MINISTERO AFFARI ESTERI
Decreto Ministeriale 25 marzo 1968
(Gazz. Uff.10 aprile, 1968 n. 93).Organizzazione e funzionamento del centro cifra e telecomunicazioni
del Ministero degli affari esteri
Il Ministro per gli affari esteri:
Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, n. 726;
Visti gli articoli 24 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Ritenuta la necessità di stabilire le norme per l’organizzazione ed il funzionamento del centro cifra e telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Il centro cifra e telecomunicazioni è alle dirette dipendenze del Ministro per quanto riguarda il funzionamento, la designazione ed i compiti del personale, l’organizzazione dei servizi e degli impianti.
Il centro è amministrato dalla direzione generale del personale e
dell’amministrazione.
Art. 2.
Il capo del centro cifra e telecomunicazioni è nominato dal Ministro tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.
Art. 3.
Il centro cifra e telecomunicazioni è diviso nel reparto cifra ed in quello crittografico.
Al reparto cifra è preposto un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Al reparto crittografico è preposto l’esperto capo in crittografia coadiuvato dai due esperti in crittografia di cui all’art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 4.
Il reparto cifra provvede alla cifratura e alla decifrazione dei telegrammi, all’inoltro e alla spedizione dei medesimi, alla copia, roneazione e distribuzione di essi, nonchè alla tenuta degli archivi e delle condizioni dei telegrammi. Nel reparto è costituita una sezione fonogrammi.
Art. 5.
Il reparto crittografico:
– studia, ai fini della scelta, i tipi delle attrezzature destinate alla cifra e alle telecomunicazioni, per assicurare la segretezza delle comunicazioni, fra il Ministero e gli uffici all’estero;
– attende allo studio e all’attuazione di collegamenti diretti fra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, anche attraverso la costituzione presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di centri adeguatamente attrezzati per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni;
– provvede alla conservazione, al controllo e alla distribuzione delle attrezzature di cifra e telecomunicazioni e alla produzione, ove necessario, del materiale d’impiego ad esse relativo.
Il reparto provvede altresì alla compilazione, alla preparazione e all’aggiornamento dei codici e delle tabelle.
Un esperto in crittografia è addetto in modo particolare alle attrezzature per le telecomunicazioni.
Art. 6.
Con separato decreto verrà provveduto alla dotazione di personale qualificato
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