D.lgs 518/92 – Tutela del software

Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518
Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

(S.ORD. ALLA G.U. N. 306 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 31 12 1992 SUPPLEMENTO 138 DEL 31 12 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l’art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All’art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399”.

Art. 2.

1. Dopo il n. 7) dell’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
“8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

Art. 3.

1. Dopo l’art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 12- bis. – Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato”.

Art. 4.

1. Dopo l’art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 27- bis. – La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1. gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento
considerato dalla norma”.

Art. 5.

1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:

“Sezione VI – PROGRAMMI PER ELABORATORE

Art. 64- bis . – 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64- ter . – 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell’art. 64- bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Art. 64-quater . – 1. L’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell’art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;
3. b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma”.

Art. 6.

1. All’art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi”.
b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici”.

Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell’art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa”.

Art. 8.

1. All’art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore”.

Art. 9.

1. Al primo comma dell’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono pemesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dall’art. 171- bis”.

Art. 10.

1. Dopo l’art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
“Art. 171- bis . – 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell’abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati”.

Art. 11.

1. Dopo l’art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
“Art. 199- bis. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data”.

Art. 12.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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