Domini di mano in mano. Da cedere, ereditare, vendere

di Alessia Ambrosini

CopyrightMytechMondadori 20 settembre 2000

Con questo articolo si conclude la triade dedicata alle regole di naming entrate in vigore lo scorso 15 agosto. L’ultima grossa novità introdotta riguarda la regolamentazione del trasferimento del dominio, o – più correttamente – la  regolamentazione del cambio di assegnatario.
In effetti, prima del 15 agosto “trasferire” un dominio non era proprio semplice, dato che questo concetto non era contemplato nelle regole allora vigenti. Come si faceva quindi? I mantainer (cioè i  soggetti abilitati a registrare e gestire domini) dovevano utilizzare allo scopo una procedura un po’ tortuosa – ovviamente, sempre e comunque con il “bene placito” della Registration Authority. In estrema sintesi, bisognava prima cancellare il dominio in questione e
poi “ri-registrarlo” in capo al nuovo assegnatario.
La vecchia procedura non era proprio “lineare”, ma in compenso era veloce ed efficace – e qui parlo forte della mia esperienza come “operatrice” del settore. Le attuali norme – regolamentando una serie di ipotesi di trasferimento – hanno obiettivamente colmato una lacuna; tuttavia, allo stato attuale, è forse troppo presto per esprimere un giudizio circa la loro “funzionalità”.

Come si trasferisce un dominio
Esaminiamo in dettaglio i casi previsti, cominciando dal trasferimento dovuto ad una procedura amministrativa di riassegnazione “coatta” (della quale abbiamo ampiamente parlato nei due articoli precedenti).
In questo caso, perché il trasferimento venga attuato, è sufficiente che il nuovo assegnatario (cioè colui che ha ottenuto il dominio) faccia pervenire alla Registration Authority una lettera di assunzione responsabilità, debitamente riempita; il mantainer provvederà invece a inviare (all’indirizzo domain@nic.it) il relativo modulo tecnico.
I mantainer sanno ovviamente come riempire il modulo (si tratta di quello che notoriamente utilizzano nella registrazione dei domini); gli utenti inesperti ma curiosi possono consultare le istruzioni per la compilazione.
Per procedere al trasferimento di un dominio su accordo delle parti, le cose si complicano un po’. Fermi restando i passi sopra indicati (l’invio della lettera di assunzione responsabilità da parte del nuovo assegnatario e l’invio del modulo tecnico da parte del mantainer), è necessario che “cedente” e “cessionario” facciano pervenire alla Registration Authority anche una dichiarazione – firmata da entrambi – relativa al trasferimento del dominio in questione.

Come si eredita e si vende
Le nuove norme vanno comunque a regolamentare anche i casi più insoliti. Che cosa succede se l’assegnatario di un dominio muore? La risposta è semplice: il dominio viene trasferito all’ “erede”! E cosa deve fare, in concreto, costui per avere il dominio? Nell’ipotesi di successione universale, l’erede dovrà inoltrare alla Registration Authority:

1) i propri dati identificativi

2) una dichiarazione sulla base della quale risulti essere erede universale del precedente assegnatario

3) il certificato di morte di quest’ultimo

Nell’ipotesi di successione particolare (quando cioè viene lasciato in eredità solo il dominio), la dichiarazione è sostituita da una copia della disposizione testamentaria. Come al solito, il mantainer invierà alla Registration Authority il modulo tecnico con i dati aggiornati.
L’ultimo caso previsto è quello del trasferimento di un’azienda (o di ramo d’azienda): se “vendo” la mia azienda, come faccio a trasferire all’acquirente anche il dominio (per esempio “nomeazienda.it”)? Semplice. Sarà sufficiente far pervenire alla Registration Authority una dichiarazione – firmata ovviamente da “cedente” e “cessionario” – relativa all’avvenuto trasferimento. Il mantainer invierà invece il consueto modulo con i dati aggiornati.

Possibly Related Posts: