.
La formulazione dei “considerando” poi è strutturata subdolamente in modo tale da garantire questo risultato anche in sede di interpretazione e applicazione della legge. Durante un processo, infatti, l’eventuale dubbio sul significato di un certo articolo viene risolto dal giudice cercando di capire cosa intedesse dire il legislatore quando ha emanato quella specifica norma. E’ chiaro che trovandosi di fronte ad una direttiva europea che ad ogni pie’ sospinto si preoccupa di ribadire che la proprietà intellettuale prevale su ogni cosa, persino il più intellettualmente onesto dei giudici potrebbe essere indotto ad interpretare le norme in senso più restrittivo.
In sintesi lo scenario disegnato dalla proposta di direttiva è il seguente:
– prevalenza di fatto della proprietà intellettuale sugli altri diritti
– limitazione del diritto alla copia privata digitale
– applicazione su larga scala di sistemi di protezione hardware e software
– divieto di circolazione di qualsiasi apparato eo informazione tecnica sul funzionamento dei sistemi di cui al punto precedente
– limitazioni sulla circolazione degli apparati di duplicazione
– aumento generalizzato dei costi di apparati che consentono la copia e delle memorie di massa
– potenziamento dei controlli sugli utenti finali
– aggravamento indiscriminato delle sanzioni
La seconda occasione perduta risale al 2001, quando venne emanata la Legge 1 marzo 2002 n. 39 nota come “Legge comunitaria 2001”, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 Marzo 2002.
L’art. 30 di questa legge si intitola “Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” e da il via alla procedura di recepimento della direttiva 29/01 dettando i principi ai quali si sarebbe dovuta conformare la normativa di dettaglio. E dunque, si stabilisce che:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell’ordinamento interno in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l’oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell’ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l’esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell’Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall’articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l’esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d’autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l’elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un’adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
Come è facile comprendere, ora che i giochi sono fatti rimangono spazi di manovra molto ridotti per evitare i guasti che questa normativa sicuramente provocherà.
Possibly Related Posts:
- Dentro il G-Cans
- Chatbot troppo umani, i rischi che corriamo
- Qual è il significato geopolitico del sistema operativo Huawei Harmony OS Next
- TeamLab Planets: da Tokyo la fuga verso i mondi della mente
- Chi ci protegge dal dossieraggio tecnologico?