IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea, sono soppresse le parole “ovvero multimediali”;
b) la lettera b), e’ sostituita dalla seguente: “b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;”;
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “(back-up)”;
d) alla lettera d), le parole “dal produttore” sono soppresse;
e) dopo la lettera h) e’ inserita la seguente: “i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e’ soppresso.
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo’ rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l’apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.”;
b) al comma 2, le parole “il produttore del programma” sono sostituite dalle parole “il titolare dei diritti o un suo delegato”;
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
“a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore, qualora i programmi contengano opere dell’ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.”;
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“4. La dichiarazione identificativa puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita’ di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell’immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L’invio deve essere effettuato con modalita’ idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante e’ tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.”;
e) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. La S.I.A.E. puo’ chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la facolta’ di commercializzare i prodotti.”.
2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, purche’ siano conformi all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 2002
p. Il Presidente: Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10
Possibly Related Posts:
- Webscraping e Dataset AI: se il fine è di interesse pubblico non c’è violazione di copyright
- Le sanzioni UE ad Apple e Google aprono un altro fronte nella guerra contro Big Tech (e incrinano quello interno)
- Il caso Crowdstrike rivela le cyber-debolezze Ue
- GDPR e OpenAI: quanto sono fondate le accuse del Garante?
- L’ AI open source non è un crimine e non aiuta i criminali