DPCM 296/02

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002;

Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea, sono soppresse le parole “ovvero multimediali”;
b) la lettera b), e’ sostituita dalla seguente: “b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;”;
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “(back-up)”;
d) alla lettera d), le parole “dal produttore” sono soppresse;
e) dopo la lettera h) e’ inserita la seguente: “i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e’ soppresso.

Art. 2. Modifiche  all’articolo  6 del regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338

  1.  All’articolo  6  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri   11 luglio   2001,  n.  338,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:

    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

  “1. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22  aprile  1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo’   rendere  alla  S.I.A.E.,  in  sostituzione  del  contrassegno, l’apposita   dichiarazione  identificativa.  Tale  dichiarazione  non comporta oneri per il richiedente.”;

    b) al  comma  2,  le  parole  “il  produttore del programma” sono sostituite dalle parole “il titolare dei diritti o un suo delegato”;

    c) al  comma  3  le  lettere  da  a)  a  g) sono sostituite dalle seguenti:

    “a) titolo del prodotto;

      b) nome  e  indirizzo  del  titolare  del  diritto  o  del  suo delegato;

      c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

      d) attestazione  di  assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla  legge  sul  diritto  d’autore,  qualora i programmi contengano opere  dell’ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.”;

    d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

  “4.  La  dichiarazione  identificativa puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita’ di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra  cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

  5.  La  dichiarazione  identificativa  deve pervenire alla S.I.A.E. prima  dell’immissione  in  commercio o importazione dei supporti nel territorio  nazionale.  L’invio  deve essere effettuato con modalita’ idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della S.I.A.E..  Il  dichiarante  e’  tenuto  a  custodire,  per i tre anni successivi   al   termine  del  periodo  di  commercializzazione,  un esemplare  di  ciascun  prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa  dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono  essere  richiesti  dalla  S.I.A.E.  presso  i soggetti e nei luoghi  indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura  e  spese  del  dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure   con  riferimento  ad  eventuali  spese  di  consegna  degli esemplari.”;

    e) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

  “5-bis.  La  S.I.A.E.  puo’  chiedere  informazioni e documenti con riferimento  ai  dati  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5. La richiesta di informazioni  o  documenti  da  parte  della S.I.A.E. non sospende la facolta’ di commercializzare i prodotti.”.

  2.  Sono  valide  ed  efficaci le dichiarazioni identificative rese prima  dell’entrata in vigore del presente regolamento, purche’ siano conformi  all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11 luglio  2001,  n.  338,  come  modificato  dal  presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 25 ottobre 2002

p. Il Presidente: Letta

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10

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